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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11931/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIQUIDAZIONE, in persona del864 Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMAURIZIO SORRENTINO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 35/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 03/04/2024 R.G.N. 216/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12510/2024Numero sezionale 864/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diBrescia, in sede di rinvio della sentenza n. 15226/2023 diquesta Corte, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Jamshaid nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per laillegittimità della stipulazione del contratto a tempodeterminato del 19.4.2015 (ultimo contratto a termine, di unaserie di precedenti contratti a termine intercorsi dall’aprile2011).2.

La Corte territoriale – rilevato che il lavoratore era decadutodall’impugnazione dei precedenti contratti a tempodeterminato, peraltro da considerare ai fini dell’apprezzamentodella legittimità dell’ultimo rapporto di lavoro a termine – hasottolineato che la produzione a cui era adibito l’operaio eraoggetto di commesse variabili nel corso dell’anno idonee agiustificare il ricorso, da parte della società, allo strumento delcontratto a termine al fine di far fronte agli ordinativi oscillantinel tempo.3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratorecon un motivo.

La società resiste con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili emotivazione obiettivamente incomprensibile posto che lasentenza impugnata ha accertato la natura temporanea del tipodi attività svolta (a fronte delle deposizioni dei testimoni chehanno riferito in ordine alla intrinseca stagionalità del beneNumero registro generale 12510/2024Numero sezionale 864/2026prodotto in azienda, “in vista della stagione inveNrunmaerloe d”i )ra ccolta generale 11931/2026Data pubblicazione 30/04/2026nonostante i periodi di assunzione del lavoratore sono statidistribuiti su tutti i mesi dell’anno, con brevi interruzioni chenon coincidevano minimamente con il periodo estivo.2.

Il ricorso non è fondato.3.

La Corte territoriale, in questa sede di rinvio, dovevaprovvedere all’esame della legittimità del termine appostoall’ultimo contratto a tempo determinato (stipulato il19.1.2015) per accertare se - anche alla luce del dato fattualerappresentato dalla successione dei contratti a terminesusseguiti tra le parti da aprile 2011 a febbraio 2015) – l’attivitàsvolta dal lavoratore potesse ragionevolmente qualificarsi come“temporanea” a fronte di tutte le circostanze del caso e dellaspecificità del settore oppure se dovesse ritenersi quale ricorsoabusivo al contratto a termine con elusione dei principi sancitidalla direttiva 1999/70/CE.4.

Alla luce della valutazione delle modalità complessive diinstaurazione dei rapporti a tempo determinato, la Corteterritoriale, secondo apprezzamento di fatto insindacabile inquesta sede, ha accertato che il bene prodotto dall’impresa(conceria) in quel periodo di tempo (articolo “Cavallino”,vitellino con pelo, fornito alla società committente Russo diCasandrino) aveva carattere tipicamente stagionale, in quantobene utilizzato per la realizzazione di capi di moda invernali; ha,inoltre, aggiunto, che la produzione aziendale della conceria eracaratterizzata dalla ricezione di commesse variabili nel corsodell’anno, in quanto la richiesta di produzione da parte delleimpresa Russo di Casandrino aveva andamento fluttuante neltempo.

Ha, coerentemente, ritenuto sussistente il requisitodella temporaneità del ricorso al contratto a tempo determinatoNumero registro generale 12510/2024da parte dell’impresa ed ha escluso l’elusione della disciplina di Numero sezionale 864/2026Numero di raccolta generale 11931/2026derivazione comunitaria.Data pubblicazione 30/04/20265.

La pronuncia impugnata non rivela, pertanto, alcunaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto i giudici alla formazione del loro convincimento, nonpotendosi ritenere sussistente la violazione dell’art. 132 c.p.c.come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n.3819/2020), non essendo – fra l’altro - più ammissibili, aseguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietàe insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata (Cass. n. 23940 del 2017).6.

In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese inassenza del controricorrente.11.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge, da distrarsi.Numero registro generale 12510/2024Numero sezionale 864/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 mNumaegrog diio ra ccolta generale 11931/2026Data pubblicazione 30/04/20262002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIQUIDAZIONE, in persona del864 Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMAURIZIO SORRENTINO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 35/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 03/04/2024 R.G.N. 216/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12510/2024Numero sezionale 864/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diBrescia, in sede di rinvio della sentenza n. 15226/2023 diquesta Corte, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Jamshaid nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per laillegittimità della stipulazione del contratto a tempodeterminato del 19.4.2015 (ultimo contratto a termine, di unaserie di precedenti contratti a termine intercorsi dall’aprile2011).2. La Corte territoriale – rilevato che il lavoratore era decadutodall’impugnazione dei precedenti contratti a tempodeterminato, peraltro da considerare ai fini dell’apprezzamentodella legittimità dell’ultimo rapporto di lavoro a termine – hasottolineato che la produzione a cui era adibito l’operaio eraoggetto di commesse variabili nel corso dell’anno idonee agiustificare il ricorso, da parte della società, allo strumento delcontratto a termine al fine di far fronte agli ordinativi oscillantinel tempo.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratorecon un motivo. La società resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili emotivazione obiettivamente incomprensibile posto che lasentenza impugnata ha accertato la natura temporanea del tipodi attività svolta (a fronte delle deposizioni dei testimoni chehanno riferito in ordine alla intrinseca stagionalità del beneNumero registro generale 12510/2024Numero sezionale 864/2026prodotto in azienda, “in vista della stagione inveNrunmaerloe d”i )ra ccolta generale 11931/2026Data pubblicazione 30/04/2026nonostante i periodi di assunzione del lavoratore sono statidistribuiti su tutti i mesi dell’anno, con brevi interruzioni chenon coincidevano minimamente con il periodo estivo.2. Il ricorso non è fondato.3. La Corte territoriale, in questa sede di rinvio, dovevaprovvedere all’esame della legittimità del termine appostoall’ultimo contratto a tempo determinato (stipulato il19.1.2015) per accertare se - anche alla luce del dato fattualerappresentato dalla successione dei contratti a terminesusseguiti tra le parti da aprile 2011 a febbraio 2015) – l’attivitàsvolta dal lavoratore potesse ragionevolmente qualificarsi come“temporanea” a fronte di tutte le circostanze del caso e dellaspecificità del settore oppure se dovesse ritenersi quale ricorsoabusivo al contratto a termine con elusione dei principi sancitidalla direttiva 1999/70/CE.4. Alla luce della valutazione delle modalità complessive diinstaurazione dei rapporti a tempo determinato, la Corteterritoriale, secondo apprezzamento di fatto insindacabile inquesta sede, ha accertato che il bene prodotto dall’impresa(conceria) in quel periodo di tempo (articolo “Cavallino”,vitellino con pelo, fornito alla società committente Russo diCasandrino) aveva carattere tipicamente stagionale, in quantobene utilizzato per la realizzazione di capi di moda invernali; ha,inoltre, aggiunto, che la produzione aziendale della conceria eracaratterizzata dalla ricezione di commesse variabili nel corsodell’anno, in quanto la richiesta di produzione da parte delleimpresa Russo di Casandrino aveva andamento fluttuante neltempo. Ha, coerentemente, ritenuto sussistente il requisitodella temporaneità del ricorso al contratto a tempo determinatoNumero registro generale 12510/2024da parte dell’impresa ed ha escluso l’elusione della disciplina di Numero sezionale 864/2026Numero di raccolta generale 11931/2026derivazione comunitaria.Data pubblicazione 30/04/20265. La pronuncia impugnata non rivela, pertanto, alcunaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto i giudici alla formazione del loro convincimento, nonpotendosi ritenere sussistente la violazione dell’art. 132 c.p.c.come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n.3819/2020), non essendo – fra l’altro - più ammissibili, aseguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietàe insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata (Cass. n. 23940 del 2017).6. In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese inassenza del controricorrente.11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge, da distrarsi.Numero registro generale 12510/2024Numero sezionale 864/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 mNumaegrog diio ra ccolta generale 11931/2026Data pubblicazione 30/04/20262002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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