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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:416
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0095_RES

Causa C‑95/24 [Khuzdar] ( i )

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte di appello di Napoli) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 maggio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, punto 6 – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Informazioni riguardo alla data dell’udienza e al luogo fissati per tale processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile dell’interessato a comparire personalmente a detto processo – Valutazione dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione – Obbligo di interpretazione conforme» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Disposizioni di tale decisione quadro equivalenti a quelle della decisione quadro 2002/584 – Interpretazione delle suddette disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa a quest’ultima decisione quadro [Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4 bis, § 1, e 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 9, § 1, i)] (v. punto 45) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Normativa nazionale che prevede presupposti di applicazione differenti per le disposizioni dirette a trasporre la decisione quadro 2002/584 e quelle dirette a trasporre la decisione quadro 2008/909 – Inammissibilità – Obbligo di disapplicare detta normativa – Insussistenza – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Portata – Necessità di garantire la piena effettività delle decisioni quadro [Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4, punto 6, e 4 bis, § 1, e 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 9, § 1, i), e 25] (v. punti 46-50, 84, disp. 1) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Nozione di conoscenza, da parte dell’interessato, del processo previsto – Nozione autonoma del diritto dell’Unione [Decisione quadro del Consiglio 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 9, § 1, i), ii)] (v. punto 59) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Conoscenza, da parte dell’interessato, del processo previsto – Presupposti – Informazioni, in tempo utile, riguardo alla data dell’udienza e al luogo fissati per tale processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile a comparire personalmente a detto processo – Modalità di valutazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, commi 2 e 3, e 48; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343, considerando 36 e art. 8, § 2; decisioni quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4, punto 6, e 4 bis, § 1, 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 9, § 1, i), e 25, e 2009/299, considerando 1 e 15 e art. 1] (v. punti 64-84, disp. 1) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Mancato rispetto dei presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Normativa nazionale che priva l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione della facoltà di riconoscere la sentenza di condanna – Inammissibilità [Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4, punto 6, e 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 9, § 1, i), e 25] (v. punti 87-96, disp. 2) [OSCURATO:PERSONA] di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d’appello di Napoli (Italia), la Corte fornisce delle precisazioni in ordine all’espressione «al corrente della data fissata» per il processo, contenuta nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 ( 1 ), nonché al margine di discrezionalità di cui le autorità nazionali competenti dispongono nell’attuazione del motivo di non riconoscimento e di non esecuzione menzionato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro, nel contesto dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE).

Il giudice del rinvio è stato chiamato ad esaminare una domanda di consegna riguardante l’interessato, [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata presentata dalle competenti autorità slovacche mediante un MAE emesso il 5 ottobre 2015, ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di cinque anni.

L’interessato ha dunque chiesto di rifiutare tale consegna e di ordinare l’esecuzione della pena in Italia.

Al fine di valutare tale domanda, il giudice del rinvio ha chiesto delle precisazioni alle autorità slovacche competenti in merito alle garanzie procedurali di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato.

In risposta, tale giudice è stato informato del fatto che l’interessato aveva avuto conoscenza del processo in corso a suo carico, ma non aveva partecipato personalmente al procedimento terminato con la sua condanna.

Tuttavia, il suo processo si è svolto in presenza del suo avvocato, che lo ha rappresentato.

In tale contesto, interrogandosi in merito alla conformità al diritto dell’Unione europea della normativa nazionale che ha trasposto l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, il quale prevede garanzie procedurali per il riconoscimento di una sentenza di condanna più rigorose di quelle applicabili all’esecuzione di un MAE, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.

Giudizio della Corte Anzitutto, la Corte osserva che i presupposti di applicazione delle fattispecie nelle quali il fatto che l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna non può costituire un motivo di non esecuzione del MAE rilasciato ai fini dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c), della decisione quadro 2002/584 ( 2 ), non sono differenti da quelli delle fattispecie nelle quali una circostanza siffatta non può costituire un motivo di non riconoscimento e di non esecuzione della sentenza che ha pronunciato una condanna, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.

Pertanto, l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, qualora siano soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall’altro, le condizioni per ordinare l’esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909.

Per quanto riguarda, più in particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, la Corte constata, in primo luogo, che il requisito enunciato in esordio a tale punto ii) esige che l’interessato sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna.

In secondo luogo, per quanto riguarda le modalità di valutazione dei presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, e segnatamente il requisito concernente le informazioni relative al processo previsto, la Corte precisa che, per stabilire se tale condizione sia soddisfatta, occorre prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza dimostrata dalle autorità pubbliche nell’informare la persona condannata in contumacia riguardo allo svolgimento del processo e, dall’altro, alla diligenza di cui tale persona ha dato prova al fine di ricevere le informazioni relative al processo stesso.

Soltanto qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che la persona interessata, pur essendo stata ufficialmente informata del fatto che era accusata di aver commesso un reato e pur sapendo così che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisce deliberatamente in modo da evitare di ricevere le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo, può ritenersi che tale persona sia stata informata del processo previsto ed abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad essere presente al suo processo.

L’esistenza di indizi siffatti può, ad esempio, essere constatata nel caso in cui l’interessato si sia volontariamente astenuto dal comunicare un indirizzo alle autorità nazionali competenti o abbia deliberatamente evitato qualsiasi contatto con il consulente giuridico del cui studio professionale aveva indicato l’indirizzo.

La Corte da ciò conclude che il requisito relativo alla conoscenza del processo previsto enunciato in esordio al punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest’ultimo sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna.

Proseguendo nella sua valutazione, la Corte giudica che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna.

Infatti, una normativa siffatta non lascia a detta autorità alcun margine di discrezionalità al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso di specie, se si possa nondimeno considerare che i diritti della difesa dell’interessato sono stati rispettati e, pertanto, al fine di decidere di riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna in questione. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Esso non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»). ( 2 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0095_RES Causa C‑95/24 [Khuzdar] ( i ) [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte di appello di Napoli) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 maggio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, punto 6 – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Informazioni riguardo alla data dell’udienza e al luogo fissati per tale processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile dell’interessato a comparire personalmente a detto processo – Valutazione dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione – Obbligo di interpretazione conforme» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Disposizioni di tale decisione quadro equivalenti a quelle della decisione quadro 2002/584 – Interpretazione delle suddette disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa a quest’ultima decisione quadro [Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4 bis, § 1, e 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 9, § 1, i)] (v. punto 45) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Normativa nazionale che prevede presupposti di applicazione differenti per le disposizioni dirette a trasporre la decisione quadro 2002/584 e quelle dirette a trasporre la decisione quadro 2008/909 – Inammissibilità – Obbligo di disapplicare detta normativa – Insussistenza – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Portata – Necessità di garantire la piena effettività delle decisioni quadro [Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4, punto 6, e 4 bis, § 1, e 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 9, § 1, i), e 25] (v. punti 46-50, 84, disp. 1) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Nozione di conoscenza, da parte dell’interessato, del processo previsto – Nozione autonoma del diritto dell’Unione [Decisione quadro del Consiglio 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 9, § 1, i), ii)] (v. punto 59) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Conoscenza, da parte dell’interessato, del processo previsto – Presupposti – Informazioni, in tempo utile, riguardo alla data dell’udienza e al luogo fissati per tale processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile a comparire personalmente a detto processo – Modalità di valutazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, commi 2 e 3, e 48; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343, considerando 36 e art. 8, § 2; decisioni quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4, punto 6, e 4 bis, § 1, 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 9, § 1, i), e 25, e 2009/299, considerando 1 e 15 e art. 1] (v. punti 64-84, disp. 1) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Mancato rispetto dei presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Normativa nazionale che priva l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione della facoltà di riconoscere la sentenza di condanna – Inammissibilità [Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4, punto 6, e 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 9, § 1, i), e 25] (v. punti 87-96, disp. 2) [OSCURATO:PERSONA] di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d’appello di Napoli (Italia), la Corte fornisce delle precisazioni in ordine all’espressione «al corrente della data fissata» per il processo, contenuta nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 ( 1 ), nonché al margine di discrezionalità di cui le autorità nazionali competenti dispongono nell’attuazione del motivo di non riconoscimento e di non esecuzione menzionato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro, nel contesto dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE). Il giudice del rinvio è stato chiamato ad esaminare una domanda di consegna riguardante l’interessato, [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata presentata dalle competenti autorità slovacche mediante un MAE emesso il 5 ottobre 2015, ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di cinque anni. L’interessato ha dunque chiesto di rifiutare tale consegna e di ordinare l’esecuzione della pena in Italia. Al fine di valutare tale domanda, il giudice del rinvio ha chiesto delle precisazioni alle autorità slovacche competenti in merito alle garanzie procedurali di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato. In risposta, tale giudice è stato informato del fatto che l’interessato aveva avuto conoscenza del processo in corso a suo carico, ma non aveva partecipato personalmente al procedimento terminato con la sua condanna. Tuttavia, il suo processo si è svolto in presenza del suo avvocato, che lo ha rappresentato. In tale contesto, interrogandosi in merito alla conformità al diritto dell’Unione europea della normativa nazionale che ha trasposto l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, il quale prevede garanzie procedurali per il riconoscimento di una sentenza di condanna più rigorose di quelle applicabili all’esecuzione di un MAE, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale. Giudizio della Corte Anzitutto, la Corte osserva che i presupposti di applicazione delle fattispecie nelle quali il fatto che l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna non può costituire un motivo di non esecuzione del MAE rilasciato ai fini dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c), della decisione quadro 2002/584 ( 2 ), non sono differenti da quelli delle fattispecie nelle quali una circostanza siffatta non può costituire un motivo di non riconoscimento e di non esecuzione della sentenza che ha pronunciato una condanna, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909. Pertanto, l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, qualora siano soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall’altro, le condizioni per ordinare l’esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909. Per quanto riguarda, più in particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, la Corte constata, in primo luogo, che il requisito enunciato in esordio a tale punto ii) esige che l’interessato sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. In secondo luogo, per quanto riguarda le modalità di valutazione dei presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, e segnatamente il requisito concernente le informazioni relative al processo previsto, la Corte precisa che, per stabilire se tale condizione sia soddisfatta, occorre prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza dimostrata dalle autorità pubbliche nell’informare la persona condannata in contumacia riguardo allo svolgimento del processo e, dall’altro, alla diligenza di cui tale persona ha dato prova al fine di ricevere le informazioni relative al processo stesso. Soltanto qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che la persona interessata, pur essendo stata ufficialmente informata del fatto che era accusata di aver commesso un reato e pur sapendo così che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisce deliberatamente in modo da evitare di ricevere le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo, può ritenersi che tale persona sia stata informata del processo previsto ed abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad essere presente al suo processo. L’esistenza di indizi siffatti può, ad esempio, essere constatata nel caso in cui l’interessato si sia volontariamente astenuto dal comunicare un indirizzo alle autorità nazionali competenti o abbia deliberatamente evitato qualsiasi contatto con il consulente giuridico del cui studio professionale aveva indicato l’indirizzo. La Corte da ciò conclude che il requisito relativo alla conoscenza del processo previsto enunciato in esordio al punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest’ultimo sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. Proseguendo nella sua valutazione, la Corte giudica che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna. Infatti, una normativa siffatta non lascia a detta autorità alcun margine di discrezionalità al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso di specie, se si possa nondimeno considerare che i diritti della difesa dell’interessato sono stati rispettati e, pertanto, al fine di decidere di riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna in questione. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Esso non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»). ( 2 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»)
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