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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 05287/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA ( sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cercola avverso la sentenza del 29/07/2021 del Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. in data 29 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta conforme delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 319 (capi C, T, U, V, W, X, Y), 353 (capo Y-bis), 416, commi 1, 2 e 3 (capo Si), 512-bis (capo H) cod. pen., ritenuto più grave il reato di cui al capo C), esclusa la circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 323-bis e 62-bis cod. pen. e unificati i reati nel vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] disponeva altresì, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca "dei beni in sequestro riferibili all'imputato", quantificando, in motivazione, il profitto dei reati "in almeno euro 331.568,64, alla luce degli ulteriori elementi acquisiti nel corso delle indagini integrative".

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa specificazione, in relazione alla disposta confisca e in coerenza con la motivazione, in cui era stata individuata ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. la somma che costituiva profitto dei delitti di corruzione, pari ad euro 331.568,64, della perimetrazione dell'ablazione fino alla concorrenza di tale somma.

Sotto diverso profilo la difesa rappresentava che, anche quando si procede con la cd.

"confisca per equivalente", il profitto costituisce pur sempre il limite invalicabile del quantum confiscabile.

In data 19 gennaio 2022 il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in data 17 gennaio 2022 con revoca dei precedenti difensori, ha depositato memoria con la quale ribadisce i rilievi svolti circa la determinazione del profitto confiscabile, allegando una consulenza tecnica a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 13 gennaio 2022 la parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Si osserva che, se per il reato per il quale si procede è consentita la misura ablativa per equivalente del valore dell'illecito profitto conseguito, l'ammontare del valore del profitto deve essere individuato dal giudice, che nel caso in esame ne ha fornito riscontro in motivazione, mentre non è previsto l'onere di indicare specificamente i beni da sequestrare o confiscare che, pertanto, possono sicuramente essere individuati nella fase esecutiva del provvedimento ad opera della Polizia giudiziaria.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'art. 322-ter, terzo comma, cod. pen. non impone al giudice, quando dispone la confisca, di individuare i beni ad essa assoggettati, qualora determini le somme di denaro che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o il valore corrispondente ad essi: il dettato normativo pone infatti un'alternativa ("determina le somme di denaro o individua i beni") che discende logicamente dalla fungibilità del denaro stesso.

Nella fase esecutiva, essendo stato determinato l'oggetto diretto della confisca o il valore su cui si deve conformare l'equivalente (a quest'ultimo profilo, logicamente, deve rapportarsi il riferimento del giudice ai "beni in sequestro riferibili all'imputato" che non potrà essere se non fino alla concorrenza del valore identificato in motivazione), si procederà alla concreta ablazione da ciò che è nella disponibilità del reo, come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità già nella fase prodromica del sequestro, laddove si è ritenuto che il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736; Sez. 2, n. 35813 del 29/05/2013, Scimemi, Rv. 256827).

Nessuna illegittimità affligge dunque la sentenza impugnata in riferimento all'art. 322-ter cod. pen. e al connesso obbligo di individuazione dei beni da considerare prezzo, profitto od equivalente, correlati all'ipotesi criminosa contestata all'imputato - obbligo che sussiste sia nel caso di sentenza di condanna che di pronuncia di applicazione di pena su richiesta delle parti -, atteso che la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere, come nel caso in esame, elementi certi e logici idonei ad integrare il dispositivo.

Né possono ritenersi pertinenti i rilievi proposti con la memoria depositata il 17 gennaio 2022, dal momento che essi ampliano inopinatamente l'oggetto del giudizio, entrando apertamente nel merito della vicenda.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in euro tremila.

Non spetta alla parte civile alcuna liquidazione, poiché il tema attiene unicamente alla confisca e non al giudizio di responsabilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA ( sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cercola avverso la sentenza del 29/07/2021 del Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. in data 29 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta conforme delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 319 (capi C, T, U, V, W, X, Y), 353 (capo Y-bis), 416, commi 1, 2 e 3 (capo Si), 512-bis (capo H) cod. pen., ritenuto più grave il reato di cui al capo C), esclusa la circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 323-bis e 62-bis cod. pen. e unificati i reati nel vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] disponeva altresì, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca "dei beni in sequestro riferibili all'imputato", quantificando, in motivazione, il profitto dei reati "in almeno euro 331.568,64, alla luce degli ulteriori elementi acquisiti nel corso delle indagini integrative". 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa specificazione, in relazione alla disposta confisca e in coerenza con la motivazione, in cui era stata individuata ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. la somma che costituiva profitto dei delitti di corruzione, pari ad euro 331.568,64, della perimetrazione dell'ablazione fino alla concorrenza di tale somma. Sotto diverso profilo la difesa rappresentava che, anche quando si procede con la cd. "confisca per equivalente", il profitto costituisce pur sempre il limite invalicabile del quantum confiscabile. In data 19 gennaio 2022 il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in data 17 gennaio 2022 con revoca dei precedenti difensori, ha depositato memoria con la quale ribadisce i rilievi svolti circa la determinazione del profitto confiscabile, allegando una consulenza tecnica a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 13 gennaio 2022 la parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Si osserva che, se per il reato per il quale si procede è consentita la misura ablativa per equivalente del valore dell'illecito profitto conseguito, l'ammontare del valore del profitto deve essere individuato dal giudice, che nel caso in esame ne ha fornito riscontro in motivazione, mentre non è previsto l'onere di indicare specificamente i beni da sequestrare o confiscare che, pertanto, possono sicuramente essere individuati nella fase esecutiva del provvedimento ad opera della Polizia giudiziaria.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'art. 322-ter, terzo comma, cod. pen. non impone al giudice, quando dispone la confisca, di individuare i beni ad essa assoggettati, qualora determini le somme di denaro che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o il valore corrispondente ad essi: il dettato normativo pone infatti un'alternativa ("determina le somme di denaro o individua i beni") che discende logicamente dalla fungibilità del denaro stesso. Nella fase esecutiva, essendo stato determinato l'oggetto diretto della confisca o il valore su cui si deve conformare l'equivalente (a quest'ultimo profilo, logicamente, deve rapportarsi il riferimento del giudice ai "beni in sequestro riferibili all'imputato" che non potrà essere se non fino alla concorrenza del valore identificato in motivazione), si procederà alla concreta ablazione da ciò che è nella disponibilità del reo, come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità già nella fase prodromica del sequestro, laddove si è ritenuto che il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736; Sez. 2, n. 35813 del 29/05/2013, Scimemi, Rv. 256827). Nessuna illegittimità affligge dunque la sentenza impugnata in riferimento all'art. 322-ter cod. pen. e al connesso obbligo di individuazione dei beni da considerare prezzo, profitto od equivalente, correlati all'ipotesi criminosa contestata all'imputato - obbligo che sussiste sia nel caso di sentenza di condanna che di pronuncia di applicazione di pena su richiesta delle parti -, atteso che la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere, come nel caso in esame, elementi certi e logici idonei ad integrare il dispositivo. Né possono ritenersi pertinenti i rilievi proposti con la memoria depositata il 17 gennaio 2022, dal momento che essi ampliano inopinatamente l'oggetto del giudizio, entrando apertamente nel merito della vicenda. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in euro tremila. Non spetta alla parte civile alcuna liquidazione, poiché il tema attiene unicamente alla confisca e non al giudizio di responsabilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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