CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 32112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto pronunciare il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi sei direclusione ed euro 500 di multa.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con i primi due motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione per il mancato confronto, da parte della Corte territoriale, con imotivi di appello relativi alla mancanza di prova circa il “contatto iniziale con lapersona offesa”, le “concrete modalità della sequenza fraudolenta” e il “criterio dicollegamento tra quella sequenza e la persona dell’imputato”. La sentenzaimpugnata avrebbe operato, inoltre, una sovrapposizione tra la struttura causaledel reato e la prova della riferibilità soggettiva della condotta, che non sarebbestata adeguatamente dimostrata. Più precisamente, la motivazione avrebbe fattointeramente leva sulla regola giurisprudenziale, che ritiene sufficiente lasussistenza del nesso di causalità tra induzione in errore, profitto ingiusto edanno economico per la vittima, senza, tuttavia, colmare il deficit di provarelativo all’identità dell’autore della truffa.2.2 Col terzo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e altrattamento sanzionatorio.2.3 Col quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione agli artt. 129 del codice di rito e 131 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. I primi due motivi sono manifestamente infondati, ove si considerino iprincipi di diritto, in tema di truffa, di seguito richiamati. Dato il tenore dei motiviin scrutinio, gioverà anche ricordare il consolidato orientamento, puntualizzato,anche di recente, da questa Corte, secondo cui «il principio secondo cui la penaleresponsabilità deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio" nonesime la difesa dall'onere di fornire elementi concreti valevoli a confutare la tesiaccusatoria, nel caso in cui sia stata acquisita in giudizio, a carico dell'imputato,la prova di un elemento essenziale del fatto-reato» (Sez. 2, n. 15091 del09/04/2026, Pmt v. Rizzo, Rv. 289861 - 02).Ora, guardando al caso di specie, alcun dubbio può nutrirsi circal’introduzione, fin dal giudizio di primo grado, della prova di plurimi elementiessenziali del fatto-reato ascritto, attinenti alla condotta materiale dell’imputato,all’ingiusto profitto da lui conseguito e al danno economico subito dalla personaoffesa. Più precisamente, si deve ricordare come i giudici di merito, con decisioniconformi (nel significato chiarito, ex multis, da Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595), e sulla base di un’adeguata analisi del compendioprobatorio, abbiano dimostrato che l’imputato 1) si presentava alla vittima qualebroker assicurativo, 2) inviava a quest’ultima una falsa polizza assicurativa, 3)forniva il proprio codice fiscale alla vittima, necessario per l’accredito dellasomma sulla carta “postepay” intestata e in uso al ricorrente stesso, 4)conseguiva l’ingiusto profitto, vale a dire della somma di euro 445, 00, versatadalla p.o. sulla predetta carta intestata al ricorrente stesso.Rispetto a tale prospettazione, le censure difensive sono puramentecontestative, dolendosi l’imputato della mancata evidenziazione, in sentenza,delle modalità del contatto tra ricorrente e persona offesa. In disparte ilprincipio, precipuamente valorizzato dalla Corte territoriale e col quale ilricorrente non si confronta effettivamente, a mente del quale «la realizzazionedella fattispecie di truffa si configura anche in assenza di contatti diretti fra iltruffatore e il truffato, purché sussista un nesso di causalità tra l'induzione inerrore e il conseguimento del profitto» (Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024, Rv.287155 – 01), ciò che sarebbe sufficiente a dichiarare inammissibili i motivi inscrutinio, questo Collegio intende rimarcare che i giudici di merito hanno concertezza dimostrato come l’autore di una frazione essenziale della complessivacondotta incriminata, costituita dall’impossessamento del profitto illecito, fosseproprio l'imputato.Ebbene, in casi siffatti, «acquisita prova dell’incameramento del profittoillecito, il principio del contraddittorio delle parti nella formazione della provarichiede necessariamente che, attraverso il concreto esercizio dello stesso nelprocesso, sia la difesa a prospettare quella ricostruzione alternativa che abbiavalenza critica ed inficiante la tesi dell'accusa; altrimenti, la mera possibilitàipotetica del verificarsi di fattori condizionanti alternativi, concomitanti osopravvenuti ad opera anche di terzi soggetti, over rimanga mera prospettazionepriva di qualsiasi riscontro non può ritenersi idonea a confutare la tesi di accusae ciò, proprio, perché del tutto priva di qualsiasi conforto acquisito nel processo,unica sede legittimata alla ricostruzione del fatto oggetto di accusa» (Rv. 289861– 02, cit., in motivazione).Come anticipato, alcun cenno, nei motivi in scrutinio, è dedicato a unaricostruzione alternativa dotata di forza persuasiva, nonché d’efficaciaeffettivamente critica, tale da incrinare la tesi d'accusa.3. Il terzo motivo è generico. Deve ribadirsi che, ai fini dell'assolvimentodell'obbligo della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutirilevanti, motivandone la decisività, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri(ex multis Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01;Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172-01; Sez. 2, n. 3609del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato l’assenza di elementipositivi, valutabili a favore dell’imputato; e, quanto a profili di segno negativo, siè rimarcata l’assenza di scrupoli che ne ha caratterizzato la condotta, conmotivazione affatto logica, contenuta nei legittimi limiti della discrezionalità deigiudici di merito e, quindi, insindacabile da questa Corte.4. La doglianza di cui al quarto motivo è inammissibile, in quanto, con essa,si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e nonrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" delladecisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisitostabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum (direcente, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026. Iacobini, Rv. 289470 – 01).In disparte la manifesta infondatezza della richiesta stessa (ove si consideri laconsistenza economica del danno arrecato e le modalità stesse del fatto), siosserva che, con atto d’appello, il ricorrente insisteva per la sola concessionedelle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. Lo scabro passaggio dedicato, nelsecondo motivo di appello, a contestare l’asserita contraddittorietà dellapronuncia di primo grado ‒ che, in tesi difensiva, giudicava il danno esiguo, perpoi negare le circostanze attenuanti generiche ‒ non è certo sufficiente adaffermare, come pretende la difesa, che vi fosse un autonomo motivo sull’art.131 bis cod. pen. Né è possibile ritenere che sussistesse, come asseritodall’allora appellante, contraddittorietà della motivazione della sentenza primogrado, essendo evidente, dalla lettura della complessiva decisione del [OSCURATO:PERSONA], come il riferimento, operato dal giudice di primo grado, alla “esiguitàdella somma” sia stato frutto di un refuso. È, pertanto, radicalmente priva difondamento la tesi difensiva secondo cui, per un verso, il giudice di primo gradoavrebbe giudicato l’offesa patrimoniale arrecata come “contenuta” e, per l’altro,la Corte d’appello, da parte sua, avrebbe omesso di motivare sul punto.5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]