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CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 25368/2026

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ntroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] A R.L., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2838 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 512/2023 del TRIBUNALE diAGRIGENTO, depositata il 30/05/2023 R.G.N. 3664/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23425/2023Numero di raccolta generale 25368/20261. [OSCURATO:PERSONA], con procedimento monitorio aveva richiestDoat a pubblicazione 15/09/2026ed ottenuto, mediante decreto ingiuntivo, la condanna dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] - datrice di lavoro dell’istantedal 2011 al 2015 - al pagamento, in suo favore, della somma dieuro 78.328,79 a titolo di risarcimento del danno derivante dalicenziamento illegittimo.

Il decreto ingiuntivo, portato inesecuzione, previo esperimento dell’azione di pignoramentopresso terzi rimaneva di fatto insoddisfatto, per carenza didichiarazione positiva presso terzi.

Ed invero tra la societàAzienda [OSCURATO:PERSONA] società agricola e la societàAcquacoltura intercorreva un contratto di affitto d'azienda invirtù del quale la società [OSCURATO:PERSONA]-locatrice era tenuta acorrispondere al conduttore - [OSCURATO:PERSONA]-, un canone mensiledi euro 4000,00 per il contratto di affitto d'azienda.Nel processo esecutivo di pignoramento presso terzi svoltosiinnanzi al tribunale dell'esecuzione di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] aveva reso la dichiarazione in tempo utile per la primaudienza, il processo veniva quindi rinviato e il creditore Bilardo,in virtù della omessa dichiarazione del terzo, chiedeva che fosseritenuto esistente il credito nei confronti di azienda Ittica SanGiorgio. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, rinviando, fissava unulteriore termine al terzo affinché rendesse la dichiarazione, difatto non resa.

Il terzo - azienda Ittica dichiarava di non esseredebitrice di alcun importo nei confronti della societàAcquacoltura in quanto il contratto di affitto prevedeva che ildiritto alla corresponsione del canone di affitto sorgesse solo conl'emissione della fattura da parte del concedente, fattura che,nella specie, non era stata emessa, per cui si escludeva che ilcredito della società [OSCURATO:PERSONA] fosse esigibile nei confrontidella società Ittica stessa.Numero registro generale 23425/20232.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in assenza di dichiarazione da parteN umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/2026del terzo pignorato azienda Ittica, assegnava al creditorDeat a pubblicazione 15/09/2026procedente solo il credito dichiarato dall'altro terzo pignorato.Avverso l'ordinanza di assegnazione parziale il signor Bilardo hapromosso giudizio di opposizione agli atti esecutivi concluso,nella fase cautelare, con ordinanza di rigetto e concessione diun termine per l'introduzione del giudizio di merito.A seguito dell’introduzione del giudizio di merito, ex art. 618 bisc.p.c., affidato a sei motivi di ricorso, il tribunale di Agrigentoconfermava la ricostruzione compiuta dal Giudicedell’esecuzione evidenziando che, ai sensi dell'articolo 4 delcontratto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],l'insorgenza del credito fosse collegata all'emissione dellafattura nella specie assente.

Nella motivazione il giudiceevidenziava, in estrema sintesi, che per effetto della risoluzioneconsensuale del contratto di affitto, intervenuta nel mese didicembre 2019, la società [OSCURATO:PERSONA] non poteva esserdefinita debitrice di alcuna somma nei confronti della societàAcquacoltura [OSCURATO:PERSONA].3.La sentenza n. 512/2023 era impugnata dal signor Bilardo conricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Resisteva concontroricorso la società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società agricola.4.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce, testualmente, laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1571 e 1587 c.c. inrelazione al disposto di cui all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.Numero registro generale 23425/2023Con il primo motivo di ricorso eccepisce la violazione delleN umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/2026disposizioni indicate in rubrica, in quanto l'obbligo per Dialt a pubblicazione 15/09/2026conduttore del pagamento del canone sarebbe correlato algodimento del bene e non già alla emissione della fattura.Precisa che la fattura è un documento che rileva ai soli fini fiscalie non già in relazione ai terzi, perché inerente il profilo internoalla gestione della società.2.Con il secondo motivo eccepisce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 548 e 553 c.p.c. in relazione al dispostodi cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.La sentenza è viziata perché il canone è esigibile, e quindipignorabile, indipendentemente dalla fattura stante l’esistenzadel credito.L’istante evidenzia come la sentenza, escludendo l'esigibilità delcredito in quanto condizionato all'emissione della fattura, abbiafatto malgoverno degli artt. 548 e 533 del codice di rito.3.Con il terzo motivo viene invocata la violazione dell’art. 416 e420 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.Secondo parte ricorrente l’autorizzazione della produzione deldocumento del 16/12/2019, compiuta dal giudice all'esitodell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe illegittima perché viola ledisposizioni processuali indicate in rubrica relative allatempestività degli oneri di allegazione e produzione che siapplicano al rito lavoro operante nella specie.In altri termini il giudice non avrebbe dovuto autorizzare ildeposito tardivo della scrittura privata attestante la risoluzionedel contratto di affitto ante tempus proprio perché,immotivatamente, prodotta tardivamente.4.Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1,n. 4 c.p.c. per mancato esame di due motivi di opposizione.Numero registro generale 23425/2023Secondo la ricostruzione di parte ricorrente non sarebbero statNi umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/2026esaminati i motivi n. 5 e n. 6 relativi alle violazioni di cui agDlait a pubblicazione 15/09/2026artt. 548 c.p.c. e 549 c.p.c.

Nel primo caso la sentenza sarebbeaffetta da un errore procedurale perché, ai sensi dell'articolo548 c.p.c., laddove il creditore non compaia all'udienza, ilcredito pignorato all'azienda Ittica doveva considerarsidocumentato esistente ed esigibile, per questo, assegnato.Nel secondo caso vi sarebbe una violazione per irregolarità, inquanto non sarebbe stato aperto il procedimento di cuiall'articolo 549 c.p.c.Entrambi i motivi secondo l'assunto del ricorrente non sono statiesaminati all'interno della sentenza impugnata; il ricorrente,rimarca come nonostante la rituale notifica dell'ordinanza, ilterzo tenuto a rendere la dichiarazione, non la rendeva ed anziil processo esecutivo era stato rinviato ai sensi dell'articolo 548c.p.c. (all'udienza di maggio del 2019).

La dichiarazione delterzo, giunta nel maggio del 2019, non fu seguita dai chiarimentirichiesti da parte del giudice nonostante la notifica delprovvedimento all'udienza del settembre del 2019.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2556 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n.3 c.p.c. e, al contempo, n. 5 per omesso esame di un fattodecisivo.Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non haevidenziato che il contratto di risoluzione, ai fini dellaopponibilità, deve essere trascritto alla Camera di Commercio.6.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2917 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n.3 c.p.c.Numero registro generale 23425/2023La risoluzione non era opponibile al creditore pignorante inN umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/2026quanto il debitore del creditore pignorante non può risolvere Dialt a pubblicazione 15/09/2026contratto.7.Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché travisamento dellaprova, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.Secondo la ricostruzione del ricorrente l'azienda Ittica SanGiorgio avrebbe dichiarato di non dover corrispondere nulla allasocietà locataria in quanto la fatturazione è condizione per lacorresponsione del canone d'affitto.

Nel corso del rapportocontrattuale nessun canone è stato corrisposto e, quindi, comerisulta dalla documentazione acquisita al processo, il creditodovuto al debitore è pari all'importo indicato nel contratto dilocazione dalla stipula sino alla risoluzione.8.

Il primo motivo è fondato e deve essere accolto, conassorbimento dei motivi ulteriori.8.1.

È incontestata tra le parti, oltre che documentalmenteprovata, l’esistenza di un contratto d’affitto d’azienda il cuisinallagma è analogo al contratto di locazione per cui il locatoreconsegna il bene e l’affittuario corrisponde, in conseguenza delladisponibilità del bene, il canone concordato.Nella specie non vi è contestazione circa il godimento del beneo anche la natura del contratto di locazione stesso; le particontrovertono se il pagamento del canone sia o menosubordinato all’emissione della fattura nella specie nonverificatasi.8.2.

Orbene osserva il Collegio che la sentenza impugnata,valorizzando la previsione negoziale, sia incorsa nel vizio dellaviolazione di legge e, segnatamente, dell’art. 1571 c.c.Ed invero, la disposizione prevede la corresponsione delcorrispettivo dietro il godimento del bene, mentre il profiloNumero registro generale 23425/2023fiscale relativo all’emissione della fattura a seguito deNl umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/2026pagamento del canone non permea il sinallagma negoziale di cuDait a pubblicazione 15/09/2026alla citata disposizione, avendo rilevanza esterna al contratto edassolvendo una diversa finalità.8.3.

Del resto, al riguardo la giurisprudenza di legittimità haaffermato che la violazione della normativa fiscale non incidesulla validità o efficacia di un contratto ma ha rilievoesclusivamente tributario (cfr. Cass. n. 13621/2004) con laconseguenza che, anche laddove si volesse attribuire rilevanzaalla previsione negoziale, così come statuito in sede di merito,giammai il profilo fiscale avrebbe potuto incidere sulla validitàdel contratto di locazione, con la conseguenza che l’AziendaIttica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non può che ritenersi debitrice neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agricola.8.4.

Tale principio è stato affermato, in sede di legittimità anchesuccessivamente, allorquando è stato affermato che conriguardo ai contratti locatizi aventi ad oggetto immobili destinatiad uso diverso da quello abitativo, la violazione della normativafiscale non incide sulla validità del contratto, ma ha rilievoesclusivamente tributario. (cfr. Cass. 7282/2008).8.5.

In conclusione, il primo motivo va accolto con assorbimentodelle ulteriori doglianze; la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che siuniformerà a quanto statuito e provvederà alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, cassa lasentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate erinvia al tribunale di Agrigento, in diversa composizione, ancheper le spese.Numero registro generale 23425/2023Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 09 giugnoN umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/20262026.

Data pubblicazione 15/09/2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] A R.L., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2838 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 512/2023 del TRIBUNALE diAGRIGENTO, depositata il 30/05/2023 R.G.N. 3664/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23425/2023Numero di raccolta generale 25368/20261. [OSCURATO:PERSONA], con procedimento monitorio aveva richiestDoat a pubblicazione 15/09/2026ed ottenuto, mediante decreto ingiuntivo, la condanna dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] - datrice di lavoro dell’istantedal 2011 al 2015 - al pagamento, in suo favore, della somma dieuro 78.328,79 a titolo di risarcimento del danno derivante dalicenziamento illegittimo. Il decreto ingiuntivo, portato inesecuzione, previo esperimento dell’azione di pignoramentopresso terzi rimaneva di fatto insoddisfatto, per carenza didichiarazione positiva presso terzi. Ed invero tra la societàAzienda [OSCURATO:PERSONA] società agricola e la societàAcquacoltura intercorreva un contratto di affitto d'azienda invirtù del quale la società [OSCURATO:PERSONA]-locatrice era tenuta acorrispondere al conduttore - [OSCURATO:PERSONA]-, un canone mensiledi euro 4000,00 per il contratto di affitto d'azienda.Nel processo esecutivo di pignoramento presso terzi svoltosiinnanzi al tribunale dell'esecuzione di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] aveva reso la dichiarazione in tempo utile per la primaudienza, il processo veniva quindi rinviato e il creditore Bilardo,in virtù della omessa dichiarazione del terzo, chiedeva che fosseritenuto esistente il credito nei confronti di azienda Ittica SanGiorgio. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, rinviando, fissava unulteriore termine al terzo affinché rendesse la dichiarazione, difatto non resa. Il terzo - azienda Ittica dichiarava di non esseredebitrice di alcun importo nei confronti della societàAcquacoltura in quanto il contratto di affitto prevedeva che ildiritto alla corresponsione del canone di affitto sorgesse solo conl'emissione della fattura da parte del concedente, fattura che,nella specie, non era stata emessa, per cui si escludeva che ilcredito della società [OSCURATO:PERSONA] fosse esigibile nei confrontidella società Ittica stessa.Numero registro generale 23425/20232.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in assenza di dichiarazione da parteN umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/2026del terzo pignorato azienda Ittica, assegnava al creditorDeat a pubblicazione 15/09/2026procedente solo il credito dichiarato dall'altro terzo pignorato.Avverso l'ordinanza di assegnazione parziale il signor Bilardo hapromosso giudizio di opposizione agli atti esecutivi concluso,nella fase cautelare, con ordinanza di rigetto e concessione diun termine per l'introduzione del giudizio di merito.A seguito dell’introduzione del giudizio di merito, ex art. 618 bisc.p.c., affidato a sei motivi di ricorso, il tribunale di Agrigentoconfermava la ricostruzione compiuta dal Giudicedell’esecuzione evidenziando che, ai sensi dell'articolo 4 delcontratto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],l'insorgenza del credito fosse collegata all'emissione dellafattura nella specie assente. Nella motivazione il giudiceevidenziava, in estrema sintesi, che per effetto della risoluzioneconsensuale del contratto di affitto, intervenuta nel mese didicembre 2019, la società [OSCURATO:PERSONA] non poteva esserdefinita debitrice di alcuna somma nei confronti della societàAcquacoltura [OSCURATO:PERSONA].3.La sentenza n. 512/2023 era impugnata dal signor Bilardo conricorso per cassazione affidato a sette motivi. Resisteva concontroricorso la società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società agricola.4.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, testualmente, laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1571 e 1587 c.c. inrelazione al disposto di cui all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.Numero registro generale 23425/2023Con il primo motivo di ricorso eccepisce la violazione delleN umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/2026disposizioni indicate in rubrica, in quanto l'obbligo per Dialt a pubblicazione 15/09/2026conduttore del pagamento del canone sarebbe correlato algodimento del bene e non già alla emissione della fattura.Precisa che la fattura è un documento che rileva ai soli fini fiscalie non già in relazione ai terzi, perché inerente il profilo internoalla gestione della società.2.Con il secondo motivo eccepisce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 548 e 553 c.p.c. in relazione al dispostodi cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.La sentenza è viziata perché il canone è esigibile, e quindipignorabile, indipendentemente dalla fattura stante l’esistenzadel credito.L’istante evidenzia come la sentenza, escludendo l'esigibilità delcredito in quanto condizionato all'emissione della fattura, abbiafatto malgoverno degli artt. 548 e 533 del codice di rito.3.Con il terzo motivo viene invocata la violazione dell’art. 416 e420 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.Secondo parte ricorrente l’autorizzazione della produzione deldocumento del 16/12/2019, compiuta dal giudice all'esitodell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe illegittima perché viola ledisposizioni processuali indicate in rubrica relative allatempestività degli oneri di allegazione e produzione che siapplicano al rito lavoro operante nella specie.In altri termini il giudice non avrebbe dovuto autorizzare ildeposito tardivo della scrittura privata attestante la risoluzionedel contratto di affitto ante tempus proprio perché,immotivatamente, prodotta tardivamente.4.Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1,n. 4 c.p.c. per mancato esame di due motivi di opposizione.Numero registro generale 23425/2023Secondo la ricostruzione di parte ricorrente non sarebbero statNi umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/2026esaminati i motivi n. 5 e n. 6 relativi alle violazioni di cui agDlait a pubblicazione 15/09/2026artt. 548 c.p.c. e 549 c.p.c. Nel primo caso la sentenza sarebbeaffetta da un errore procedurale perché, ai sensi dell'articolo548 c.p.c., laddove il creditore non compaia all'udienza, ilcredito pignorato all'azienda Ittica doveva considerarsidocumentato esistente ed esigibile, per questo, assegnato.Nel secondo caso vi sarebbe una violazione per irregolarità, inquanto non sarebbe stato aperto il procedimento di cuiall'articolo 549 c.p.c.Entrambi i motivi secondo l'assunto del ricorrente non sono statiesaminati all'interno della sentenza impugnata; il ricorrente,rimarca come nonostante la rituale notifica dell'ordinanza, ilterzo tenuto a rendere la dichiarazione, non la rendeva ed anziil processo esecutivo era stato rinviato ai sensi dell'articolo 548c.p.c. (all'udienza di maggio del 2019). La dichiarazione delterzo, giunta nel maggio del 2019, non fu seguita dai chiarimentirichiesti da parte del giudice nonostante la notifica delprovvedimento all'udienza del settembre del 2019.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2556 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n.3 c.p.c. e, al contempo, n. 5 per omesso esame di un fattodecisivo.Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non haevidenziato che il contratto di risoluzione, ai fini dellaopponibilità, deve essere trascritto alla Camera di Commercio.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2917 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n.3 c.p.c.Numero registro generale 23425/2023La risoluzione non era opponibile al creditore pignorante inN umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/2026quanto il debitore del creditore pignorante non può risolvere Dialt a pubblicazione 15/09/2026contratto.7.Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché travisamento dellaprova, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.Secondo la ricostruzione del ricorrente l'azienda Ittica SanGiorgio avrebbe dichiarato di non dover corrispondere nulla allasocietà locataria in quanto la fatturazione è condizione per lacorresponsione del canone d'affitto. Nel corso del rapportocontrattuale nessun canone è stato corrisposto e, quindi, comerisulta dalla documentazione acquisita al processo, il creditodovuto al debitore è pari all'importo indicato nel contratto dilocazione dalla stipula sino alla risoluzione.8. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto, conassorbimento dei motivi ulteriori.8.1. È incontestata tra le parti, oltre che documentalmenteprovata, l’esistenza di un contratto d’affitto d’azienda il cuisinallagma è analogo al contratto di locazione per cui il locatoreconsegna il bene e l’affittuario corrisponde, in conseguenza delladisponibilità del bene, il canone concordato.Nella specie non vi è contestazione circa il godimento del beneo anche la natura del contratto di locazione stesso; le particontrovertono se il pagamento del canone sia o menosubordinato all’emissione della fattura nella specie nonverificatasi.8.2. Orbene osserva il Collegio che la sentenza impugnata,valorizzando la previsione negoziale, sia incorsa nel vizio dellaviolazione di legge e, segnatamente, dell’art. 1571 c.c.Ed invero, la disposizione prevede la corresponsione delcorrispettivo dietro il godimento del bene, mentre il profiloNumero registro generale 23425/2023fiscale relativo all’emissione della fattura a seguito deNl umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/2026pagamento del canone non permea il sinallagma negoziale di cuDait a pubblicazione 15/09/2026alla citata disposizione, avendo rilevanza esterna al contratto edassolvendo una diversa finalità.8.3. Del resto, al riguardo la giurisprudenza di legittimità haaffermato che la violazione della normativa fiscale non incidesulla validità o efficacia di un contratto ma ha rilievoesclusivamente tributario (cfr. Cass. n. 13621/2004) con laconseguenza che, anche laddove si volesse attribuire rilevanzaalla previsione negoziale, così come statuito in sede di merito,giammai il profilo fiscale avrebbe potuto incidere sulla validitàdel contratto di locazione, con la conseguenza che l’AziendaIttica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non può che ritenersi debitrice neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agricola.8.4. Tale principio è stato affermato, in sede di legittimità anchesuccessivamente, allorquando è stato affermato che conriguardo ai contratti locatizi aventi ad oggetto immobili destinatiad uso diverso da quello abitativo, la violazione della normativafiscale non incide sulla validità del contratto, ma ha rilievoesclusivamente tributario. (cfr. Cass. 7282/2008).8.5. In conclusione, il primo motivo va accolto con assorbimentodelle ulteriori doglianze; la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che siuniformerà a quanto statuito e provvederà alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, cassa lasentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate erinvia al tribunale di Agrigento, in diversa composizione, ancheper le spese.Numero registro generale 23425/2023Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 09 giugnoN umero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 25368/20262026. Data pubblicazione 15/09/2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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