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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15486/2026

Testo disponibile della fonte

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va in giudizio, davanti alTribunale di Firenze, la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. (diseguito, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]) per sentir dichiarare inefficace, ex art. 64l. fall. e comunque ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., la clausoladi rinuncia dei “decimi a garanzia” contenuta nell’atto di risoluzione di uncontratto di appalto in data 3 giugno 2019, o, se del caso, dell’interoNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026contratto, con condanna della convenuta al pagamento della somma di €45.124,77Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 621/2023, riteneva integratal’ipotesi prevista dall’art. 64 l. fall. e accoglieva parzialmente la domanda,condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei decimi a garanzia “rinunciati”,che rideterminava nella minor misura di € 15.041,59, oltre accessori.2.

La Corte distrettuale di Firenze accoglieva l’appello principaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto, in totale riforma della sentenzaimpugnata, rigettava le domande avanzate dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti della medesima.Osservava, in particolare, che la rinuncia da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. allarestituzione delle somme trattenute in garanzia aveva quale contropartitala rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] a chiedere la restituzione, almeno in parte, dellesomme anticipate per l’avvio del cantiere e, soprattutto, ad avanzarepretese risarcitorie per l’inadempimento dell’appaltatrice, che non era incondizione di portare a termine i lavori.Sosteneva che dal contenuto dell’atto transattivo non emergeva affatto ilriconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] di non vantare alcun diritto di credito neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA], sottolineando che nell’atto le parti avevano dichiarato“reciprocamente di essere completamente soddisfatte nei loro diritti e nelleloro pretese e di non avere nulla altro da pretendere relativamente alpresente contratto”, affermazione che appariva compatibile anche con larinuncia ad ogni diversa contestazione in merito all’esecuzione delcontratto.Aggiungeva che una diversa interpretazione avrebbe reso l’accordo privo direale utilità pratica per le parti, venendo contraddetto l’assunto da cui ilnegozio aveva preso le mosse, ovvero la necessità di evitare eventuali litifuture derivanti dall’impossibilità dell’appaltatrice di portare a termine ilavori.Numero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026Escludeva così che l’atto potesse essere qualificato come negozio a titologratuito e che l’azione ex art. 64 l. fall. potesse trovare accoglimento.Evidenziava poi, rispetto all’azione revocatoria ordinaria proposta dalfallimento, che la rinuncia al credito di [OSCURATO:SOCIETA] era avvenuta a seguito diuna corrispondente rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] ad avanzare pretese risarcitoriee restitutorie conseguenti alla manifestata volontà della controparte di nonproseguire nel rapporto, potenzialmente idonee a generare un debito anchesuperiore al credito rinunciato.Giudicava che in un simile contesto non fosse possibile ritenere raggiuntala prova del fatto che l’atto aveva determinato una diminuzione delpatrimonio della debitrice, dovendo essere valutato l’accordo transattivonella sua globalità, tenendo conto, quindi, anche gli effetti positivi derivantidalle concessioni ricevute a fronte della rinuncia al credito.3.

Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso avverso questadecisione, pubblicata in data 29 maggio 2024, prospettando tre motivi didoglianza.[OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. non ha svoltodifese.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ.nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. e 64 l. fall. e, nelcontempo, si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omessoesame di fatto essenziale per il giudizio: la sentenza d’appello, pur avendoriconosciuto che l’atto di risoluzione era del tutto muto in relazione a rinuncecompiute da [OSCURATO:PERSONA], ha scelto di effettuare una sorta di interpretazione“logica” dell’accordo ed ha ammesso di aver dovuto interpolare il suoNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026contenuto per giungere ad affermarne l’onerosità, ricavando un assettofattuale in via extratestuale.L’operazione ermeneutica compiuta dai giudici distrettuali nella sentenzaimpugnata integra – in tesi di parte ricorrente - il vizio di violazione dell’art.1372 cod. civ., perché l’interpretazione offerta si è spinta a ricostruire nonla volontà delle parti, ma le premesse fattuali ed operative per cui una certavolontà era stata espressa; in questo modo – prosegue la proceduraricorrente – è stata effettuata una supplenza giudiziale, perché si è intesoravvisare esistenti un credito (nascente dall’originario anticipo contrattualeasseritamente non recuperato) e una pretesa risarcitoria (conseguente allafacoltà – distonica rispetto allo scioglimento dell’appalto per mutuoconsenso – di chiedere l’esecuzione del contratto di appalto), laddove,invece, l’atto di risoluzione che chiudeva la catena dei rapporti tra le partinon menzionava né tale credito, né la presentazione di una contestazionevolta ad ottenere un risarcimento.Una simile interpolazione extratestuale ha violato, ulteriormente, i canonidi interpretazione del contratto previsti dagli artt. 1362, 1363, 1367 e 1366cod. civ., attuando uno stravolgimento degli assetti negoziali che icontraenti si erano dati.Occorreva, inoltre, considerare che una qualunque rinuncia implicita a uncredito da restituzione di un acconto era del tutto incompatibile con lariconsegna, da parte della committente, della polizza assicurativa checopriva integralmente e senza alcun rischio di escussione proprio quellavoce di credito.4.2 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ. nonchédegli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e si duole, ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di fatto essenziale per il giudizio: lasentenza impugnata ha ritenuto che l’accordo risolutivo integrasse unatransazione, essendo stata esplicitata la volontà delle parti di “evitare litiNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026future”; su tale premessa la Corte distrettuale ha ritenuto “compatibile” laconclusione circa l’esistenza di pretese rinunciate da [OSCURATO:PERSONA] con laclausola contrattuale che espressamente accertava non esservi diritti opretese delle parti in relazione al contratto di appalto.La sussunzione della fattispecie nella figura della transazione inconsiderazione della volontà di evitare liti future è – in tesi - errata, perchéle rinunce debbono avvenire rispetto a diritti e pretese già attuali e inqualche modo esteriorizzati secondo una logica conflittuale.Non era possibile attribuire una valenza ambivalente a una clausola inseritain un contratto per supportare una conclusione che la sentenza ha rinvenuto“fuori” e “contro” la lettera del contratto globalmente inteso, senzaconsiderare l’antinomia che esiste tra l’affermazione circa l’esistenza di unapretesa del committente e la plateale rinuncia a tutelarla tramite larestituzione della polizza, inserita quale previsione naturale di un contrattoin cui non si rilevano inadempimenti dell’appaltatore.5.

Ambedue in motivi, da esaminare congiuntamente, risultanoinammissibili.La decisione impugnata, partendo dal dato testuale dell’accordo sottopostoalla sua interpretazione, ha constatato come lo stesso fosse stato“espressamente qualificato dalle parti quale atto transattivo, finalizzato adevitare potenziali controversie derivanti dall’impossibilità dell’appaltatrice diproseguire le lavorazioni, ed a seguito del quale le parti hanno dichiarato dinon avere null’altro da pretendere l’una dall’altra” (pag. 13).La Corte di merito ha constatato che il negozio, pur riportando soltanto larinuncia di [OSCURATO:SOCIETA] alle somme trattenute in garanzia e non indicando qualiconcessioni erano state fatte da [OSCURATO:PERSONA], doveva essere inteso comecoerente con la qualificazione che le parti avevano espressamente intesodargli perché, sebbene non fosse stato esplicitato, la committenterinunciava sia, per una qualche misura, alle pretese restitutorie correlateall’anticipo versato, pari al 10% sugli importi pattuiti e da recuperare inNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026corso d’opera sui S.A.L. che sarebbero stati emessi, sia al diritto dipretendere l’esecuzione del contratto dalla controparte, che ammetteva dinon essere più in condizione di adempiere.Una simile operazione ermeneutica, pur ravvisando una rinuncia nonespressamente esplicitata in contratto, rappresenta pur sempreun’operazione di interpretazione e non di interpolazione del testo negoziale.Invero, è lo stesso art. 1362 cod. civ. che impone al giudice di non limitarsial senso letterale delle parole, ma di muovere da esso per verificare qualesia stata la comune intenzione delle parti; e questa comune intenzione benpuò consistere anche in manifestazioni implicite di volontà che sianoricavabili dal contenuto espresso del negozio.La Corte di merito ha operato proprio in questa prospettiva, ritenendo chela qualificazione del negozio quale transazione, vale a dire come uncontratto con cui le parti si fanno reciproche concessioni, trovassegiustificazione tanto in una rinuncia esplicita dell’appaltatore, quanto in unarinuncia implicita della committente al proprio credito restitutorio erisarcitorio.Costituisce poi giudizio di merito, incensurabile dalla Cassazione secongruamente motivato, l'accertamento della pattuizione, ancorché nonespressa, di una clausola negoziale, connaturata ed essenziale all'oggettodel contratto e desumibile dall'esecuzione di esso e dal comportamentocomplessivo delle parti, precedente e successivo alla conclusione delmedesimo (Cass. 2474/1999).In quest’ottica interpretativa la mancata considerazione, da parte dei giudicidistrettuali, della riconsegna della fideiussione a prima richiesta relativa allarestituzione dell’acconto era coerente e trovava giustificazione proprio nellarinuncia al credito così garantito.La denuncia dell’omesso esame di questo fatto costituisce perciò, sotto undiverso profilo, il tentativo di porre in discussione in questa sede dilegittimità l’interpretazione del negozio fornita dalla Corte di merito.Numero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/20266.

Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2901 cod. civ.: la Corte di merito ha rigettato ladomanda subordinata di revocatoria ordinaria per assenza dell’eventusdamni in quanto le pretese erano “potenzialmente idonee a generare undebito anche superiore al credito rinunciato”, malgrado una similevalutazione non possa avvenire valorizzando un controcredito potenziale efuturo.

Anche a voler ritenere – spiega la ricorrente - che vi sia transazionein un’ipotesi di prevenzione di una lite futura di cui ancora manchi una reslitigiosa esteriorizzata, è erroneo ritenere inesistente il pregiudizio attualeper il creditore che agisca in revocatoria solo perché il soggetto a favore delquale è effettuata la rinuncia potrebbe in futuro vantare diritti risarcitori piùconsistenti rispetto all’importo oggetto di rinuncia transattiva; infatti, perpoter giudicare se una transazione integri o meno un pregiudizio ènecessario che quanto ottenuto in controprestazione dal soggetto cherinuncia a un suo diritto sia un vantaggio ben preciso e misurabile.L’inattualità del controcredito impedisce la compensazione e,conseguentemente, qualunque possa esserne la misura futura, non puòimpedire la dichiarazione di inefficacia parziale dell’atto abdicativo deldiritto.7.

Il motivo è inammissibile in quanto non tiene conto di ciò che risultaaffermato dalla sentenza.L’assunto che sostiene la censura è individuabile nell’astrattaconsiderazione per cui un controcredito inattuale impedisce lacompensazione: nel concreto, quindi, il controcredito non avrebbe potutoimpedire la dichiarazione di inefficacia parziale di un atto abdicativo aidecimi.Viceversa, la prospettiva della sentenza impugnata è tutt’altra.Essa non fa riferimento al nesso tra crediti attuali e/o potenziali, quantopiuttosto al legame corrente tra le clausole del contratto: la clausola diNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026rinuncia dei decimi a garanzia e la “globalità” del contesto transattivo in cuitale clausola era contenuta.Invero si dice che l’eventus damni doveva essere apprezzato considerandotutte pattuizioni intervenute fra le parti (“e quindi anche gli effetti positividerivanti dalle concessioni ricevute a fronte della rinuncia al credito”) eavrebbe supposto la revoca dell’atto nel suo complesso.Può osservarsi che, del resto, tale era stata la richiesta in via subordinatadalla stessa procedura, laddove aveva sollecitato la declaratoria diinefficacia della clausola di rinuncia dei decimi a garanzia contenuta nell’attodi risoluzione del contratto di appalto “o, se del caso, dell’intero contratto”(cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).Ora, la ratio decidendi non è colta dal motivo.La corte fiorentina non si è determinata ad argomentare l’inesistenzadell’eventus damni con riferimento alla singola clausola (di rinuncia aidecimi) in forza della compensabilità con un controcredito (potenziale omeno).

La corte ha invece compiuto una distinta e più ampia valutazionetesa a collocare tutte le pattuizioni nella globalità del negozio transattivo.Sicché ha sostenuto che la clausola, alla quale la ricorrente unicamenteallude, non era separabile dal contesto neppure a proposito della portatapregiudizievole al patrimonio della società appaltatrice; donde il pregiudiziosi sarebbe potuto e dovuto apprezzare in correlazione con la declaratoria diinefficacia relativa del negozio nel suo complesso.La censura, nel prospettare un’analisi agli effetti della singola clausola dirinuncia, non coglie il senso dell’argomentazione che sorregge la ratiodecisionale, così da non potersi ritenere a questa correlata.8.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.La mancata costituzione in questa sede della compagine intimata esime ilcollegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.MNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 29 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
va in giudizio, davanti alTribunale di Firenze, la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. (diseguito, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]) per sentir dichiarare inefficace, ex art. 64l. fall. e comunque ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., la clausoladi rinuncia dei “decimi a garanzia” contenuta nell’atto di risoluzione di uncontratto di appalto in data 3 giugno 2019, o, se del caso, dell’interoNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026contratto, con condanna della convenuta al pagamento della somma di €45.124,77Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 621/2023, riteneva integratal’ipotesi prevista dall’art. 64 l. fall. e accoglieva parzialmente la domanda,condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei decimi a garanzia “rinunciati”,che rideterminava nella minor misura di € 15.041,59, oltre accessori.2. La Corte distrettuale di Firenze accoglieva l’appello principaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto, in totale riforma della sentenzaimpugnata, rigettava le domande avanzate dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti della medesima.Osservava, in particolare, che la rinuncia da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. allarestituzione delle somme trattenute in garanzia aveva quale contropartitala rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] a chiedere la restituzione, almeno in parte, dellesomme anticipate per l’avvio del cantiere e, soprattutto, ad avanzarepretese risarcitorie per l’inadempimento dell’appaltatrice, che non era incondizione di portare a termine i lavori.Sosteneva che dal contenuto dell’atto transattivo non emergeva affatto ilriconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] di non vantare alcun diritto di credito neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA], sottolineando che nell’atto le parti avevano dichiarato“reciprocamente di essere completamente soddisfatte nei loro diritti e nelleloro pretese e di non avere nulla altro da pretendere relativamente alpresente contratto”, affermazione che appariva compatibile anche con larinuncia ad ogni diversa contestazione in merito all’esecuzione delcontratto.Aggiungeva che una diversa interpretazione avrebbe reso l’accordo privo direale utilità pratica per le parti, venendo contraddetto l’assunto da cui ilnegozio aveva preso le mosse, ovvero la necessità di evitare eventuali litifuture derivanti dall’impossibilità dell’appaltatrice di portare a termine ilavori.Numero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026Escludeva così che l’atto potesse essere qualificato come negozio a titologratuito e che l’azione ex art. 64 l. fall. potesse trovare accoglimento.Evidenziava poi, rispetto all’azione revocatoria ordinaria proposta dalfallimento, che la rinuncia al credito di [OSCURATO:SOCIETA] era avvenuta a seguito diuna corrispondente rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] ad avanzare pretese risarcitoriee restitutorie conseguenti alla manifestata volontà della controparte di nonproseguire nel rapporto, potenzialmente idonee a generare un debito anchesuperiore al credito rinunciato.Giudicava che in un simile contesto non fosse possibile ritenere raggiuntala prova del fatto che l’atto aveva determinato una diminuzione delpatrimonio della debitrice, dovendo essere valutato l’accordo transattivonella sua globalità, tenendo conto, quindi, anche gli effetti positivi derivantidalle concessioni ricevute a fronte della rinuncia al credito.3. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso avverso questadecisione, pubblicata in data 29 maggio 2024, prospettando tre motivi didoglianza.[OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. non ha svoltodifese.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ.nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. e 64 l. fall. e, nelcontempo, si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omessoesame di fatto essenziale per il giudizio: la sentenza d’appello, pur avendoriconosciuto che l’atto di risoluzione era del tutto muto in relazione a rinuncecompiute da [OSCURATO:PERSONA], ha scelto di effettuare una sorta di interpretazione“logica” dell’accordo ed ha ammesso di aver dovuto interpolare il suoNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026contenuto per giungere ad affermarne l’onerosità, ricavando un assettofattuale in via extratestuale.L’operazione ermeneutica compiuta dai giudici distrettuali nella sentenzaimpugnata integra – in tesi di parte ricorrente - il vizio di violazione dell’art.1372 cod. civ., perché l’interpretazione offerta si è spinta a ricostruire nonla volontà delle parti, ma le premesse fattuali ed operative per cui una certavolontà era stata espressa; in questo modo – prosegue la proceduraricorrente – è stata effettuata una supplenza giudiziale, perché si è intesoravvisare esistenti un credito (nascente dall’originario anticipo contrattualeasseritamente non recuperato) e una pretesa risarcitoria (conseguente allafacoltà – distonica rispetto allo scioglimento dell’appalto per mutuoconsenso – di chiedere l’esecuzione del contratto di appalto), laddove,invece, l’atto di risoluzione che chiudeva la catena dei rapporti tra le partinon menzionava né tale credito, né la presentazione di una contestazionevolta ad ottenere un risarcimento.Una simile interpolazione extratestuale ha violato, ulteriormente, i canonidi interpretazione del contratto previsti dagli artt. 1362, 1363, 1367 e 1366cod. civ., attuando uno stravolgimento degli assetti negoziali che icontraenti si erano dati.Occorreva, inoltre, considerare che una qualunque rinuncia implicita a uncredito da restituzione di un acconto era del tutto incompatibile con lariconsegna, da parte della committente, della polizza assicurativa checopriva integralmente e senza alcun rischio di escussione proprio quellavoce di credito.4.2 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ. nonchédegli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e si duole, ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di fatto essenziale per il giudizio: lasentenza impugnata ha ritenuto che l’accordo risolutivo integrasse unatransazione, essendo stata esplicitata la volontà delle parti di “evitare litiNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026future”; su tale premessa la Corte distrettuale ha ritenuto “compatibile” laconclusione circa l’esistenza di pretese rinunciate da [OSCURATO:PERSONA] con laclausola contrattuale che espressamente accertava non esservi diritti opretese delle parti in relazione al contratto di appalto.La sussunzione della fattispecie nella figura della transazione inconsiderazione della volontà di evitare liti future è – in tesi - errata, perchéle rinunce debbono avvenire rispetto a diritti e pretese già attuali e inqualche modo esteriorizzati secondo una logica conflittuale.Non era possibile attribuire una valenza ambivalente a una clausola inseritain un contratto per supportare una conclusione che la sentenza ha rinvenuto“fuori” e “contro” la lettera del contratto globalmente inteso, senzaconsiderare l’antinomia che esiste tra l’affermazione circa l’esistenza di unapretesa del committente e la plateale rinuncia a tutelarla tramite larestituzione della polizza, inserita quale previsione naturale di un contrattoin cui non si rilevano inadempimenti dell’appaltatore.5. Ambedue in motivi, da esaminare congiuntamente, risultanoinammissibili.La decisione impugnata, partendo dal dato testuale dell’accordo sottopostoalla sua interpretazione, ha constatato come lo stesso fosse stato“espressamente qualificato dalle parti quale atto transattivo, finalizzato adevitare potenziali controversie derivanti dall’impossibilità dell’appaltatrice diproseguire le lavorazioni, ed a seguito del quale le parti hanno dichiarato dinon avere null’altro da pretendere l’una dall’altra” (pag. 13).La Corte di merito ha constatato che il negozio, pur riportando soltanto larinuncia di [OSCURATO:SOCIETA] alle somme trattenute in garanzia e non indicando qualiconcessioni erano state fatte da [OSCURATO:PERSONA], doveva essere inteso comecoerente con la qualificazione che le parti avevano espressamente intesodargli perché, sebbene non fosse stato esplicitato, la committenterinunciava sia, per una qualche misura, alle pretese restitutorie correlateall’anticipo versato, pari al 10% sugli importi pattuiti e da recuperare inNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026corso d’opera sui S.A.L. che sarebbero stati emessi, sia al diritto dipretendere l’esecuzione del contratto dalla controparte, che ammetteva dinon essere più in condizione di adempiere.Una simile operazione ermeneutica, pur ravvisando una rinuncia nonespressamente esplicitata in contratto, rappresenta pur sempreun’operazione di interpretazione e non di interpolazione del testo negoziale.Invero, è lo stesso art. 1362 cod. civ. che impone al giudice di non limitarsial senso letterale delle parole, ma di muovere da esso per verificare qualesia stata la comune intenzione delle parti; e questa comune intenzione benpuò consistere anche in manifestazioni implicite di volontà che sianoricavabili dal contenuto espresso del negozio.La Corte di merito ha operato proprio in questa prospettiva, ritenendo chela qualificazione del negozio quale transazione, vale a dire come uncontratto con cui le parti si fanno reciproche concessioni, trovassegiustificazione tanto in una rinuncia esplicita dell’appaltatore, quanto in unarinuncia implicita della committente al proprio credito restitutorio erisarcitorio.Costituisce poi giudizio di merito, incensurabile dalla Cassazione secongruamente motivato, l'accertamento della pattuizione, ancorché nonespressa, di una clausola negoziale, connaturata ed essenziale all'oggettodel contratto e desumibile dall'esecuzione di esso e dal comportamentocomplessivo delle parti, precedente e successivo alla conclusione delmedesimo (Cass. 2474/1999).In quest’ottica interpretativa la mancata considerazione, da parte dei giudicidistrettuali, della riconsegna della fideiussione a prima richiesta relativa allarestituzione dell’acconto era coerente e trovava giustificazione proprio nellarinuncia al credito così garantito.La denuncia dell’omesso esame di questo fatto costituisce perciò, sotto undiverso profilo, il tentativo di porre in discussione in questa sede dilegittimità l’interpretazione del negozio fornita dalla Corte di merito.Numero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/20266. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2901 cod. civ.: la Corte di merito ha rigettato ladomanda subordinata di revocatoria ordinaria per assenza dell’eventusdamni in quanto le pretese erano “potenzialmente idonee a generare undebito anche superiore al credito rinunciato”, malgrado una similevalutazione non possa avvenire valorizzando un controcredito potenziale efuturo. Anche a voler ritenere – spiega la ricorrente - che vi sia transazionein un’ipotesi di prevenzione di una lite futura di cui ancora manchi una reslitigiosa esteriorizzata, è erroneo ritenere inesistente il pregiudizio attualeper il creditore che agisca in revocatoria solo perché il soggetto a favore delquale è effettuata la rinuncia potrebbe in futuro vantare diritti risarcitori piùconsistenti rispetto all’importo oggetto di rinuncia transattiva; infatti, perpoter giudicare se una transazione integri o meno un pregiudizio ènecessario che quanto ottenuto in controprestazione dal soggetto cherinuncia a un suo diritto sia un vantaggio ben preciso e misurabile.L’inattualità del controcredito impedisce la compensazione e,conseguentemente, qualunque possa esserne la misura futura, non puòimpedire la dichiarazione di inefficacia parziale dell’atto abdicativo deldiritto.7. Il motivo è inammissibile in quanto non tiene conto di ciò che risultaaffermato dalla sentenza.L’assunto che sostiene la censura è individuabile nell’astrattaconsiderazione per cui un controcredito inattuale impedisce lacompensazione: nel concreto, quindi, il controcredito non avrebbe potutoimpedire la dichiarazione di inefficacia parziale di un atto abdicativo aidecimi.Viceversa, la prospettiva della sentenza impugnata è tutt’altra.Essa non fa riferimento al nesso tra crediti attuali e/o potenziali, quantopiuttosto al legame corrente tra le clausole del contratto: la clausola diNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026rinuncia dei decimi a garanzia e la “globalità” del contesto transattivo in cuitale clausola era contenuta.Invero si dice che l’eventus damni doveva essere apprezzato considerandotutte pattuizioni intervenute fra le parti (“e quindi anche gli effetti positividerivanti dalle concessioni ricevute a fronte della rinuncia al credito”) eavrebbe supposto la revoca dell’atto nel suo complesso.Può osservarsi che, del resto, tale era stata la richiesta in via subordinatadalla stessa procedura, laddove aveva sollecitato la declaratoria diinefficacia della clausola di rinuncia dei decimi a garanzia contenuta nell’attodi risoluzione del contratto di appalto “o, se del caso, dell’intero contratto”(cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).Ora, la ratio decidendi non è colta dal motivo.La corte fiorentina non si è determinata ad argomentare l’inesistenzadell’eventus damni con riferimento alla singola clausola (di rinuncia aidecimi) in forza della compensabilità con un controcredito (potenziale omeno). La corte ha invece compiuto una distinta e più ampia valutazionetesa a collocare tutte le pattuizioni nella globalità del negozio transattivo.Sicché ha sostenuto che la clausola, alla quale la ricorrente unicamenteallude, non era separabile dal contesto neppure a proposito della portatapregiudizievole al patrimonio della società appaltatrice; donde il pregiudiziosi sarebbe potuto e dovuto apprezzare in correlazione con la declaratoria diinefficacia relativa del negozio nel suo complesso.La censura, nel prospettare un’analisi agli effetti della singola clausola dirinuncia, non coglie il senso dell’argomentazione che sorregge la ratiodecisionale, così da non potersi ritenere a questa correlata.8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.La mancata costituzione in questa sede della compagine intimata esime ilcollegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.MNumero registro generale 60/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 15486/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 29 aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15486/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris