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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08591/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 16 maggio 2024, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15 febbraio 2011, confermativa della sentenza del g.u.p. presso il medesimo Tribunale del 12 febbraio 2010, divenuta dunque irrevocabile, che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen..2.Sono stati articolati, tramite difensore abilitato, due motivi di ricorso, entrambi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 630 comma 1 lett. c) del codice di rito, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente si è doluto del giudizio d'inammissibilità fondato sulla ritenuta prospettazione, a sostegno della richiesta, di presunte "prove nuove" già tuttavia valutate dalla medesima Corte d'appello in data 5 ottobre 2020 come inidonee a sorreggerne la fondatezza.

In realtà, il ricorrente avrebbe presentato prova inedita, una sentenza della Corte di Cassazione, che avrebbe dovuto essere positivamente delibata unitamente alle altre prove, già sottoposte all'esame della Corte del giudizio rescindente.

La decisione della Corte di Cassazione sarebbe rilevante perché investirebbe la valutazione di complessiva credibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso dichiarazioni decisive nell'ambito del processo penale per associazione mafiosa definito nei confronti del Longobardi.

La documentazione offerta attesterebbe l'impossibilità di contatti tra Longobardi e [OSCURATO:PERSONA] in ambito carcerario e il suo valore fondamentale avrebbe potuto essere suffragato dall'assunzione della deposizione del direttore dell'istituto penitenziario, illogicamente non ammessa dalla Corte territoriale.

Longobardi e Sarno non avrebbero potuto incontrarsi, perché detenuti in palazzine diverse del carcere dell'Aquila; Sarno era rimasto allocato nel predetto istituto per soli 4 giorni perché meramente in transito; non sarebbe invece censurabile la scelta di Longobardi di accedere, nell'ambito del procedimento penale per associazione mafiosa, al giudizio abbreviato, perché frutto di legittima strategia processuale, non incompatibile con la legittima e autonoma facoltà di presentare prove nuove a discarico in sede di richiesta di revisione. 2.Con un secondo motivo, il ricorso ha lamentato l'inesattezza del rilievo sulla non pertinenza, ai fini del decidere, della sentenza del giudice di legittimità, prodotta dalla difesa, relativa alle dichiarazioni rese dal collaboratore della giustizia [OSCURATO:PERSONA], principale fonte di accusa nel processo penale di cognizione che aveva condotto alla condanna del richiedente.

La pronuncia avrebbe messo in dubbio la valutazione di attendibilità del propalante con riferimento a "fatti avvenuti in un periodo storico strettamente correlato" a quello in cui si colloca la vicenda oggetto della sentenza di condanna irrevocabile; sarebbe stata censurata la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] a riguardo del "duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" e tale esito processuale influenzerebbe l'affidabilità di quanto da lui dichiarato, e ritenuto determinante, a riguardo delle dichiarazioni sull'alleanza criminale tra Longobardi e Sarno nell'ambito del procedimento penale condotto all'attenzione del giudice della revisione.

Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.1 motivi possono essere trattati congiuntamente, perché strettamente connessi ed interdipendenti tra loro.

1.1. In primo luogo, come puntualmente sottolineato dall'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] aveva già presentato istanza di revisione, fondata precipuamente sugli stessi elementi - costituiti da documentazione concernente la condizione detentiva del richiedente in regime previsto dall'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario, soggetta a restrizioni inconciliabili con il perfezionamento, in tale sede intramuraria, di un'alleanza criminale con il clan Sarno - ed in quella circostanza l'istanza era stata dichiarata inammissibile.

L'art. 641 del codice di rito stabilisce che l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

1.2. Secondo la prospettazione difensiva, il novum integrativo dei dati probatori incontrastabilmente già esaminati - anche nel processo di cognizione - e ritenuti, di per sé soli, inconferenti ai fini dell'introduzione della fase rescissoria della revisione, sarebbe costituito dalla sentenza della Prima sezione di questa Corte n. 42518 del 2022, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 2 febbraio 2021.

1.3. Orbene, devono essere suntivamente richiamate le coordinate interpretative in tema di sussistenza del presupposto di cui all'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., espressamente previsto tra i casi di revisione delle sentenze di condanna irrevocabili alla luce dell'insegnamento di legittimità espresso dalla sentenza Sezioni Unite Pisano (n.624 del 26/09/2001, PG e PC in proc.

Pisano), che costituisce tuttora la pietra miliare dell'approdo nomofilattico sul tema, nel cui tracciato si sono inserite, con continuità, le pronunce successive.

L'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto nel processo, definitivamente concluso, non sia stato rilevato o dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici.

Da siffatta impostazione consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel definito processo.

Nella delineata prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (S.U. cit., ibidem, Rv. 220443), purchè idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028, N. 1155 del 1999 Rv. 216024, N. 20022 del 2014 Rv. 259778).

L'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinchè il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414, S.U.

N. 6019 del 1993 Rv. 193421).

In riferimento alla regola di giudizio ed al protocollo esegetico rimessi al giudice della revisione, quando la richiesta sia stata accolta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell'istante sulla ponderazione delle prove a suo tempo raccolte.

I criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, devono penetrare in profondità nel giudizio di rielaborazione della vicenda processuale che postula, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico.

Nei termini illustrati, la comparazione non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, invece, che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento.

Di guisa che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione può essere più precisamente espresso in termini di riconsiderazione, valorizzandosi la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del novum, superando un concetto di comparazione che rischia di evocare un confronto statico tra diversi fronti probatori.

Siffatta natura globale del giudizio di revisione si pone in linea di coerente sviluppo rispetto ai parametri che governano la preliminare disamina di ammissibilità dell'istanza, che segna la prima fase di una progressione processuale eventuale ma, essenzialmente, omogenea, pur essendo i due momenti, anche se convergenti verso un medesimo risultato, distinguibili tanto su un piano logico tanto sotto il profilo diacronico.

La preliminare valutazione di resistenza del giudicato, rimessa alla fase c.d. rescindente (Sez. 3, n.15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810), si sostanzia in un giudizio prognostico di affidabilità del novum e di resistenza del compendio già acquisito.

Il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio (sez. 5, n.15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563; n. 1932 del 2000, Rv. 216893; n. 16293 del 2003, Rv. 224622).

1.4. Pertanto, anche nella fase c.d. rescindente, il giudice della revisione è chiamato ad eseguire una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento della impugnazione straordinaria (sez. 5, n.1969 del 2020, L., Rv. 280405; sez. 5, n. 44925 del 2017, Rv. 271071; sez. 5, n. 26579 del 2018, Rv. 273228; sez. 1, n. 34928 del 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437); deve dunque porsi attenzione al dato testuale dell'art. 631 cod. proc. pen., in virtù del quale: «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531». 1.5.Emerge di tutta evidenza, allora - incontestata, anche in considerazione della citata disciplina normativa, l'autonoma inidoneità degli elementi di prova già giudicati come privi di autosufficienza da una pregressa ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di revisione - come la decisione della Prima sezione della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, per ritenuta carenza di motivazione, della sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del febbraio 2021, sulla scorta della necessità di una rivisitazione della credibilità intrinseca delle propalazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del diverso procedimento penale, attinente a fatti diversi, non possa assurgere, neppure in astratto, al rango di "prova nuova" meritevole di una complessiva rivalutazione della materia probante posta a fondamento della deliberazione irrevocabile di cui si discute, perché non possiede alcuna connotazione "dimostrativa", per diversi ordini di ragioni.

Per un verso, perché - come congruamente osservato dalla Corte territoriale - la vicenda oggetto del processo in cui è intervenuta la pronuncia di annullamento è del tutto differente rispetto a quella di interesse e, pertanto, una divergente valutazione giuridica attribuita da diversi giudici all'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate al medesimo imputato non potrebbe di per sé determinare neppure un contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di una decisione definitiva (in motivazione, sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], che richiama sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260886); per altro verso, considerazione di valenza non meno dirompente ai fini del presente scrutinio, perché la delibazione sull'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] in quel contesto è comunque tuttora sub judice, ben potendo il giudice del rinvio, che decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge e il divieto di non incorrere nel medesimo vulnus censurato dalla sentenza del giudice di legittimità, confermare il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, effettuato nei precedenti gradi di merito, ovvero sindacarne, ritenuta superflua ogni incursione nel relativo giudizio di affidabilità intrinseca, l'irrilevanza o ancora la recessività rispetto ad altri appaganti elementi di prova.

Le argomentazioni del ricorso, sul punto, si rivelano assertive e prive di efficacia confutativa, perché si limitano a ripercorrere il contenuto degli assunti dati probatori e a sostenerne, a torto nei termini enunciati, la rispettiva portata conducente ai fini della disarticolazione del verdetto irrevocabile di condanna. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 16 maggio 2024, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15 febbraio 2011, confermativa della sentenza del g.u.p. presso il medesimo Tribunale del 12 febbraio 2010, divenuta dunque irrevocabile, che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen..2.Sono stati articolati, tramite difensore abilitato, due motivi di ricorso, entrambi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 630 comma 1 lett. c) del codice di rito, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente si è doluto del giudizio d'inammissibilità fondato sulla ritenuta prospettazione, a sostegno della richiesta, di presunte "prove nuove" già tuttavia valutate dalla medesima Corte d'appello in data 5 ottobre 2020 come inidonee a sorreggerne la fondatezza. In realtà, il ricorrente avrebbe presentato prova inedita, una sentenza della Corte di Cassazione, che avrebbe dovuto essere positivamente delibata unitamente alle altre prove, già sottoposte all'esame della Corte del giudizio rescindente. La decisione della Corte di Cassazione sarebbe rilevante perché investirebbe la valutazione di complessiva credibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso dichiarazioni decisive nell'ambito del processo penale per associazione mafiosa definito nei confronti del Longobardi. La documentazione offerta attesterebbe l'impossibilità di contatti tra Longobardi e [OSCURATO:PERSONA] in ambito carcerario e il suo valore fondamentale avrebbe potuto essere suffragato dall'assunzione della deposizione del direttore dell'istituto penitenziario, illogicamente non ammessa dalla Corte territoriale. Longobardi e Sarno non avrebbero potuto incontrarsi, perché detenuti in palazzine diverse del carcere dell'Aquila; Sarno era rimasto allocato nel predetto istituto per soli 4 giorni perché meramente in transito; non sarebbe invece censurabile la scelta di Longobardi di accedere, nell'ambito del procedimento penale per associazione mafiosa, al giudizio abbreviato, perché frutto di legittima strategia processuale, non incompatibile con la legittima e autonoma facoltà di presentare prove nuove a discarico in sede di richiesta di revisione. 2.Con un secondo motivo, il ricorso ha lamentato l'inesattezza del rilievo sulla non pertinenza, ai fini del decidere, della sentenza del giudice di legittimità, prodotta dalla difesa, relativa alle dichiarazioni rese dal collaboratore della giustizia [OSCURATO:PERSONA], principale fonte di accusa nel processo penale di cognizione che aveva condotto alla condanna del richiedente. La pronuncia avrebbe messo in dubbio la valutazione di attendibilità del propalante con riferimento a "fatti avvenuti in un periodo storico strettamente correlato" a quello in cui si colloca la vicenda oggetto della sentenza di condanna irrevocabile; sarebbe stata censurata la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] a riguardo del "duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" e tale esito processuale influenzerebbe l'affidabilità di quanto da lui dichiarato, e ritenuto determinante, a riguardo delle dichiarazioni sull'alleanza criminale tra Longobardi e Sarno nell'ambito del procedimento penale condotto all'attenzione del giudice della revisione. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.1 motivi possono essere trattati congiuntamente, perché strettamente connessi ed interdipendenti tra loro. 1.1. In primo luogo, come puntualmente sottolineato dall'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] aveva già presentato istanza di revisione, fondata precipuamente sugli stessi elementi - costituiti da documentazione concernente la condizione detentiva del richiedente in regime previsto dall'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario, soggetta a restrizioni inconciliabili con il perfezionamento, in tale sede intramuraria, di un'alleanza criminale con il clan Sarno - ed in quella circostanza l'istanza era stata dichiarata inammissibile. L'art. 641 del codice di rito stabilisce che l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi. 1.2. Secondo la prospettazione difensiva, il novum integrativo dei dati probatori incontrastabilmente già esaminati - anche nel processo di cognizione - e ritenuti, di per sé soli, inconferenti ai fini dell'introduzione della fase rescissoria della revisione, sarebbe costituito dalla sentenza della Prima sezione di questa Corte n. 42518 del 2022, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 2 febbraio 2021. 1.3. Orbene, devono essere suntivamente richiamate le coordinate interpretative in tema di sussistenza del presupposto di cui all'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., espressamente previsto tra i casi di revisione delle sentenze di condanna irrevocabili alla luce dell'insegnamento di legittimità espresso dalla sentenza Sezioni Unite Pisano (n.624 del 26/09/2001, PG e PC in proc. Pisano), che costituisce tuttora la pietra miliare dell'approdo nomofilattico sul tema, nel cui tracciato si sono inserite, con continuità, le pronunce successive. L'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto nel processo, definitivamente concluso, non sia stato rilevato o dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Da siffatta impostazione consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel definito processo. Nella delineata prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (S.U. cit., ibidem, Rv. 220443), purchè idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028, N. 1155 del 1999 Rv. 216024, N. 20022 del 2014 Rv. 259778). L'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinchè il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414, S.U. N. 6019 del 1993 Rv. 193421). In riferimento alla regola di giudizio ed al protocollo esegetico rimessi al giudice della revisione, quando la richiesta sia stata accolta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell'istante sulla ponderazione delle prove a suo tempo raccolte. I criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, devono penetrare in profondità nel giudizio di rielaborazione della vicenda processuale che postula, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico. Nei termini illustrati, la comparazione non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, invece, che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. Di guisa che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione può essere più precisamente espresso in termini di riconsiderazione, valorizzandosi la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del novum, superando un concetto di comparazione che rischia di evocare un confronto statico tra diversi fronti probatori. Siffatta natura globale del giudizio di revisione si pone in linea di coerente sviluppo rispetto ai parametri che governano la preliminare disamina di ammissibilità dell'istanza, che segna la prima fase di una progressione processuale eventuale ma, essenzialmente, omogenea, pur essendo i due momenti, anche se convergenti verso un medesimo risultato, distinguibili tanto su un piano logico tanto sotto il profilo diacronico. La preliminare valutazione di resistenza del giudicato, rimessa alla fase c.d. rescindente (Sez. 3, n.15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810), si sostanzia in un giudizio prognostico di affidabilità del novum e di resistenza del compendio già acquisito. Il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio (sez. 5, n.15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563; n. 1932 del 2000, Rv. 216893; n. 16293 del 2003, Rv. 224622). 1.4. Pertanto, anche nella fase c.d. rescindente, il giudice della revisione è chiamato ad eseguire una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento della impugnazione straordinaria (sez. 5, n.1969 del 2020, L., Rv. 280405; sez. 5, n. 44925 del 2017, Rv. 271071; sez. 5, n. 26579 del 2018, Rv. 273228; sez. 1, n. 34928 del 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437); deve dunque porsi attenzione al dato testuale dell'art. 631 cod. proc. pen., in virtù del quale: «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531». 1.5.Emerge di tutta evidenza, allora - incontestata, anche in considerazione della citata disciplina normativa, l'autonoma inidoneità degli elementi di prova già giudicati come privi di autosufficienza da una pregressa ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di revisione - come la decisione della Prima sezione della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, per ritenuta carenza di motivazione, della sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del febbraio 2021, sulla scorta della necessità di una rivisitazione della credibilità intrinseca delle propalazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del diverso procedimento penale, attinente a fatti diversi, non possa assurgere, neppure in astratto, al rango di "prova nuova" meritevole di una complessiva rivalutazione della materia probante posta a fondamento della deliberazione irrevocabile di cui si discute, perché non possiede alcuna connotazione "dimostrativa", per diversi ordini di ragioni. Per un verso, perché - come congruamente osservato dalla Corte territoriale - la vicenda oggetto del processo in cui è intervenuta la pronuncia di annullamento è del tutto differente rispetto a quella di interesse e, pertanto, una divergente valutazione giuridica attribuita da diversi giudici all'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate al medesimo imputato non potrebbe di per sé determinare neppure un contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di una decisione definitiva (in motivazione, sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], che richiama sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260886); per altro verso, considerazione di valenza non meno dirompente ai fini del presente scrutinio, perché la delibazione sull'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] in quel contesto è comunque tuttora sub judice, ben potendo il giudice del rinvio, che decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge e il divieto di non incorrere nel medesimo vulnus censurato dalla sentenza del giudice di legittimità, confermare il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, effettuato nei precedenti gradi di merito, ovvero sindacarne, ritenuta superflua ogni incursione nel relativo giudizio di affidabilità intrinseca, l'irrilevanza o ancora la recessività rispetto ad altri appaganti elementi di prova. Le argomentazioni del ricorso, sul punto, si rivelano assertive e prive di efficacia confutativa, perché si limitano a ripercorrere il contenuto degli assunti dati probatori e a sostenerne, a torto nei termini enunciati, la rispettiva portata conducente ai fini della disarticolazione del verdetto irrevocabile di condanna. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e c