CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08365/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9060-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di Giancarlo, POLENGHI, domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II° 18, presso lo studio legale Grez e associati, r appresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] POLENGHI, difensore di sé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i “ ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’ A vvocato Andrea AULETTA; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinuncia al ricorso R.G.N.9060/2022 Cron. Rep. Ud.27/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 119 /20 2 2 del Tribunale di Como , depositata il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica de l [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che prende atto della rinuncia chiedendo l’estinzione del giudizio. Ritenuto in fatto –che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, nella sua qualità di erede del padre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 119/22, del 1° febbraio 2022, del Tribunale di Como, che ha rigetta to le opposizioni esecutive proposte da [OSCURATO:PERSONA] avverso i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzionedel Tribunale di Como nelle procedur e esecutiveR.g. 366 / 2003 , R.g. 5851/19 e R.g. 2446/20 contro il signor [OSCURATO:PERSONA], ponendo a carico dell’opponente le spese di lite; –che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 567 cod.proc. c iv . , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3), cod.proc. c iv.; – che il secondo motivo denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ . e dell’art. 324 cod. p roc . c iv . , in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), cod. p roc . c iv . : – che il terz o motivo denunci a o messa e/o apparente motivazione sulla statuizione di non rilevanza dei precedenti giudicati intervenuti tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc. c iv . ; –che il quarto motivo denuncia o mess i esame e pronuncia sulla tardività dell’eccezione di nullità del pignoramento , in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), cod. p roc . c iv . ;– che il quinto motivo denuncia o mess i esame e pronuncia sulla non reclamabilità del provvedimento di estinzione della procedura per cause atipiche, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4), cod.proc. c iv . ; –che il sesto motivo denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2655, 2901 e 2919 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), cod. p roc . c iv . ; – che il se ttimo motivo denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 164-bisdisp. att. cod. p roc . c iv ., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), cod. p roc . c iv . ; –che l’ottavo motivo denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 632, comma 1, cod. proc. civ.e 172 disp. att. c od . p roc . civ., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) , cod. proc. civ.; – che h a nno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Benucci e la Franzini, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; –che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto ha presentatoconclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Considerato in diritto –che i l ricorrent e ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale hanno aderito anche i controricorrenti , con richiesta di totale compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte; -che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ; - che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della Sezione Terza Civile dell