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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 dicembre 1963

Cassazione n. 05553/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1963 per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 12354/21 del 10/2/2021 della Sezione Seconda penale; nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1963 avverso la sentenza emessa il 4/10/2015 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza n. 12354/21 del 10/2/2021 della Sezione Seconda penale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza emessa il 4/10/2015 dalla Corte di appello di Bologna; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la revoca della sentenza n. 12354/21 del 10/2/2021 della Sezione Seconda penale e l'accoglimento del ricorso avverso la sentenza emessa il 4/10/2015 dalla Corte di appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il condannato [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore e procuratore speciale ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa da questa Corte, Seconda sezione penale, in data 10/2/2021 nei suoi confronti con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 4 ottobre 2015 con la quale il Raviola è stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629, comma 1 e 2, cod. pen., 7 I.n.203/91 sub B) e C) e condannato a pena di giustizia.

2. Il ricorso deduce l'omessa notifica ai difensori del Raviola - avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] - dell'avviso della udienza del 10/2/2021 dinanzi alla Corte di cassazione in cui è stato deciso il ricorso del Raviola.

In particolare, quanto all'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'avviso della udienza è stato erroneamente inviato all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , pertinente ad altro omonimo avvocato anziché a quello proprio del difensore [OSCURATO:EMAIL] .

Del tutto omesso è l'avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata dal Raviola il 26 giugno 2020, la cui nomina rilasciata all'ufficio matricola della casa Circondariale di Ferrara era immediatamente trasmessa alla Corte di appello di Bologna.

3. Il ricorso è fondato.

4. Costituisce jus receptum che l'omissione della notifica dell'avviso della udienza dà luogo ad un errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario (Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Rv. 245569; Sez. 2 n. 24809 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493).

5. Risulta dagli atti che l'avviso per la udienza del 10/2/2021 - tenutasi con procedura cartolare nell'a ambito della quale non risultano conclusioni in favore del ricorrente - è stato inviato in data 30/12/2020 ad un omonimo avv. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , laddove - secondo le risultanze provenienti dall'ordine degli avvocati di Roma allegate al ricorso - l'indirizzo dell'avvocato difensore del ricorrente è [OSCURATO:EMAIL] .

La documentazione allegata al ricorso dà, inoltre, conto della tempestiva nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale non risulta essere stato notificato avviso per l'udienza di legittimità.

6. L'omissione dell'avviso della udienza di legittimità ad entrambi i difensori del ricorrente comporta la revoca della sentenza in questione.

7. Con riguardo al nuovo giudizio sull'originario ricorso per cassazione, ritiene il Collegio di poter procedere direttamente alla fase rescissoria in applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali.

Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice correzione di quella precedente, ma la sostituisce in toto (Sez. 4, n. 17178 de118/4/2015, Rv. 263444; Sez. 3, n. 29285 del 18/3/2015, Rv. 264423).

8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'atto di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello in epigrafe deduce violazione dell'art. 629, comma 1 e 2, cod. pen. e dell'art. 7

I. n. 203/91 nonché vizio cumulativo della motivazione.

Secondo il ricorso la Corte si è limitata, nel confermare la decisione impugnata, a offrire delle conversazioni intercettate una interpretazione pregiudizialmente orientata, senza tener conto (capo B) della evidente natura solo altruistica dell'intervento del ricorrente in favore dell'estorto. [OSCURATO:PERSONA] fu, infatti, da costui contattato solo per mediare (nell'esclusivo interesse dell'estorto) nei rapporti con gli autori della domanda estorsiva.

Così pure quanto al capo C, laddove dall'esame attento delle prove assunte nel contraddittorio non emerge alcun concreto ruolo concorsuale svolto dal Raiola; il fatto commesso (accompagnamento del Lucenti presso uno sportello bancario, ove questi era peraltro già storicamente affidato, al fine di ottenere l'apertura di una linea di credito) non è dunque tipico, difettando nella condotta dell'agente qualsivoglia manifestazione di adesione, agevolazione o contributo causale all'altrui proposito criminoso, neppure conosciuto o altrimenti a lui partecipato.

Difetta, altresì, l'aggravante contestata dell'aver commesso il fatto nella contestuale presenza di più persone riunite, essendosi pertanto la condotta tenuta dal Raviola manifestata in maniera unipersonale.

Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152\1991, conv. in I. n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione.

L'aggravante ha natura soggettiva e non può quindi estendere i suoi effetti a chi non può rappresentarsi l'effetto di agevolazione, né si può ipotizzare aliunde il fine agevolativo della associazione mafiosa dal momento che il ricorrente è soggetto estraneo al sodalizio mafioso ed anche ai contesti illeciti ancillari.

In ogni caso, nessun metodo mafioso risulta connotare la condotta del Raviola, né questi risulta aver agito per la soddisfazione di un fine "sociale" neppure conosciuto o altrimenti fatto proprio.

7. Il ricorso è inammissibile.

8. Quanto alla affermazione di responsabilità il ricorso è generica sostanziale reiterazione delle questioni di fatto proposte al Giudice di merito (v. pg. 12 della sentenza impugnata) alle quali è data risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici.

9. La Corte giustifica in fatto la responsabilità del ricorrente per il concorso nei reati di cui ai capi B e C (v. pag. da 1.2 a 15 della sentenza impugnata) valorizzando plurime e concordanti prove captative e dichiarative (per il capo B, chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazioni dell'Amodio), da tali elementi desumendo la certezza della ambivalenza del ruolo svolto dal ricorrente, che agiva nell'interesse degli estorsori, pur riscuotendo la fiducia degli estorti.

Di tale duplice ruolo è dato conto attraverso il contenuto delle conversazioni intercettate, riportate alle indicate pagine della sentenza impugnata.

10. Quanto al capo B) il significato attribuito nella doppia valutazione conforme di merito delle considerate captazioni - esente da vizi logici, peraltro, neanche prospettati dal ricorrente - trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal dominus della vicenda estorsiva ([OSCURATO:PERSONA]) e non è affatto smentito dalle dichiarazioni dell'estorto Amodio, che anzi si rivolse al Raviola proprio perché ben conosceva i rapporti di confidente cointeressenza con il Perrone.

Quanto al capo C, nel giudizio di merito è rimasto accertato che Raviola, su incarico del [OSCURATO:PERSONA] - che al pari del Perrone aveva un rapporto fiduciario con il ricorrente - si occupò di assicurare il buon fine dell'assegno portante la somma q oggetto di estorsione, affidato al Lucenti che avrebbe dovuto curarne l'incasso e la trasformazione in denaro contante.

Quindi ineccepibile è la conclusione secondo la quale il compito svolto dal ricorrente su incarico di uno dei principali attori della consumata estorsione ha contribuito a concretizzare l'utilità cui ha mirato la condotta illecita.

12. In relazione ad entrambe le fattispecie la sentenza dà incensurabile conto della consapevolezza del ricorrente di concorrere efficacemente alla realizzazione di fatti estorsivi consumati nel concorso di più persone riunite (v. pg. 15 e sg. della sentenza impugnata), così integrandosi l'aggravante ad effetto speciale, di natura oggettiva, riconosciuta nel giudizio di merito, in conformità al condivisibile orientamento di legittimità formatasi sul punto (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273521; Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Rv. 259987).

13. Quanto alla contestata aggravante mafiosa la censura è manifestamente infondata.

Invero, il giudice di appello con incensurabile valutazione in fatto (v. pg. 16 e sg. della sentenza impugnata), ha richiamato sia la conclamata appartenenza al "clan dei casalesi" (attivo da anni anche nella provincia di Modena) degli esponenti direttivi del gruppo attivo nel settore delle estorsioni agli imprenditori della zona - nota al ricorrente in ragione della datata confidenza che lo lega ad [OSCURATO:PERSONA] - che il "metodo", manifestamente evocativo dell'esistenza di un gruppo organizzato che fa dell'assoggettamento omertoso la sua propria connotazione nel delinquere.

Non rileva a riguardo la non intraneità dell Raviola al gruppo mafioso secondo l'orientamento per il quale la circostanza aggravante in parola è integrata dall'approfittamento delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la modalità mafiosa della condotta prescinde dall'appartenenza mafiosa del suo autore, che configura la diversa aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 510 del 07/12/2011, Vincitore, Rv. 251769).

Al concorrente nel reato che partecipa di tali finalità di agevolazione mafiosa, proprio in ragione del ruolo conosciuto svolto sotto la guida direttiva del germano associato, è stata legittimamente applicata l'aggravante contestata, già certamente riconoscibile in virtù del metodo concretamente adottato dai concorrenti nel reato per costringere la vittima alla disposizione, in conformità all'autorevole orientamento secondo il quale la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice 5 */( perseguita dal compartecipe (Sez.

U n. ,8545 del 19/12/2019 (dep.2020), Chioccini, Rv. 278734 - 01).

10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltre al pagamento delle spese processuali, il pagamento della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Revoca la sentenza di questa Corte n. 12354/21 pronunciata in data 10 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, n. 1320/2019 in data 26 febbraio 2019 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1963 per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 12354/21 del 10/2/2021 della Sezione Seconda penale; nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1963 avverso la sentenza emessa il 4/10/2015 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza n. 12354/21 del 10/2/2021 della Sezione Seconda penale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza emessa il 4/10/2015 dalla Corte di appello di Bologna; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la revoca della sentenza n. 12354/21 del 10/2/2021 della Sezione Seconda penale e l'accoglimento del ricorso avverso la sentenza emessa il 4/10/2015 dalla Corte di appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il condannato [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore e procuratore speciale ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa da questa Corte, Seconda sezione penale, in data 10/2/2021 nei suoi confronti con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 4 ottobre 2015 con la quale il Raviola è stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629, comma 1 e 2, cod. pen., 7 I.n.203/91 sub B) e C) e condannato a pena di giustizia. 2. Il ricorso deduce l'omessa notifica ai difensori del Raviola - avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] - dell'avviso della udienza del 10/2/2021 dinanzi alla Corte di cassazione in cui è stato deciso il ricorso del Raviola. In particolare, quanto all'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'avviso della udienza è stato erroneamente inviato all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , pertinente ad altro omonimo avvocato anziché a quello proprio del difensore [OSCURATO:EMAIL] . Del tutto omesso è l'avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata dal Raviola il 26 giugno 2020, la cui nomina rilasciata all'ufficio matricola della casa Circondariale di Ferrara era immediatamente trasmessa alla Corte di appello di Bologna. 3. Il ricorso è fondato. 4. Costituisce jus receptum che l'omissione della notifica dell'avviso della udienza dà luogo ad un errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario (Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Rv. 245569; Sez. 2 n. 24809 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493). 5. Risulta dagli atti che l'avviso per la udienza del 10/2/2021 - tenutasi con procedura cartolare nell'a ambito della quale non risultano conclusioni in favore del ricorrente - è stato inviato in data 30/12/2020 ad un omonimo avv. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , laddove - secondo le risultanze provenienti dall'ordine degli avvocati di Roma allegate al ricorso - l'indirizzo dell'avvocato difensore del ricorrente è [OSCURATO:EMAIL] . La documentazione allegata al ricorso dà, inoltre, conto della tempestiva nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale non risulta essere stato notificato avviso per l'udienza di legittimità. 6. L'omissione dell'avviso della udienza di legittimità ad entrambi i difensori del ricorrente comporta la revoca della sentenza in questione. 7. Con riguardo al nuovo giudizio sull'originario ricorso per cassazione, ritiene il Collegio di poter procedere direttamente alla fase rescissoria in applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice correzione di quella precedente, ma la sostituisce in toto (Sez. 4, n. 17178 de118/4/2015, Rv. 263444; Sez. 3, n. 29285 del 18/3/2015, Rv. 264423). 8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'atto di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello in epigrafe deduce violazione dell'art. 629, comma 1 e 2, cod. pen. e dell'art. 7 I. n. 203/91 nonché vizio cumulativo della motivazione. Secondo il ricorso la Corte si è limitata, nel confermare la decisione impugnata, a offrire delle conversazioni intercettate una interpretazione pregiudizialmente orientata, senza tener conto (capo B) della evidente natura solo altruistica dell'intervento del ricorrente in favore dell'estorto. [OSCURATO:PERSONA] fu, infatti, da costui contattato solo per mediare (nell'esclusivo interesse dell'estorto) nei rapporti con gli autori della domanda estorsiva. Così pure quanto al capo C, laddove dall'esame attento delle prove assunte nel contraddittorio non emerge alcun concreto ruolo concorsuale svolto dal Raiola; il fatto commesso (accompagnamento del Lucenti presso uno sportello bancario, ove questi era peraltro già storicamente affidato, al fine di ottenere l'apertura di una linea di credito) non è dunque tipico, difettando nella condotta dell'agente qualsivoglia manifestazione di adesione, agevolazione o contributo causale all'altrui proposito criminoso, neppure conosciuto o altrimenti a lui partecipato. Difetta, altresì, l'aggravante contestata dell'aver commesso il fatto nella contestuale presenza di più persone riunite, essendosi pertanto la condotta tenuta dal Raviola manifestata in maniera unipersonale. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152\1991, conv. in I. n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione. L'aggravante ha natura soggettiva e non può quindi estendere i suoi effetti a chi non può rappresentarsi l'effetto di agevolazione, né si può ipotizzare aliunde il fine agevolativo della associazione mafiosa dal momento che il ricorrente è soggetto estraneo al sodalizio mafioso ed anche ai contesti illeciti ancillari. In ogni caso, nessun metodo mafioso risulta connotare la condotta del Raviola, né questi risulta aver agito per la soddisfazione di un fine "sociale" neppure conosciuto o altrimenti fatto proprio. 7. Il ricorso è inammissibile. 8. Quanto alla affermazione di responsabilità il ricorso è generica sostanziale reiterazione delle questioni di fatto proposte al Giudice di merito (v. pg. 12 della sentenza impugnata) alle quali è data risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici. 9. La Corte giustifica in fatto la responsabilità del ricorrente per il concorso nei reati di cui ai capi B e C (v. pag. da 1.2 a 15 della sentenza impugnata) valorizzando plurime e concordanti prove captative e dichiarative (per il capo B, chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazioni dell'Amodio), da tali elementi desumendo la certezza della ambivalenza del ruolo svolto dal ricorrente, che agiva nell'interesse degli estorsori, pur riscuotendo la fiducia degli estorti. Di tale duplice ruolo è dato conto attraverso il contenuto delle conversazioni intercettate, riportate alle indicate pagine della sentenza impugnata. 10. Quanto al capo B) il significato attribuito nella doppia valutazione conforme di merito delle considerate captazioni - esente da vizi logici, peraltro, neanche prospettati dal ricorrente - trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal dominus della vicenda estorsiva ([OSCURATO:PERSONA]) e non è affatto smentito dalle dichiarazioni dell'estorto Amodio, che anzi si rivolse al Raviola proprio perché ben conosceva i rapporti di confidente cointeressenza con il Perrone. Quanto al capo C, nel giudizio di merito è rimasto accertato che Raviola, su incarico del [OSCURATO:PERSONA] - che al pari del Perrone aveva un rapporto fiduciario con il ricorrente - si occupò di assicurare il buon fine dell'assegno portante la somma q oggetto di estorsione, affidato al Lucenti che avrebbe dovuto curarne l'incasso e la trasformazione in denaro contante. Quindi ineccepibile è la conclusione secondo la quale il compito svolto dal ricorrente su incarico di uno dei principali attori della consumata estorsione ha contribuito a concretizzare l'utilità cui ha mirato la condotta illecita. 12. In relazione ad entrambe le fattispecie la sentenza dà incensurabile conto della consapevolezza del ricorrente di concorrere efficacemente alla realizzazione di fatti estorsivi consumati nel concorso di più persone riunite (v. pg. 15 e sg. della sentenza impugnata), così integrandosi l'aggravante ad effetto speciale, di natura oggettiva, riconosciuta nel giudizio di merito, in conformità al condivisibile orientamento di legittimità formatasi sul punto (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273521; Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Rv. 259987). 13. Quanto alla contestata aggravante mafiosa la censura è manifestamente infondata. Invero, il giudice di appello con incensurabile valutazione in fatto (v. pg. 16 e sg. della sentenza impugnata), ha richiamato sia la conclamata appartenenza al "clan dei casalesi" (attivo da anni anche nella provincia di Modena) degli esponenti direttivi del gruppo attivo nel settore delle estorsioni agli imprenditori della zona - nota al ricorrente in ragione della datata confidenza che lo lega ad [OSCURATO:PERSONA] - che il "metodo", manifestamente evocativo dell'esistenza di un gruppo organizzato che fa dell'assoggettamento omertoso la sua propria connotazione nel delinquere. Non rileva a riguardo la non intraneità dell Raviola al gruppo mafioso secondo l'orientamento per il quale la circostanza aggravante in parola è integrata dall'approfittamento delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la modalità mafiosa della condotta prescinde dall'appartenenza mafiosa del suo autore, che configura la diversa aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 510 del 07/12/2011, Vincitore, Rv. 251769). Al concorrente nel reato che partecipa di tali finalità di agevolazione mafiosa, proprio in ragione del ruolo conosciuto svolto sotto la guida direttiva del germano associato, è stata legittimamente applicata l'aggravante contestata, già certamente riconoscibile in virtù del metodo concretamente adottato dai concorrenti nel reato per costringere la vittima alla disposizione, in conformità all'autorevole orientamento secondo il quale la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice 5 */( perseguita dal compartecipe (Sez. U n. ,8545 del 19/12/2019 (dep.2020), Chioccini, Rv. 278734 - 01). 10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltre al pagamento delle spese processuali, il pagamento della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Revoca la sentenza di questa Corte n. 12354/21 pronunciata in data 10 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, n. 1320/2019 in data 26 febbraio 2019 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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