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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 16808/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'espulsione.

Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per la illecita detenzione di un quantitativo di oltre 99 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, con la quale è stata anche ordinata, ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla valutazione della pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza applicata, sia per non avere reso adeguata motivazione sul punto, sia per non avere tenuto in debita considerazione gli aspetti di vita privata, familiare e sociale dell'imputato, trattandosi di soggetto stabilmente inserito in Italia.

3. Il ricorso è fondato.

È indubbio che l'espulsione ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, applicabile anche in caso di "patteggiamento allargato", richieda una valutazione di pericolosità sociale dello straniero, anche in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost. (così Sez. 4, n.50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378).

Nella specie, il giudicante ha ordinato nei confronti del prevenuto la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, senza alcuna verifica in ordine alla sussistenza in concreto della pericolosità sociale, necessaria per la misura in oggetto.

Tale verifica, infatti, è richiesta dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 nei termini in cui è stato inciso dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale con sentenza n. 58/1995 della Corte costituzionale, e ritenuta tale dalla costante giurisprudenza di legittimità, che, ripresa anche in sede civile (Sez.

U civ., n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215), ha rimarcato che, ai fini dell'applicazione di tale misura di sicurezza, si impongono il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato sulla base delle «circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen.», cui fa rinvio l'art. 203, secondo comma, cod. pen. (tra le altre, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; sez.

F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961; Sez. 4, n. 46759 del 25/10/2007, Rv. 238359); e anche, ove la pericolosità sussista, un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, se ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza e l'interesse del singolo alla vita familiare (tra le altre, Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], cit., non mass. sul punto; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271257; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378).

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in parte qua, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla misura di sicurezza della espulsione e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. e estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO bsi CANCELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'espulsione. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per la illecita detenzione di un quantitativo di oltre 99 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, con la quale è stata anche ordinata, ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla valutazione della pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza applicata, sia per non avere reso adeguata motivazione sul punto, sia per non avere tenuto in debita considerazione gli aspetti di vita privata, familiare e sociale dell'imputato, trattandosi di soggetto stabilmente inserito in Italia. 3. Il ricorso è fondato. È indubbio che l'espulsione ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, applicabile anche in caso di "patteggiamento allargato", richieda una valutazione di pericolosità sociale dello straniero, anche in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost. (così Sez. 4, n.50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378). Nella specie, il giudicante ha ordinato nei confronti del prevenuto la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, senza alcuna verifica in ordine alla sussistenza in concreto della pericolosità sociale, necessaria per la misura in oggetto. Tale verifica, infatti, è richiesta dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 nei termini in cui è stato inciso dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale con sentenza n. 58/1995 della Corte costituzionale, e ritenuta tale dalla costante giurisprudenza di legittimità, che, ripresa anche in sede civile (Sez. U civ., n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215), ha rimarcato che, ai fini dell'applicazione di tale misura di sicurezza, si impongono il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato sulla base delle «circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen.», cui fa rinvio l'art. 203, secondo comma, cod. pen. (tra le altre, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961; Sez. 4, n. 46759 del 25/10/2007, Rv. 238359); e anche, ove la pericolosità sussista, un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, se ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza e l'interesse del singolo alla vita familiare (tra le altre, Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], cit., non mass. sul punto; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271257; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378). 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in parte qua, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla misura di sicurezza della espulsione e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. e estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO bsi CANCELLERIA
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