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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 04164/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19541-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 477/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 19541 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G. 19541/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale di Monza, ha accolto il ricorso della Cassa di assistenza e di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (d'ora in avanti CNPR) ripristinando il decreto ingiuntivo del valore di euro 9.304,82, emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi previdenziali non versati, sanzioni e interessi per esercizio di attività professionale relativo all'anno 2018; la Corte territoriale ha accertato l'abitualità dell'attività professionale svolta dalla Seregni, pensionata, negli anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego quale insegnante di ruolo; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; la CNPR ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod.proc.civ."; parte ricorrente sostiene che la decisione di merito avrebbe basato erroneamente la propria conclusione su documenti nuovi (segnatamente le dichiarazioni dei redditi degli anni 2013-2019) non allegati dalle parti; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 24 legge 414/1991", per avere la Corte territoriale ritenuta sussistente la continuità dell'attività professionale non dimostrata dalla Cassa; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione della legge 24 della legge 414/1991", per non avere la Corte territoriale considerato la facoltatività dell'iscrizione contemplata dalla legge; il primo motivo è inammissibile per carenza di specificità; la ricorrente non produce e non trascrive l'atto processuale con cui avrebbe contestato la non indispensabilità dei mezzi di prova che denuncia essere stati erroneamente ammessi dal giudice del merito; pertanto il motivo appare prospettato per la prima volta in sede di legittimità; come questa Corte ha già ripetutamente affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì - in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis, cfr. Cass. n. 6945 del 2018); il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono parimenti inammissibili; la Corte territoriale ha accertato la legittimità sia dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa della Seregni sia della pretesa contributiva, attesa la natura abituale dell'attività di ragioniere perito commerciale dalla stessa svolta, sì come ricavata dalla continuità della prestazione in tutto il periodo oggetto di causa, nonché dall'entità della remunerazione ricevuta in proporzione all'impegno profuso (p.8 sent.); a fronte di tale ragionamento, esente da vizi logico argomentativi, la ricorrente si limita a chiedere a questa Corte una rivalutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11.5 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 24 Novembre 2022 - , [OSCURATO:PERSONA] eo [OSCURATO:PERSONA]:SIA i O FE-i-3 2023 (VINCELLIEh P.TO Margherita .kiRTEIM CASSAZIONE'jffeio Relazioni con il Pubblico -Lom2_ Aiov, 0.M M. 7)3 7 1,7 ,2 Ac z, f?.? 7 N.,\I„23se 7 4 hVOL2,' Cj\i P- R.- A%Ci CA.AT.tx- brtnit.

CQTY1D.

Jaz,cimoizz [OSCURATO:TARGA] fy,f.

Ylr'zivibQ c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19541-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 477/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 19541 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G. 19541/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale di Monza, ha accolto il ricorso della Cassa di assistenza e di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (d'ora in avanti CNPR) ripristinando il decreto ingiuntivo del valore di euro 9.304,82, emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi previdenziali non versati, sanzioni e interessi per esercizio di attività professionale relativo all'anno 2018; la Corte territoriale ha accertato l'abitualità dell'attività professionale svolta dalla Seregni, pensionata, negli anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego quale insegnante di ruolo; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; la CNPR ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod.proc.civ."; parte ricorrente sostiene che la decisione di merito avrebbe basato erroneamente la propria conclusione su documenti nuovi (segnatamente le dichiarazioni dei redditi degli anni 2013-2019) non allegati dalle parti; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 24 legge 414/1991", per avere la Corte territoriale ritenuta sussistente la continuità dell'attività professionale non dimostrata dalla Cassa; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione della legge 24 della legge 414/1991", per non avere la Corte territoriale considerato la facoltatività dell'iscrizione contemplata dalla legge; il primo motivo è inammissibile per carenza di specificità; la ricorrente non produce e non trascrive l'atto processuale con cui avrebbe contestato la non indispensabilità dei mezzi di prova che denuncia essere stati erroneamente ammessi dal giudice del merito; pertanto il motivo appare prospettato per la prima volta in sede di legittimità; come questa Corte ha già ripetutamente affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì - in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis, cfr. Cass. n. 6945 del 2018); il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono parimenti inammissibili; la Corte territoriale ha accertato la legittimità sia dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa della Seregni sia della pretesa contributiva, attesa la natura abituale dell'attività di ragioniere perito commerciale dalla stessa svolta, sì come ricavata dalla continuità della prestazione in tutto il periodo oggetto di causa, nonché dall'entità della remunerazione ricevuta in proporzione all'impegno profuso (p.8 sent.); a fronte di tale ragionamento, esente da vizi logico argomentativi, la ricorrente si limita a chiedere a questa Corte una rivalutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11.5 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 24 Novembre 2022 - , [OSCURATO:PERSONA] eo [OSCURATO:PERSONA]:SIA i O FE-i-3 2023 (VINCELLIEh P.TO Margherita .kiRTEIM CASSAZIONE'jffeio Relazioni con il Pubblico -Lom2_ Aiov, 0.M M. 7)3 7 1,7 ,2 Ac z, f?.? 7 N.,\I„23se 7 4 hVOL2,' Cj\i P- R.- A%Ci CA.AT.tx- brtnit. CQTY1D. Jaz,cimoizz [OSCURATO:TARGA] fy,f. Ylr'zivibQ c
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