CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39455/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO cli BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 21368/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 25 settembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, rideterminando la pena, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il consigli stensore [OSCURATO:PERSONA]