CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'impugnazione è stata fatta oggetto di rituale rinunzia da parte del'imputato, e del suo difensore come da dichiarazione trasmessa via pec in cancelleria rilevato che all'inammissibilità del ricorso fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice non precluse dalla rinuncia operata dalla parte non altrimenti giustificata; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.