CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 36797/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza n. 925/21 del Tribunale di Brescia del 23/03/2021 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla mancata decisione in ordine all'espulsione dello imputato straniero dal territorio dello Stato, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame sul punto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia in composizione monocratica ha applicato la concordata pena di dieci mesi di reclusione nei confronti del cittadino tunisino [OSCURATO:PERSONA] imputato dei reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 n.1 cod. pen. nonché di quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo l'inosservanza della legge penale in relazione alla omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Nella requisitoria scritta il Procuratore Generale in sede, condividendo le ragioni del ricorrente, osserva che la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 d.P.R. cit., traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da detta previsione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, al fine di consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Al di là delle considerazioni svolte dal ricorrente e dal Procuratore Generale in sede, di per sé astrattamente condivisibili, deve rilevarsi che il quantum di pena applicato dal Tribunale di Brescia nel caso specifico non consente, per espresso disposto normativo, l'applicazione di alcuna misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. fissa, infatti, in due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, il limite quantitativo al di sotto del quale è preclusa l'applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza diverse dalla citata confisca, significativamente prevedendo ("Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1 -ter") una ulteriore deroga per le pene accessorie stabilite per i delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] ivi indicati. Quanto sopra conferma che nel minisistenna della irrogazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza concomitanti alla applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'art. 445, comma 1 costituisce previsione di carattere generale rispetto a quelle di portata speciale presenti in altri comparti normativi, come ad es. l'ipotesi di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 20 settembre 2021 Il consiglier tensore [OSCURATO:PERSONA] nn