CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 21 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui gli artt. 614, comma 1 e 4 e 633 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità è inammissibile in quanto postula una diversa ricostruzione dei fatti in contestazione (che travalicano la mera qualificazione giuridica); - che il secondo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); -che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C lie e estens [OSCURATO:PERSONA]