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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 1976

Cassazione n. 33843/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/02/1976 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341-bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/02/1976 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341-bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33843/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris