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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2025

Cassazione n. 26631/2025

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6508/2018 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 8003170661), in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 6508/2018 fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62C04 H437 U) e [OSCURATO:PERSONA] (codice Numero sezionale 6138/2025Numero di raccolta generale 26631/2025 fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71C50 A944 V).

Data pubblicazione 03/10/2025 - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 688/4/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 18 luglio 2017, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 10 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. oggetto del contendere era il diniego tacito alla richiesta di rimborso della somma di 681.645,11 € versata a suo tempo da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (gerente della discarica di rifiuti non pericolosi in località Cerratina), quale sostituto di imposta, alla Regione Abruzzo a titolo di tributo speciale (cd. ecotassa) per aver stoccato rifiuti non pericolosi (assimilati agli urbani) conferiti presso detta discarica dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. negli anni 1999/2000/2001/2004/2005/2006, con applicazione della tassa in misura piena e non in quella ridotta del 20%, come poi riconosciuto a tale ultima società dal Tribunale di Lanciano con sentenza n. 838/2006, che aveva condannato la controricorrente al rimborso a favore della [OSCURATO:PERSONA] di quanto versato in eccedenza, nella misura poi ingiunta con successivo decreto monitorio n. 63/2008;

2. la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la sentenza n. 408/3/2015 della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila, stabilendo il rimborso dovuto dalla Regione a favore della [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 524.188,59 €;F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 6508/2018

3. la Regione Abruzzo proponeva ricorso per cassazione Numero sezionale 6138/2025Numero di raccolta generale 26631/2025 avverso detta pronuncia con atto notificato il 19 febbraio Data pubblicazione 03/10/2025 2018, formulando tre motivi di impugnazione, resistendo con controricorso notificato il 20 aprile 2018 al controricorso incidentale, depositando in data 9 giugno 2025 memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.;

4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 27 marzo 2018, ivi articolando ricorso incidentale, depositando in data 21 luglio 2025 atto di rinuncia alla predetta impugnazione incidentale; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato in data 21 luglio 2025 la menzionata nota con cui ha rinunciato al ricorso incidentale e concluso per «[…] l’estinzione del giudizio limitatamente al suddetto ricorso incidentale» (così nella memoria).

Ciò, dando seguito alla intervenuta e documentata transazione tra le parti, giusta atto del 13-14 dicembre 2021 (approvata con d.G.R.

Abruzzo n. 771 del 29 novembre 2021 e successiva determinazione [OSCURATO:PERSONA] 02696 del 13 aprile 2022), con la quale le stesse hanno inteso definire bonariamente ogni controversia tra loro pendente, ivi compresa quella oggetto del presente giudizio, espressamente menzionato nell’atto, con previsione per i giudizi pendenti presso la Corte di cassazione della rinuncia alle impugnazioni a norma dell'art. 390 c.p.c. e compensazione delle spese di lite;

2. la Regione Abruzzo non ha, invece, depositato la prevista rinuncia, versando in atti ancora in data 9 giugno 2025 memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con cui ha insistito nella propria impugnazione;F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 6508/2018 Numero sezionale 6138/2025

3. in tale contesto, va preso atto del menzionato Numero di raccolta generale 26631/2025Data pubblicazione 03/10/2025 sopravvenuto accordo transattivo con cui le parti hanno definito ogni loro controversia e – per quanto occupa – quello oggetto di causa, per cui la condotta processuale della Regione va ascritta ad una mancata interlocuzione tra l’ente e l’Avvocatura dello Stato, che non può pregiudicare le sorti del giudizio nei termini in cui sono stati negoziati dalle parti con il citato atto transattivo;

4. ovviamente, [OSCURATO:PERSONA] ha potuto rinunciare solo al proprio ricorso incidentale, il che ha giustificato la richiesta di «dichiarare l’estinzione del giudizio limitatamente al suddetto ricorso incidentale», ma non ciò nulla toglie al riconoscimento dell’intervenuto accordo transattivo;

5. deriva da quanto precede che va dichiarata cessata la materia del contendere, non essendovi più controversia tra le parti a seguito del citato bonario componimento della lite;

6. le spese di giudizio vanno compensate come da accordo tra le parti;

7. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P.Q.M. la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra parti le spese di giudizio.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 6508/2018 Numero sezionale 6138/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 Nume

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6508/2018 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 8003170661), in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 6508/2018 fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62C04 H437 U) e [OSCURATO:PERSONA] (codice Numero sezionale 6138/2025Numero di raccolta generale 26631/2025 fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71C50 A944 V). Data pubblicazione 03/10/2025 - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 688/4/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 18 luglio 2017, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 10 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto del contendere era il diniego tacito alla richiesta di rimborso della somma di 681.645,11 € versata a suo tempo da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (gerente della discarica di rifiuti non pericolosi in località Cerratina), quale sostituto di imposta, alla Regione Abruzzo a titolo di tributo speciale (cd. ecotassa) per aver stoccato rifiuti non pericolosi (assimilati agli urbani) conferiti presso detta discarica dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. negli anni 1999/2000/2001/2004/2005/2006, con applicazione della tassa in misura piena e non in quella ridotta del 20%, come poi riconosciuto a tale ultima società dal Tribunale di Lanciano con sentenza n. 838/2006, che aveva condannato la controricorrente al rimborso a favore della [OSCURATO:PERSONA] di quanto versato in eccedenza, nella misura poi ingiunta con successivo decreto monitorio n. 63/2008; 2. la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la sentenza n. 408/3/2015 della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila, stabilendo il rimborso dovuto dalla Regione a favore della [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 524.188,59 €;F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 6508/2018 3. la Regione Abruzzo proponeva ricorso per cassazione Numero sezionale 6138/2025Numero di raccolta generale 26631/2025 avverso detta pronuncia con atto notificato il 19 febbraio Data pubblicazione 03/10/2025 2018, formulando tre motivi di impugnazione, resistendo con controricorso notificato il 20 aprile 2018 al controricorso incidentale, depositando in data 9 giugno 2025 memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.; 4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 27 marzo 2018, ivi articolando ricorso incidentale, depositando in data 21 luglio 2025 atto di rinuncia alla predetta impugnazione incidentale; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato in data 21 luglio 2025 la menzionata nota con cui ha rinunciato al ricorso incidentale e concluso per «[…] l’estinzione del giudizio limitatamente al suddetto ricorso incidentale» (così nella memoria). Ciò, dando seguito alla intervenuta e documentata transazione tra le parti, giusta atto del 13-14 dicembre 2021 (approvata con d.G.R. Abruzzo n. 771 del 29 novembre 2021 e successiva determinazione [OSCURATO:PERSONA] 02696 del 13 aprile 2022), con la quale le stesse hanno inteso definire bonariamente ogni controversia tra loro pendente, ivi compresa quella oggetto del presente giudizio, espressamente menzionato nell’atto, con previsione per i giudizi pendenti presso la Corte di cassazione della rinuncia alle impugnazioni a norma dell'art. 390 c.p.c. e compensazione delle spese di lite; 2. la Regione Abruzzo non ha, invece, depositato la prevista rinuncia, versando in atti ancora in data 9 giugno 2025 memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con cui ha insistito nella propria impugnazione;F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 6508/2018 Numero sezionale 6138/2025 3. in tale contesto, va preso atto del menzionato Numero di raccolta generale 26631/2025Data pubblicazione 03/10/2025 sopravvenuto accordo transattivo con cui le parti hanno definito ogni loro controversia e – per quanto occupa – quello oggetto di causa, per cui la condotta processuale della Regione va ascritta ad una mancata interlocuzione tra l’ente e l’Avvocatura dello Stato, che non può pregiudicare le sorti del giudizio nei termini in cui sono stati negoziati dalle parti con il citato atto transattivo; 4. ovviamente, [OSCURATO:PERSONA] ha potuto rinunciare solo al proprio ricorso incidentale, il che ha giustificato la richiesta di «dichiarare l’estinzione del giudizio limitatamente al suddetto ricorso incidentale», ma non ciò nulla toglie al riconoscimento dell’intervenuto accordo transattivo; 5. deriva da quanto precede che va dichiarata cessata la materia del contendere, non essendovi più controversia tra le parti a seguito del citato bonario componimento della lite; 6. le spese di giudizio vanno compensate come da accordo tra le parti; 7. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P.Q.M. la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra parti le spese di giudizio.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 6508/2018 Numero sezionale 6138/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 Nume
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