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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 33422/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35575/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via della Consulta 1/B; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2374/6/19 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 16/4/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ritenuto che

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 2374/6/19, depositata il 16/4/2019, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio finanziario aveva riqualificato, exart. 20 del 26 aprile 1986n. 131, il contratto di affitto stipulato tra la contribuente (affittuaria) e la [OSCURATO:PERSONA] ale s.p.a (concedente), in contratto di concessione del diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico. 2.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. La contribuente ha depositato controricorsocon ricorso incidentale.

Considerato che

1. Con istanza depositata in data 07/11/2023 la difesa erariale ha rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia ̀ stato accettato dalla contribuente.

Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, risultando assorbito il ricorso incidentale condizionato per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Cos̀ deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35575/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via della Consulta 1/B; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2374/6/19 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 16/4/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 2374/6/19, depositata il 16/4/2019, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio finanziario aveva riqualificato, exart. 20 del 26 aprile 1986n. 131, il contratto di affitto stipulato tra la contribuente (affittuaria) e la [OSCURATO:PERSONA] ale s.p.a (concedente), in contratto di concessione del diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico. 2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3. La contribuente ha depositato controricorsocon ricorso incidentale. Considerato che 1. Con istanza depositata in data 07/11/2023 la difesa erariale ha rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia ̀ stato accettato dalla contribuente. Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, risultando assorbito il ricorso incidentale condizionato per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Cos̀ deci
Sentenza Cassazione n. 33422/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris