CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 18528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04VUSA7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 14/6/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale l'imputato - in relazione al reato previsto dagli artt. 99, comma 4 e 110 cod.pen. e dall'art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed C 1.000,00 di multa. La Corte territoriale ha osservato che il Giudice adito aveva pronunciato la sentenza impugnata il 14/6/2022 e depositato la motivazione il 19/7/2022, entro il termine di 45 giorni stabilito nel dispositivo e andante a scadere il 25/7/2022 (giorno non festivo); ha quindi rilevato che il termine di 45 giorni per proporre l'appello, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, era andato a scadere il 10/10/2022 (essendo il 9/10/2022 giorno festivo) e che l'impugnazione era stata depositata solo il 13/10/2022, con conseguente inammissibilità della stessa. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'inosservanza della normativa prevista, a pena di decadenza, dall'art. 585 cod.proc.pen. Ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe erroneamente calcolato la scadenza del termine per il deposito della sentenza, il quale - sulla base dei 45 giorni fissati nel dispositivo - sarebbe andato effettivamente a scadere il 29/7/2022, con la conseguenza che il giorno finale per la proposizione dell'appello sarebbe andato a scadere il 13/10/2022, giorno del deposito dell'impugnazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. In sede di sentenza di primo grado, il Tribunale aveva fissato in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione; ne consegue che, essendo la sentenza stata emessa il 14/6/2022, il termine medesimo andava effettivamente scadere il successivo 29/7/2022 e non il 25/7/2022, come ritenuto dalla Corte territoriale. Ne consegue che, in relazione alla disciplina prevista dall'art.585, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. e in riferimento alla disposizione prevista nel successivo comma 2, lett.c) del medesimo articolo, il termine di giorni quarantacinque per la proposizione dell'appello (tenendo conto della sospensione feriale dei termini intercorrente tra il 1° e il 31 agosto, ai sensi dell'art. 1 della 1.7 ottobre 1969, n.742, come modificato dall'art.16 del d.l. 12 settembre 2014, n.131, conv. nella I. 10 novembre 2014, n.162), andava a scadere, sulla base del criterio previsto dall'art.172, comma 4, cod.proc.pen., con conseguente esclusione del dies a quo, il 13/10/2022 (giorno non festivo), data nella quale è stata effettivamente depositata l'impugnazione, da ritenersi quindi tempestiva. 6. Deve quindi pronunciarsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione deli atti alla Corte d'appello di Genova, per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova per il giudizio. Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]