CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 12268/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza in data 29/10/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale NicolaLettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 29 ottobre 2024 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di revisione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina in data 15 dicembre 2001,irrevocabile dal 9 gennaio 2003, che lo aveva condannato alla pena di anni trentadi reclusione per il sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravatodall’evento morte, di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione GligoraSanto, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unico sostanzialemotivo, con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazioneall’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e del principio in dubio pro reo. Inparticolare, si contesta il complessivo giudizio espresso dalla Corte di appello circale rilevanti criticità emergenti dalle deposizioni assunte nel corso del dibattimentodi revisione, ritenute non idonee a scalfire i punti fermi della sentenza di condannairrevocabile, con riguardo alle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] interne, vaghezza temporale, ricordi mediati o influenzati darapporti familiari, mancanza di riscontri oggettivi, inattendibilità soggettiva emotivazioni solidaristiche. Al contrario, un attento esame delle stesse, unitamenteagli altri elementi di prova portati all’attenzione della Corte (le conversazioniintercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e ad una corretta lettura dellaconsulenza tecnica di [OSCURATO:PERSONA], condurrebbero in manieraconvergente a dimostrare l’estraneità ai fatti del ricorrente, del tutto ignarodell’uso del telefono clonato nella sua disponibilità, che era stato prestato al [OSCURATO:PERSONA],e che quest’ultimo aveva utilizzato per contattare la famiglia della vittima.3. In data 9 marzo 2026 sono pervenuti motivi aggiunti da parte dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] con il quale si ribadiscono sostanzialmente le argomentazioni espostecon il ricorso.4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo ladiscussione, hanno rassegnato conclusioni come in epigrafe riportate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Preme rilevare che, benché con il ricorso si denunci anche violazione dilegge ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alprincipio “in dubio pro reo” di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., inconcreto, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogniragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la suaviolazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione dellasentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazionedelle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108-01). D’altronde,in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca laviolazione di una regola di giudizio per censurare l'omessa o erronea valutazionedegli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilitàdelle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo almotivo di cui alla lettera c), o alla lett. b), della medesima disposizione, come nelcaso di specie (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).Sicché, in definitiva, il ricorso prospetta solo il vizio di motivazione.3. E’ bene, poi, ulteriormente premettere che, in tema di revisione, conriguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quandole nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contrariarispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice dellarevisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di questeultime rispetto alle prime giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione sitrasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, pereffetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia dicondanna (Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007, Rv. 236153-01). In tema di revisione,la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condannairrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova,isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, unavalutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole ocongiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale delproscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e proveintrodotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di"riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizioprobatorio conseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275619-01). In tema di revisione, il giudice della c.d.fase rescissoria ha l'obbligo di fornire adeguata giustificazione logica dell'esamedelle risultanze processuali e, in caso di rigetto, deve indicare i motivi per i qualile "prove nuove" dedotte nel giudizio sono inidonee ad incrinare il quadroprobatorio posto alla base della sentenza di condanna (Sez. 5, n. 43565 del21/06/2019, Rv. 277358-01).4. La Corte di appello reggina si è attenuta alla regula iuris sopra indicata,procedendo ad un esame approfondito dei singoli elementi di prova portati alla suae ponendoli a confronto con il quadro probatorio emergente dalla sentenzairrevocabile, giungendo alla non manifestamente illogica conclusione dellainidoneità dei predetti elementi a scardinare la forza dimostrativa e persuasiva delgiudicato.5. Partendo dalla premessa che i nuovi elementi di prova puntavano ariproporre un tema e una tesi (quella della presunta estraneità del [OSCURATO:PERSONA],coinvolto nel sequestro del [OSCURATO:PERSONA] solo per il prestito, a sua insaputa, di untelefono cellulare clonato al [OSCURATO:PERSONA]) già noti e ampiamente vagliati nelgiudizio conclusosi con la sentenza irrevocabile, la Corte ha proceduto adesaminare puntualmente le testimonianze rese nel dibattimento di revisione,evidenziando come le dichiarazioni scagionanti del [OSCURATO:PERSONA], coimputato delricorrente, che si attribuiva la piena responsabilità dei fatti solo dopo oltre ventianni, senza spiegare efficacemente il motivo per il quale avesse atteso tanto perrendere le sue rivelazioni, sono risultate prive di riscontri e mal si conciliano congli approfonditi accertamenti emergenti dalla sentenza irrevocabile, attestanti ilcontemporaneo utilizzo dell’utenza clonata sia da parte del [OSCURATO:PERSONA] che della coppiaMadaffari-[OSCURATO:PERSONA] nei giorni di interesse. Anche le propalazioni del Panzera, purein questo caso rese a distanza di anni, senza una chiara spiegazione, non precisesu tempi, luoghi e soggetti coinvolti, e comunque che riferiscono fatti appresi derelato, sono state ritenute con motivazione congrua di scarsa affidabilità. [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto del convincimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’innocenzadel nipote, e tuttavia ha evidenziato come lo stesso teste non ha saputo indicareelementi concreti a sostegno di tale affermazione, peraltro, evidenziando pure iproblemi di salute, emersi nel corso del controesame, in grado di condizionarne,unitamente al legame familiare, la spontaneità della narrazione e la piena capacitàmnemonica. Passando ad esaminare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], laCorte di merito ha, correttamente, osservato come si trattasse di unatestimonianza de relato, rispetto alla quale la fonte diretta non avrebbe potutoconfermare il racconto essendo oramai deceduta. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ammettevache dell’innocenza del [OSCURATO:PERSONA] se ne parlava in paese, e ciò conduceva laCorte, ancora una volta con motivazione immune da censure sotto il profilo logicoe giuridico, a valutare le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] come di terza mano econtaminate da voci di popolo prive di riscontri. Il teste [OSCURATO:PERSONA], cognatodell’imputato, riferiva, anche in questo caso, dopo anni, di essere stato lui aconsegnare il telefono clonato al [OSCURATO:PERSONA], senza sapere spiegare le ragioni per lequali la sorella [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], avesse affermatonel giudizio di cognizione di averlo consegnato lei. Inoltre, la Corte ha annotato lerisposte approssimative e vaghe del teste sulla tipologia del telefono e sullefrequenze dei prestiti, giungendo alla conclusione, non manifestamente illogica,della scarsa attendibilità della predetta testimonianza. Infine, la Corte si èsoffermata sulla consulenza tecnica [OSCURATO:PERSONA], evidenziando il valore puramenteillustrativo e non specifico delle sue osservazioni tecniche.6. La Corte di appello, dunque, pur essendo giunta, con scrupolosamotivazione, frutto di attento vaglio delle prove portate alla sua attenzione dalricorrente, ad un giudizio di sostanziale inaffidabilità delle stesse, sotto il profilodella novità e della decisività, ha provveduto comunque a confrontarle, sottol’aspetto della resistenza, con il quadro probatorio posto a base della condanna delGligora come emergente dalla sentenza definitiva, ancora una volta concludendo,in maniera logica e conforme ai dati in possesso, affermando la permanenza delpieno valore dimostrativo dello stesso.7. Il ricorrente si duole di tale argomentata conclusione, ma, nel fare ciò, ineffetti, propone censure in fatto, miranti ad un nuovo giudizio di merito, preclusoa questa Corte.Anche per quanto concerne l’asserita omessa valutazione della conversazionecaptata tra pelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si limita alla censura,senza evidenziare le ragioni per cui, anche considerando tale conversazione, lamotivata conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, che non evidenzia profilidi manifesta illogicità o contraddittorietà, possa essere scardinata.8. Su tali basi, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]