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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18445/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; sentite le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai 71 giorni di custodia cautelare in carcere sofferti - a seguito di ordinanza impositiva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 24 dicembre 2018, poi revocata dal Tribunale del riesame di Palermo il 13 febbraio 2019 - in ordine al reato di cui all'art. 416 -bis, commi 1 e 4, cod. pen.

L'[OSCURATO:PERSONA] era stato, poi, assolto dall'indicata imputazione perché il fatto non sussiste, con sentenza pronunciata, a seguito di giudizio abbreviato, il 3 dicembre 2020 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo.

1.1. Per la Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi delittuosa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalle svolte attività investigative, come l'[OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto assidui e opachi rapporti di frequentazione con esponenti mafiosi, anche di primo piano, con cui aveva discusso di questioni riservate direttamente rilevanti per la consorteria mafiosa, in tal maniera realizzando una relazione di contiguità compiacente, genericamente ostentata, con tali soggetti, nella consapevolezza di interagire con individui intranei a "cosa nostra".

Su tali presupposti il giudice della riparazione ha, quindi, pronunciato il rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta imputabile all'[OSCURATO:PERSONA], nel descritto contesto e con le modalità indicate, fosse ostativa al riconoscimento del beneficio invocato.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 314, 315, 646 cod. proc. pen., oltre a motivazione carente e manifestamente illogica.

A dire del ricorrente, la lettura dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato a suo carico con conseguente annullamento dell'ordinanza cautelare, unitamente alla sentenza di assoluzione di merito, comproverebbero l'assoluta sua estraneità all'associazione mafiosa, nonché l'insussistenza di una qualsiasi colpa grave a lui imputabile, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta riparazione.

23. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, per l'effetto determinando la pronuncia dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.

2. In ossequio a quanto precedentemente osservato, il giudice della riparazione ha desunto la ricorrenza' della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione dalla circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto assidui e opachi rapporti di frequentazione con esponenti mafiosi.

Tale motivazione è, tuttavia, errata in diritto, considerato che, nel caso in esame, si verte in un'ipotesi di ingiustizia formale, per avere il Tribunale del riesame revocato la misura custodiale inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Per l'effetto, l'indicato provvedimento, avendo escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, avrebbe imposto al giudice della riparazione di valutare previamente se vi fosse la sussistenza, o meno, dei presupposti per attribuire rilievo alla condotta ostativa ascrivibile al ricorrente.

3. Il caso, infatti, è quello esaminato dalla pronuncia con cui le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla questione se la circostanza dell'avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave operi quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi, di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01).

Il diritto alla riparazione viene, infatti, riconosciuto, in via principale, nel comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento all'ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia (cosiddetta ingiustizia sostanziale) derivi non da elementi afferenti al momento della sua applicazione bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste.

Il riconoscimento del diritto è esplicitamente 3subordinato alla condizione della inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa.

Ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il diritto alla riparazione spetta, tuttavia, anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Le disposizioni citate si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti siano stati pronunciati il provvedimento di archiviazione ovvero la sentenza di non luogo a procedere.

L'ipotesi normativa prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. riguarda, pertanto, i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo (quindi anche in caso di condanna), venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente (ingiustizia formale della restrizione subita dall'imputato: in questo caso l'ingiustizia appartiene alla situazione cautelare, rilevano cioè i vizi della misura tipizzati dal legislatore ed accertati con provvedimento irrevocabile), cioè nell'assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 (gravi indizi di colpevolezza, cause di giustificazione e di non punibilità, cause di estinzione del reato) e 280 cod. proc. pen. (titolo del reato, ovvero nell'ipotesi del reato punito con pena edittale inferiore al limite quantitativo ivi indicato).

Nel secondo comma dell'art. 314, lo «stesso diritto» (di cui al primo comma) è, dunque, riconosciuto, indipendentemente dall'esito finale del processo di merito, a chiunque sia stato sottoposto a custodia cautelare, della cui applicazione sia stata accertata, con decisione irrevocabile, la non conformità alle previsioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (cosiddetta ingiustizia formale).

La richiamata pronuncia Sez.

U D'Ambrosio ha, tuttavia, ritenuto necessario, per il riconoscimento del diritto alla riparazione, non solo una pronuncia definitiva (di merito o cautelare) che abbia accertato l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, ma anche che l'illegittimità della misura cautelare fosse riconoscibile dal Giudice per le indagini preliminari al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo.

4. In ossequio ai principi indicati dalla citata sentenza Sez.

U D'Ambrosio, quindi, risulta imprescindibile che il giudice della riparazione verifichi se l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura sia stata affermata (nel procedimento cautelare o nel giudizio di merito) sulla base di decisivi elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione (o conservazione) ovvero sulla base dei medesimi aspetti conosciuti dal giudice della cautela.

Se, 4infatti, il Giudice per le indagini preliminari fosse stato oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, nessuna efficienza causale nella sua determinazione potrebbe avere avuto la condotta dolosa o gravemente colposa posta in essere dall'indagato.

Tale limite trova la sua giustificazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare è logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, basata sui medesimi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Nel caso concreto, il giudice della riparazione avrebbe dovuto effettuare una simile verifica, essendo suo compito quello di confrontarsi ex post con il provvedimento di revoca della misura cautelare o con l'esito finale del giudizio di cognizione.

L'omesso espletamento di tale adempimento rende, pertanto, necessario l'annullamento dell'ordinanza impugnata, così da rimetterne l'effettuazione al giudice del rinvio, cui viene, altresì, demandato il compito di verificare se il provvedimento di annullamento assunto dal Tribunale del riesame possa essere dipeso da indizi equivoci, dalla sussistenza di un contrasto interpretativo ovvero da una mera diversa lettura dei dati fattuali esistenti, considerato che, in simili ipotesi, una volta accertata la sussistenza di una di dette circostanze, sarebbe sempre possibile procedere alla verifica della ricorrenza, o meno, della colpa ostativa ascrivibile all'istante, rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione sofferta.

5. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza P.Q.MgOA„ z o ggi, //u4c- .; 5 nzionar(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; sentite le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai 71 giorni di custodia cautelare in carcere sofferti - a seguito di ordinanza impositiva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 24 dicembre 2018, poi revocata dal Tribunale del riesame di Palermo il 13 febbraio 2019 - in ordine al reato di cui all'art. 416 -bis, commi 1 e 4, cod. pen. L'[OSCURATO:PERSONA] era stato, poi, assolto dall'indicata imputazione perché il fatto non sussiste, con sentenza pronunciata, a seguito di giudizio abbreviato, il 3 dicembre 2020 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo. 1.1. Per la Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi delittuosa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalle svolte attività investigative, come l'[OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto assidui e opachi rapporti di frequentazione con esponenti mafiosi, anche di primo piano, con cui aveva discusso di questioni riservate direttamente rilevanti per la consorteria mafiosa, in tal maniera realizzando una relazione di contiguità compiacente, genericamente ostentata, con tali soggetti, nella consapevolezza di interagire con individui intranei a "cosa nostra". Su tali presupposti il giudice della riparazione ha, quindi, pronunciato il rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta imputabile all'[OSCURATO:PERSONA], nel descritto contesto e con le modalità indicate, fosse ostativa al riconoscimento del beneficio invocato. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 314, 315, 646 cod. proc. pen., oltre a motivazione carente e manifestamente illogica. A dire del ricorrente, la lettura dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato a suo carico con conseguente annullamento dell'ordinanza cautelare, unitamente alla sentenza di assoluzione di merito, comproverebbero l'assoluta sua estraneità all'associazione mafiosa, nonché l'insussistenza di una qualsiasi colpa grave a lui imputabile, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta riparazione. 23. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, per l'effetto determinando la pronuncia dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. 2. In ossequio a quanto precedentemente osservato, il giudice della riparazione ha desunto la ricorrenza' della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione dalla circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto assidui e opachi rapporti di frequentazione con esponenti mafiosi. Tale motivazione è, tuttavia, errata in diritto, considerato che, nel caso in esame, si verte in un'ipotesi di ingiustizia formale, per avere il Tribunale del riesame revocato la misura custodiale inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Per l'effetto, l'indicato provvedimento, avendo escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, avrebbe imposto al giudice della riparazione di valutare previamente se vi fosse la sussistenza, o meno, dei presupposti per attribuire rilievo alla condotta ostativa ascrivibile al ricorrente. 3. Il caso, infatti, è quello esaminato dalla pronuncia con cui le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla questione se la circostanza dell'avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave operi quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi, di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01). Il diritto alla riparazione viene, infatti, riconosciuto, in via principale, nel comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento all'ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia (cosiddetta ingiustizia sostanziale) derivi non da elementi afferenti al momento della sua applicazione bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste. Il riconoscimento del diritto è esplicitamente 3subordinato alla condizione della inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa. Ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il diritto alla riparazione spetta, tuttavia, anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Le disposizioni citate si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti siano stati pronunciati il provvedimento di archiviazione ovvero la sentenza di non luogo a procedere. L'ipotesi normativa prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. riguarda, pertanto, i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo (quindi anche in caso di condanna), venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente (ingiustizia formale della restrizione subita dall'imputato: in questo caso l'ingiustizia appartiene alla situazione cautelare, rilevano cioè i vizi della misura tipizzati dal legislatore ed accertati con provvedimento irrevocabile), cioè nell'assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 (gravi indizi di colpevolezza, cause di giustificazione e di non punibilità, cause di estinzione del reato) e 280 cod. proc. pen. (titolo del reato, ovvero nell'ipotesi del reato punito con pena edittale inferiore al limite quantitativo ivi indicato). Nel secondo comma dell'art. 314, lo «stesso diritto» (di cui al primo comma) è, dunque, riconosciuto, indipendentemente dall'esito finale del processo di merito, a chiunque sia stato sottoposto a custodia cautelare, della cui applicazione sia stata accertata, con decisione irrevocabile, la non conformità alle previsioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (cosiddetta ingiustizia formale). La richiamata pronuncia Sez. U D'Ambrosio ha, tuttavia, ritenuto necessario, per il riconoscimento del diritto alla riparazione, non solo una pronuncia definitiva (di merito o cautelare) che abbia accertato l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, ma anche che l'illegittimità della misura cautelare fosse riconoscibile dal Giudice per le indagini preliminari al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo. 4. In ossequio ai principi indicati dalla citata sentenza Sez. U D'Ambrosio, quindi, risulta imprescindibile che il giudice della riparazione verifichi se l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura sia stata affermata (nel procedimento cautelare o nel giudizio di merito) sulla base di decisivi elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione (o conservazione) ovvero sulla base dei medesimi aspetti conosciuti dal giudice della cautela. Se, 4infatti, il Giudice per le indagini preliminari fosse stato oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, nessuna efficienza causale nella sua determinazione potrebbe avere avuto la condotta dolosa o gravemente colposa posta in essere dall'indagato. Tale limite trova la sua giustificazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare è logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, basata sui medesimi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Nel caso concreto, il giudice della riparazione avrebbe dovuto effettuare una simile verifica, essendo suo compito quello di confrontarsi ex post con il provvedimento di revoca della misura cautelare o con l'esito finale del giudizio di cognizione. L'omesso espletamento di tale adempimento rende, pertanto, necessario l'annullamento dell'ordinanza impugnata, così da rimetterne l'effettuazione al giudice del rinvio, cui viene, altresì, demandato il compito di verificare se il provvedimento di annullamento assunto dal Tribunale del riesame possa essere dipeso da indizi equivoci, dalla sussistenza di un contrasto interpretativo ovvero da una mera diversa lettura dei dati fattuali esistenti, considerato che, in simili ipotesi, una volta accertata la sussistenza di una di dette circostanze, sarebbe sempre possibile procedere alla verifica della ricorrenza, o meno, della colpa ostativa ascrivibile all'istante, rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione sofferta. 5. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza P.Q.MgOA„ z o ggi, //u4c- .; 5 nzionar(
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