CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 20779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20251-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta proc ura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-2- avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2726/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] A seguito di ricorso monitorio proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. 21846 del 18 giugno 2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimandole il pagamento della somma di € 119.864,77 oltre interessi e spese legali. A fondamento della propria pretesa, [OSCURATO:SOCIETA] produceva una scrittura privata stipulata con [OSCURATO:PERSONA] il 18 giugno2002, nonché alcune fatture emesse nei confronti della medesima. Tale accordo si ricollegava al fatto che [OSCURATO:SOCIETA] era stata chiamata ad eseguire i lavori di riqualificazione, per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA]) aventi ad oggetto gli impianti della discarica di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà, appunto, di [OSCURATO:PERSONA]. Nel maggio del 2002, [OSCURATO:SOCIETA] era entrata in contatto con [OSCURATO:PERSONA], ed erano giunte alla stipulazione della citata scrittura privata, volta a disciplinare lo sfruttamento del biogas prodotto dalla discarica. Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-3- In particolare, l’accordo, dopo aver ricordato l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare una concessione per lo sfruttamento del biogas, chiariva (art. 2) che [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a proporsi come concessionaria al fine di produrre energia elettrica. Prevedeva il contratto che, una volta ottenuta la concessione, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe obbligata a servirsi del know how di [OSCURATO:SOCIETA] per l’esecuzione di determinati lavori e servizi, quali soprattutto: “Mantenimento dei rapporti tecnico-commerciali con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei Lavori, sino ad eventuale conclusione positiva dell’aggiudicazione della concessine e per tutta la durata della concessione stessa per un compenso di Lit. 9/KWh pari a 0,00465/KWh prodotti da fatturarsi e pagare mensilmente oltre ad ev. ulteriori compensi da concordare per extra produzioni”. L’efficacia dell’accordo era poi sottoposta alla condizione che [OSCURATO:PERSONA] ottenesse la concessione da [OSCURATO:PERSONA], ed all’ulteriore termine individuato nella “firma e/o […] avviamento dell’impianto di recupero” fino al termine della concessione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione con citazione notificata il 22 ottobre 2009, eccependo l’incompetenza del tribunale adito e soprattutto contestava la debenza di quanto richiesto in via monitoria. Sosteneva l’opponente che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse mai svolto alcuna prestazione in proprio favore e che non fosse stata dimostrata l’esistenza della concessione medesima, aggiungendo di aver respinto ogni fattura inviatale da controparte. Concludeva quindi per l’accertamento dell’insussistenza del credito azionato in via monitoria e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-4- Con sentenza n. 14674/2011 il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto revocando il decreto ingiuntivo. Il Tribunale riteneva sfornito di prova il fatto costitutivo del credito azionato, ed individuato nel rilascio della concessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonché nel fatto che la medesima fosse in essere per tutti i periodi di riferimento delle fatture prodotte. Inoltre,anche il quantum della pretesa era da reputarsi sfornito di prova, in quanto il tenore delle fatture prodotte era assolutamente generico. Avverso tale sentenza proponeva gravame [OSCURATO:SOCIETA], e la Corte di Appello di Milano, con sentenza 2726/2016 del 29/6/2016, accoglieva l’impugnazione. La Corte milanese confermava infatti il decreto in via integrale, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’ulteriore importo di € 9.025,19, oltre interessi e spese legali. Il giudice di appello, nel valutare positivamente tutti i motivi di appello proposti, riteneva anzitutto che [OSCURATO:PERSONA] avesse ammesso –per mezzo del proprio comportamento processuale – di aver conseguito la concessione da [OSCURATO:PERSONA], e che in ogni caso l’esistenza della stessa concessione fosse desumibile dai documenti esibiti da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 210 c.p.c. Doveva ritenersi altresì ritenuta raggiunta la prova della persistenza del rapporto concessorio per tutto il periodo conteso, e ciò in quanto le letture dei contatori avvenute da parte dell’appellata con la controfirma dell’[OSCURATO:PERSONA], coprivano il periodo dal luglio del 2003 sino al dicembre del 2009, periodi Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-5- relativamente ai quali erano state emesse le fatture a sostegno del decreto ingiuntivo. La sentenza disattendeva anche la censura volta a contestare l’affermazione del Tribunale circa il difetto di prova in ordine all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, rilevando che dalle schede dei rilievi effettuati da [OSCURATO:SOCIETA], ancorché costituenti documenti unilaterali, poteva ricavarsi la prova dell’esecuzione delle prestazioni, anche tenuto conto della documentazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA]. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. articolato in due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, nn. 3-4, c.p.c., per violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 1460 e 2697 c.c.”. La Corte distrettuale avrebbe infatti errato nel ritenere sussistente il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte nel contratto del 18 giugno 2002, le quali non sarebbero state provate né tantomeno allegate in entrambi i gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe nel tempo eccepito reiteratamente l’inadempimento della controparte mediante la restituzione delle fatture da questa inoltrate, contestando, già con l’atto di Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-6- opposizione, che la medesima avesse mai effettuato alcuna prestazione in proprio favore. Le uniche prove fornite da [OSCURATO:SOCIETA], invero, sarebbero state relative ad altre prestazioni svolte a favore di [OSCURATO:PERSONA] e sulla base di un diverso contratto. La ricorrente ne inferisce che, dunque, tali prove sarebbero inconferenti rispetto alla pretesa di controparte che non ha quindi dirittoal corrispettivo fatto valere in via monitoria. Si lamenta altresì l’erronea ricostruzione del contenuto negoziale suggerita da [OSCURATO:SOCIETA], il quale –a suo dire –non annovererebbe tra le prestazioni da remunerare l’essersi spesa [OSCURATO:SOCIETA] per far ottenere a [OSCURATO:PERSONA] la concessione da [OSCURATO:PERSONA]. In punto di prova il giudice del gravame avrebbe dunque errato –violando il disposto dell’articolo 2697 c.c. e 115 c.p.c. – nel ritenereprovate le prestazioni dalle quali dipenderebbe il diritto al corrispettivo di [OSCURATO:SOCIETA], delle quali è reiteratamente postulata nel ricorso la mancanza di prova e di allegazione. In particolare, l’esistenza di “interventi e sopralluoghi da parte di [OSCURATO:SOCIETA]” ha un diverso titolo, residente nel contratto di manutenzione in essere tra questa eASVO. In via subordinata, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, exart. 360, co. 1 n.5 c.p.c., in relazione “alla risposta data dal Collegio d’appello circa il presunto adempimento della prestazione oggetto di contratto”. Nel dettaglio, si sostiene che il giudice del gravame avrebbe omesso di considerare alcune circostanze decisive per il giudizio, quali l’esistenza, risultante dagli atti, di un diverso rapporto contrattuale tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e che alcuni Report sulle prestazioni svolte dalla controricorrente fossero stati inviati Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-7- esclusivamente a quest’ultima (e non invece a [OSCURATO:PERSONA], asseritamente destinataria delle prestazioni oggetto dei Report). Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della “nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 2725, 2729, 2739 c.c.” in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto idonee a provare l’esistenza della concessione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le presunte ammissioni di quest’ultima assieme a presunzioni tratte dalla documentazione esibita da [OSCURATO:PERSONA] stessa in ottemperanza all’ordine ricevuto exart. 210 c.p.c. Sarebbe stata in tal modo violata la prescrizione in forza della quale i contratti per i quali è richiesta ad substantiam acti la forma scritta non possono essere provati che per iscritto. Il giudice di merito, sul presupposto –condiviso dalle parti – che l’efficacia dell’accordo fosse condizionata al rilascio della concessione da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto l’esistenza di quest’ultima comprovata dal comportamento processuale della ricorrente nonché, in via presuntiva, dalla documentazione esibita da [OSCURATO:PERSONA] e relativa ai suoi rapporti con la ricorrente, nel convincimento che l’esistenza di tale documentazione sarebbe stata “giustificata solo dall’avvenuto rilascio della concessione”. Tali conclusioni confliggerebbero tuttavia con il disposto dell’articolo 2725 c.c., nella misura in cui un contratto stipulato da un soggetto di diritto pubblico, quale sarebbe [OSCURATO:PERSONA] (exd.lgs. 157/1995), deve assumere ad substantiam la forma scritta. 2. Preliminarmente, dev’essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso sollevata da [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto del difetto di specificità. Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-8- Il contenuto del motivo di ricorso non osta all’esame dello stesso, giacché dal tenore testuale dell’atto è possibile individuare con chiarezza le censure mosse contro la decisione impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che il “ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa” (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021), sicché, avuto riguardo a tale principio, la formulazione del ricorso risulta satisfattiva del principio di specificità imposto per legge. In ordine alle altre eccezioni di inammissibilità, basti in questa sede rilevare come la mancanza di argomenti relativi alla censura di violazione dell’articolo 2729 c.c. non infici il motivo di ricorso, essendo invece presente un’articolata esposizione relativamente ad altre disposizioni-parametro. Infine, non può reputarsi che il primo motivo miri surrettiziamente ed esclusivamente ad un riesame del fatto da parte di questa Corte. 3. Per ragioni di ordine logico occorre procedere in via prioritaria con l’esame del secondo motivo di ricorso, e ciò in quanto la controversa concessione asseritamente rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisce un presupposto imprescindibile per il riconoscimento del compenso in favore dell’opposta, così che ove si reputasse che non ne sia stata validamente offerta la prova Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-9- circa l’esistenza, risulterebbe assorbito anche il motivo concernente l’adempimento o meno delle altre prestazioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. Ad avviso della Corte, il motivo deve ritenersi infondato, ancorché per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle addotte da parte controricorrente, che sostiene che il comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA] – che avrebbe nei suoi scritti difensivi ammesso, implicitamente, l’esistenza della concessione – permetterebbe di ritenere raggiunta la prova del suo effettivo rilascio. Il comportamento in giudizio di una parte, e in particolare il contenuto dei suoi scritti processuali, non consentirebbeinvero di superare i limiti probatori imposti dall’articolo 2725 c.c., in forza del quale la prova dei contratti che richiedono la forma scritta a pena di nullità deve essere data per iscritto. È consolidato orientamento di questa Corte quello secondo il quale “per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamentoprocessuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito” (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 1452 del 18/01/2019; Cass. n. 1249/1995; Cass. n. 7149/1995; Cass.n. 26174/2009). Pertanto, la prova della convenzione de qua non può ritenersi surrogata dal comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], inidoneo a superare i limiti di prova previsti dall’articolo 2725 c.c. Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-10- Nondimeno, gli argomenti della ricorrente non appaiono decisivi. Infatti, rilevato che il motivo pone in discussione la prova della convenzione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], la censura non si avvede che l’oggetto del giudizio sono invece le obbligazioni scaturenti dal diverso contratto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], e non anche le obbligazioni derivanti dalla concessione. Ne discende che nel presente processo la concessione deve essere valutata alla stregua di un mero fatto storico la cui prova soggiace ai generali limiti previsti per la prova dei fatti, e non anche a quelli ben più rigorosi, relativi alla prova dei contratti, tra cui rientra anche quello speciale previsto dall’articolo 2725, comma secondo c.c. Anche recentemente questa Corte ha affermato che “i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021; sul punto richiama Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634413 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 566 del 17/01/2001, Rv. 543182 –01). La Corte d’appello di Milano ha, pertanto, correttamente ritenuto possibile provare l’esistenza della convenzione tanto per i l comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA] quanto mediante Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-11- presunzioni, giacché tale prova aveva in realtà ad oggetto un semplice fatto storico, rispetto alla controversia in esame. Il ragionamento reso al riguardo dal giudice di appello è sufficientemente e logicamente argomentato e pertanto, implicando valutazioni di fatto, è immune dalle censure mosse. 4. Il primo motivo è ad avviso del Collegio in parte inammissibile ed in parte infondato. La ricorrente, come sopra evidenziato, fonda la sua doglianza sul mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sulla controparte. Questa sarebbe, infatti, stata onerata di provare l’adempimento delle prestazioni cui era tenuta secondo gli accordi del 18 giugno 2002, giusta l’eccezioneex art. 1460 c .c. sollevata da [OSCURATO:PERSONA]. Tale onere non sarebbe tuttavia stato adempiuto. L’inammissibilità del motivo dipende però dall’immutazione in questa sede del contenuto dell’eccezione quanto all’individuazione delle circostanze che la sorreggono. Le prestazioni oggetto della controversia, dalle quali dipendono i corrispettivi pretesi da [OSCURATO:SOCIETA], sono costituite dal “mantenimento dei rapporti tecnico-commerciali con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Trattasi però di prestazioni che non risultano specificamente interessate dall’eccezione, come sollevata sin dall’atto di opposizione. Infatti, in sede di merito le contestazioni della ricorrente si sono incentrate sull’inadempimento di altre prestazioni, ed in particolare in ordine alla mancata installazione di “impianti presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA] per l’estrazione automatica del biogas” e la mancata realizzazione di un impianto Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-12- di estrazione correttamente funzionante, nonchésul fatto “ che (non) avesse prestato assistenza e/o effettuato le manutenzioni necessarie […]” (come è dato leggere a p. 4 del ricorso), aggiungendosi che in ogni caso non risultava che fosse stato assicurato il rilascio della concessione, di cui contestava l’esistenza (assumendosi che in ogni caso ne sarebbe poi intervenuta la revoca). Ed è proprio su tali eccezioni che si concentra la sentenza d’appello ritenendo che, alla luce della documentazione predisposta dalla società titolare dell’impianto, potesse reputarsi fornita la prova sia dell’effettivo rilascio della concessione e della sua permanenza sino al dicembre del2009, sia dell’idoneità dell’impianto a produrre energia elettrica, essendone stata effettuata la lettura di quella generata sempre dalla società titolare dell’impianto. Alcun riferimento specifico all’omessa esecuzione delle obbligazioni inerenti alla direzione dei lavori ed al mantenimento dei rapporti tecnico commerciali (rapporti da ritenersi se non altro implicitamente mantenuti per effetto del protrarsi della produzione dell’energia dall’impianto a biogas per svariati anni) risulta essere stato compiuto nell’atto di opposizione né risulta altrettanto specificamente oggetto di riproposizione ex art. 346 c.p.c. in sede di appello Il mutamento dell’oggetto dell’eccezione su cui, ab origine, si sono fondate le pretese di [OSCURATO:PERSONA] introduce nella sostanza una questione nuova, che evidentemente presuppone accertamenti di fatto e rende la stessa inammissibile in sede di legittimità. Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-13- Questa Corte ha infatti affermato che “In materia di ricorso per cassazione, la parte non può mutare - salvo che tale esigenza origini dalla sentenza impugnata - la posizione assunt a nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all'appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell'atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l'esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all'appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell'atto di costituzione” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2033 del 27/01/2017; ex multis con simile ratio Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019;Cass . Sez. L, Sentenza n. 9341 del 08/06/2012). Il motivo, peraltro, ad avviso del Collegio, risulta comunque infondato. Il giudice di appello, infatti, ha ritenuto adeguatamente provate le prestazioni fondanti il diritto al corrispettivo preteso da [OSCURATO:SOCIETA], esplicitando al riguardo una adeguata, per quanto sintetica, motivazione. In particolare, si fa riferimento a quanto argomentato dalla Corte d’appello alle pagine 15 e 16 dell’impugnata sentenza, in particolare nella parte in cui si ritiene che i documenti prodotti (schede dei rilievi effettuatida [OSCURATO:SOCIETA] sugli impianti), diano la dimostrazione del rilascio della concessione e dell’effettiva produzione di energia, come da schede di lettura predisposte da [OSCURATO:PERSONA], e che il tutto comprovi Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-14- nel complesso l’adempimento delle prestazioni dovute da [OSCURATO:SOCIETA], rendendo quindi superflua la prova articolata, e si conclude affermando “che il decreto ingiuntivo si deve ritenere correttamente emesso, e che la pretesa creditoria sia stata dimostrata nell’ambito del giudizio di merito conseguente alla relativa opposizione”. Peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciòche, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. Deve, da ultimo, rigettarsi anche la subordinata censura contenuta nel primo motivo in relazione al vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., avendo la Corte d’appello preso in considerazione i reportsinviati da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA], ritenendoli idonei a provare l’adempimento delle prestazioni dovute nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ciò anche a tacere del fatto che più che un’omessa disamina di fatti si lamenta una non condivisa valutazione del materiale probatorio. Ric. 2017 n. 20251 sez. S2 -ud. 22-03-2022-15- 5.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €7.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre