CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 06495/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto per cui ha riportato condanna ai sensi dell'art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in luogo della violazione dell'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74/è inammissibile perché privo di interesse secondo l'indirizzo ermeneutico di questa Corte di legittimità/che ha ripetutamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge, tanto più nel caso in esame nel quale l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 3 cit. punito meno gravemente del delitto di cui all'art. 2 cit. (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246 - 01; Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Rv. 270957 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]