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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02524/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore , I [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Settima, n. 20306 del 9 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per suo conto presentato avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari del 28 luglio 2022, che aveva revocato la misura della semilibertà concessagli.

2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo, che denuncia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, evidenziando come non sarebbe stata esaminata l'eccezione di nullità dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per violazione del principio del contradditorio, ossia per la celebrazione dell'udienza, in esito alla quale era stato assunto il provvedimento impugnato, in forma camerale anziché in forma partecipata, come espressamente richiesto dalla difesa del condannato.

3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 30 ottobre 2023, il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso, che è stata rigettata per tardività. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Questa Corte ha affermato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale denominazione l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di Cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530; Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, Rv. 279413).

2. Il riportato principio di diritto è in linea con il dictum delle Sezioni Unite Nunziata (sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269789), secondo cui il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di Cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto.

Il provvedimento del magistrato di sorveglianza, invece, non incide sulla condanna, ma, pur avendo come presupposto il giudicato, si risolve in una decisione che attiene a modalità esecutive della pena.

3. Al lume di tali indicazioni ermeneutiche è di tutta evidenza come la procedura di correzione dell'errore di fatto non sia applicabile nel caso al vaglio, posto che la decisione della Cassazione non è intervenuta a stabilizzare il giudicato, bensì a rendere definitiva una decisione sull'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, ossia sulla revoca della semilibertà.

4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e, per l'effetto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore , I [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Settima, n. 20306 del 9 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per suo conto presentato avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari del 28 luglio 2022, che aveva revocato la misura della semilibertà concessagli. 2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo, che denuncia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, evidenziando come non sarebbe stata esaminata l'eccezione di nullità dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per violazione del principio del contradditorio, ossia per la celebrazione dell'udienza, in esito alla quale era stato assunto il provvedimento impugnato, in forma camerale anziché in forma partecipata, come espressamente richiesto dalla difesa del condannato. 3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 30 ottobre 2023, il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso, che è stata rigettata per tardività. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Questa Corte ha affermato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale denominazione l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di Cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530; Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, Rv. 279413). 2. Il riportato principio di diritto è in linea con il dictum delle Sezioni Unite Nunziata (sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269789), secondo cui il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di Cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza, invece, non incide sulla condanna, ma, pur avendo come presupposto il giudicato, si risolve in una decisione che attiene a modalità esecutive della pena. 3. Al lume di tali indicazioni ermeneutiche è di tutta evidenza come la procedura di correzione dell'errore di fatto non sia applicabile nel caso al vaglio, posto che la decisione della Cassazione non è intervenuta a stabilizzare il giudicato, bensì a rendere definitiva una decisione sull'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, ossia sulla revoca della semilibertà. 4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e, per l'effetto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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