CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pescara, in data 6 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo b) (art. 496, 61 n. 2 cod. pen.), alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Ritenuto che le censure formulate con il primo motivo di ricorso sono generiche e, comunque, manifestamente infondate, in quanto corretta appare la motivazione dei giudici di merito che esclude, nel caso al vaglio, l'istituto del reato impossibile, fondata non sulla qualità di pubblico ufficiale del soggetto che ha ricevuto la dichiarazione, ma, con ragionamento non manifestamente illogico, sull'individuazione del bene giuridico protetto, rappresentato dalla pubblica fede. 2.1.Considerato che, con il secondo motivo, si introduce una censura circa la mancata applicazione, al caso di specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non consentita, posto che si tratta di valutazione espressione di un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, da effettuarsi con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., nella specie esercitato correttamente con congrua motivazione (cfr. pag 3 della sentenza). Rilevato, peraltro, che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, ai fini del diniego della causa di non punibilità, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 3: conf., Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]