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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1973

Cassazione n. 23199/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1973 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputata PANICO Sabrina ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Vasto di condanna dell'imputata per il reato di tentato furto aggravato, con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. equivalente alla recidiva qualificata, ha escluso gli effetti di quest'ultima aggravante e rideterminato la pena con conferma nel resto (in Vasto, il 9/3/2018); vista la memoria depositata dal difensore della parte civile CONAD [OSCURATO:PERSONA] - Pianeta s.r.I., con la quale si è chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata con condanna "dell'imputato" al risarcimento dei danni nella misura di euro 5.000,00 e alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio; considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto non applicabile la causa di non punibilità invocata ai sensi dell'art. 131 bis, valorizzando elementi di fatto rilevanti alla stregua dei parametri legali (abitualità della condotta); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese alla parte civile.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A e [OSCURATO:PERSONA] D E P o s i -i- A I A alv Dovere 04, iiat IN CA12.MI I I Ri 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1973 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputata PANICO Sabrina ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Vasto di condanna dell'imputata per il reato di tentato furto aggravato, con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. equivalente alla recidiva qualificata, ha escluso gli effetti di quest'ultima aggravante e rideterminato la pena con conferma nel resto (in Vasto, il 9/3/2018); vista la memoria depositata dal difensore della parte civile CONAD [OSCURATO:PERSONA] - Pianeta s.r.I., con la quale si è chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata con condanna "dell'imputato" al risarcimento dei danni nella misura di euro 5.000,00 e alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio; considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto non applicabile la causa di non punibilità invocata ai sensi dell'art. 131 bis, valorizzando elementi di fatto rilevanti alla stregua dei parametri legali (abitualità della condotta); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese alla parte civile. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A e [OSCURATO:PERSONA] D E P o s i -i- A I A alv Dovere 04, iiat IN CA12.MI I I Ri 1