CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 21966/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte depositate dal difensore il 22/04/2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con particolare riferimento agli art. 110 e 512 bis cod. pen., è aspecifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ed è manifestamente infondato ( si vedano in particolare pagg. 22 e segg. della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni della per le quali ha ritenuto che il panificio sito in via Crispi n. 288 costituisse una forma di investimento della famiglia Tantillo, fittiziamente intesta./tatdA alla Badalamenti, motivatamente discostandosi da quanto affermato dal GUP in altro procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla medesima contestazione perché il fatto non sussiste, tenuto conto del diverso sostrato probatorio posto a fondamento delle due decisioni e della sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Tantillo (pagg. 26 e 27) che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 1 cod. Pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano in particolare pag. 6-7 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante in considerazione del fatto che l'intestazione del panificio in capo all'odierna ricorrente ha contribuito concretamente ha rafforzare la posizione dell'associazione criminale in una zona già sottoposta a sua influenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]