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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36957/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. con riferimento per le false dichiarazioni rese ai poliziotti intervenuti gli ufficiali Ass. capo [OSCURATO:PERSONA] e Ass. capo [OSCURATO:PERSONA] e lo ha assolto perché il fatto non sussiste per le false dichiarazioni rese al medico; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento a quanto dedotto con il primo motivo d'appello circa l'omessa valutazione delle condizioni in cui versava l'imputato al momento in cui ha reso le dichiarazioni, si risolve in generiche affermazioni che riguardano circostanze di fatto; Considerato che il secondo motivo, che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen., è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. con riferimento per le false dichiarazioni rese ai poliziotti intervenuti gli ufficiali Ass. capo [OSCURATO:PERSONA] e Ass. capo [OSCURATO:PERSONA] e lo ha assolto perché il fatto non sussiste per le false dichiarazioni rese al medico; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento a quanto dedotto con il primo motivo d'appello circa l'omessa valutazione delle condizioni in cui versava l'imputato al momento in cui ha reso le dichiarazioni, si risolve in generiche affermazioni che riguardano circostanze di fatto; Considerato che il secondo motivo, che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen., è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 36957/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris