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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 29057/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15304/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata inROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in personadel legale rappresentante, elett.te domiciliato in ROMA, presso lo stu- dio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvo- catoANDREA RUSSO;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avversola sentenza n. 296/2020 della CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositatail 29/01/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentenza resa in data 29/1/2020, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimentodella domanda proposta dal Banco popolare società coo- perativa(ora Banco BPM), ha accertato la risoluzione del contratto di leasingimmobiliare concluso tra il Banco BPM (in qualità di concedente) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di utilizzatrice) per inadempimento di quest’ultima,con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] rilascio dell’immobile con- cessoin leasing ; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato la correttezza della decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva escluso che al con- trattodi leasing fosse estensibile la disciplin a stabilita dalle disposizioni dellaBanca d’Italia con riguardo all’applicazione del TAEG/ISC (indica- tore sintetico di costo) ai fini della rilevazione del carattere usurario degliinteressi di mora applicati; alriguardo, il giudice d’appello ha sottolin eato l’erroneità del cal- coloproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini della determinazione del tasso - sogliarilevante ai fini dell’usura, avendo la stessa proceduto ad un’er- roneasommatoria, del tasso relativo agli interessi moratori, ai costi di istruttoria,agli oneri accessori contrattuali, ai costi di assicurazione e allepenalità per risoluzione anticipata; daultimo, la corte territoriale ha rilevato il carattere meramente astrattodelle censure avanzate dall’appellante avverso la (in tesi, er- ronea)decisione del primo giudice – secondo cui ‘allo stato’ non sa- rebbe possibile procedere all’accertamento in concreto del carattere usurario degli interessi di mora, avuto riguardo alla circostanza se- condocui la Banca d’Italia calcola il tasso - soglia sulla ba se del TEGM nelcui ambito non viene rilevato il tasso di mora – non avendo la Vil- lanovas.r.l. indicato, non solo se di fatto gli interessi di mora fossero Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri staticorrisposti o pretesi dalla controparte, ma neppure di che misura percentualeconsistessero, sì da impedire l’apprezzamento del relativo carattereusurario, con la conseguente prospettabilità in termini mera- menteesplorativi della rivendicata c.t.u. contabile; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; ilBanco BPM resiste con controricorso; laVillanova s.r.l. ha depositato memoria; consideratoche conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione della legge n . 108/96 e dell’art.644 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato come la metodologia di calcolo dell’ISC/TAEGnon fosse applicabile al contratto di leasing , atteso che ledisposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza bancaria (sul punto richiamatedai giudici di merito) erano state emesse (in data 29 luglio 2009) successivamente alla conclusione del contratto di leasing in esame (sottoscritto il 23 febbraio 2007), al quale pertanto dovevano trovareapplicazione le Istruzioni di Vigilanza per le banche (adottate inattuazione della delibera CICR del 4 marzo 2003) da cui era possibile desumerecome il leasing rientrasse tra le operazioni di servizi per i quali “in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligatia rendere noto un indicatore sintetico di costo”, con la conse- guentepiena riconducibilità del leasing ai contratti per i quali era im- postol’obbligo di indicare l’ISC/TAEG ai fini della trasparenza e in re- lazionealla verifica dell’usurarietà del rapporto; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione della legge n. 108/96, dell’art. 644 c.p.e dell’art. 1 d.l. n. 394/2000 convertito nella legge n. 24/2001 (i n Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente ritenuto di dover escludere dal calcolo del tasso di mora i costiconnessi all’erogazione del credito, atteso che questi ultimi avreb- berodovuto computarsi in sede di deter minazione del tasso di leasing , ritenendo contestualmente contrastante con l’orientamento della giu- risprudenzadi legittimità l’affermazione del giudice di primo grado circa l’impossibilità di procedere all’accertamento in concreto del carattere usurariodegli interessi di mora (atteso il calcolo di tale tasso, da parte dellaBanca d’Italia, sulla base del TEGM nel cui ambito non viene rile- vatoil tasso di mora), salvo il carattere meramente astratto della cri- ticasul punto sollevate dalla società appellant e; la corte territoriale avrebbe peraltro errato nella parte in cui ha impostoall’utilizzatrice la prova dell’avvenuto pagamento di interessi usurari,o dell’avvenuta pretesa di tale pagamento ad opera di contro- parte,atteso il carattere consolidato dell’ insegnamento della giurispru- denzadi legittimità secondo cui il carattere usurario degli interessi con- venutidev’essere accertato con riferimento al momento della conclu- sionedel contratto, indipendentemente dall’effettivo pagamento degli stessi; ciòposto, secondo la ricorrente, “delle due, l’una”: o la società ap- pellante non ha indicato in che misura percentuale consistessero gli interessimoratori (al fine di apprezzarne l’assunta usurarietà), oppure lastessa ha errato nella determinazione del carattere usurario del tasso dimora; conil terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 117, co. 4, d.lgs. n. 385/93(in relazione all’art. 360 n, 3 c.p.c.), per avere la corte territo- rialeerroneamente disatteso il motivo di appello avanzato dalla Villa- nova s.r.l. in ordine alla denunciata indeterminatezza del tasso nella specieapplicato (avuto riguardo al carattere generico della deduzione Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri formulatadall’appellante senza alcun ancoraggio alla se ntenza di primo grado); alriguardo, posto che, secondo art. 117 cit., “ i contratti indicano il tassodi interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora ”, il richiamo o perato dalla corte territoriale alle argomentazioni relative all’ISC/TAEGinducono a ritenere che, per la stessa corte, la semplice indicazionedel tasso leasing valesse a integrare il rispetto dei requisiti impostidalla norma richiamata, là dove, al cont rario, il tasso leasing contiene unicamente la componente finanziaria dell’operazione con esclusionedi tutti gli altri costi, con la conseguenza che, la non corretta indicazionedel tasso effettivamente praticato avrebbe comportato la diretta applicazione del richiamato art. 117, co. 4, non essendosi la corteterritoriale minimamente preoccupat a di verificare se il tasso lea- singesposto in contratto fosse quello realmente applicato dalla banca nelrispetto delle norme sulla trasparenza; ilricorso è fondat o per quanto di ragione ; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione de i motivi di appello,l’odierna società ricorrente ha avuto cura di contestare , in sede dig ravame, le specifiche modalità di calcolo degli interessi effettiva- mentepraticati da lla banca concedente nel corso del rapporto, al fine didesumerne il relativo carattere usurario; inparticolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proceduto, in sede di appello, adesemplificare uno specifico sviluppo del calcolo relativo al costo del finanziamentoconnesso al leas i ng con riferimento all’ipotesi dell’estin- zione anticipata del rapporto ( dalla stessa considerata come espres- sione di una fase ipoteticamente fisiologica dello stesso), giungendo all’accertamentodi un costo complessivo dell’operazione che appare di gran lunga superiore al tasso - soglia , rilevant e ai fini dell’usura , Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’epocadella conclusi one del contratto (cfr. motivo B dell’atto di ap- pello); analogheconsiderazioni risultano illustrat e dalla società appellante conriguardo all’entità degli interessi di mora pretesi dalla concedente (con specifico riferimento al principio che impone la val utazione del relativo, eventuale , carattere usurario al momento della relativa pat- tuizione),con l’ulteriore contestazione del carattere meramente teorico eastratto delle considerazioni sviluppate dal giudice di primo grado nel rigettare le eccezioni soll evate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nella specie non corroborateda un’analisi tecnica reale sul funzionamento del rapporto eventualmenterealizzabile attraverso una consulenza tecnica d’ufficio (cfr.motivo C dell’atto d’appello) ; daultimo, la [OSCURATO:SOCIETA]. si è doluta della radicale indetermina- tezza del tasso di interesse applicato dalla controparte, non avendo quest’ultimaspecificato il TAEG, ma il solo tasso leasing (cfr. motivo E dell’attod’appello); afronte di tali speci fiche e concrete deduzioni , connesse all’effet- tivadeterminazione dei costi concreti dell’operazione contrattuale de- dottain giudizio (al fine di attestarne la sostanziale natura usurari a ) , lacorte territoriale si è limitata all’esposizione di argoment azi oni di ca- rattere meramente astratto o teorico, sostanzialmente ripetitive di quantoosservato dal giudice di primo grado (peraltro attraverso la ri- proposizione di passaggi non sufficientemente espliciti o esaurienti) , astenendosidal fornire una compiuta e soddisfacente risposta ai motivi digravame sinteticamente richiamati e, pertanto, di rendere ragione, in termini concreti, del reale funzionamento del rapporto dedotto in giudizioattraverso l’indispensabile corroborazione di un’ analisi tecnica , dalla stessa corte territoriale immotivatamente ritenuta di carattere meramenteesplorativo (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) ;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a tale riguardo, vale considerare l’erroneità della sentenza impu- gnatanella parte in cui ha affermato l’impossibilità di stabilir e il carat- tereusurario degli interessi praticati nel caso di specie poiché la socie - tàutilizzatrice (odierna ricorrente) ha omesso, nel corso del giudizio, diindicare, “non solo se di fatto gli interessi di mora (non indicati nel contratto)fossero stat i corrisposti o pretesi dalla controparte, ma nep - puredi che misura percentuale consistessero” (con la conseguente pro- spettabilità in termini meramente esplorativi della rivendicata c.t.u. contabile:cfr. pag. 9 della sentenza impugnata ), dovendo, da un l ato, affermarsiil principio secondo cui il carattere usurario del tasso di mora dev’essereaccertato al momento della conclusione del contratto , e do- vendo,dall’altro, rilevarsi propriamente l’assenza di alcuna specifica e concretaanalisi tecnica dello s viluppo del rapporto in esame per come comunquedesumibile dalla documentazione prodotta o allegata al giu- dizio; vale,dunque, sottolineare come la motivazione posta dalla corte territoriale a fondamento del rigetto dell'istanza istruttoria formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (con riguardo all’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio) risult i del tutto insufficiente e incongrua, sia perch é non ̀ stata spiegata la ragione per la quale i dati gi à acquisiti non consentisserodi verificare quanto invocato dall’appellante , sia perch é non ̀ stato chiarito quali ulteriori fatti dovessero essere provati, sia perchénon si ̀ tenuto conto della possibilit à di assegnare all'indagine peritale funzione ‘ pe rcipiente ’ , quando si verte su elementi allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico ̀ in grado di accertare, per mezzodelle conoscenze e degli strumenti di cui dispone [ v., ex pluri- mis, Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013 , Rv. 627911 – 01 , secondocui, b enché le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio aloro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una con- sulenzatecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sensostretto, è tuttavia consentito al giudic e fare ricorso a quest'ul- tima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario(c.d. consulenza percipiente) purch é la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corri- spondentifatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamentorichieda specifiche cognizioni tecniche .

V. altresì Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020 , Rv. 658504 – 01 ; Sez. 2, Sentenzan. 1190 del 22/01/2015 , Rv. 633974 - 01 ]; devedunque ri tenersi ingiustificatamente assiomatica la qualifica- zionecome ‘ esplorativa ’ ( ed elusiva dell ’ onere della prova ) attribuita dalgiudice a quo alla consulenza tecnica invocata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr.sul punto Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015 ); sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza per quanto di ragionenelle censure proposte, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo,deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, conil conseguente rinvio alla C or te d’ A ppello di Milano, in diversa com- posizione, cui è altresì rimesso di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15304/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata inROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in personadel legale rappresentante, elett.te domiciliato in ROMA, presso lo stu- dio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvo- catoANDREA RUSSO;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avversola sentenza n. 296/2020 della CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositatail 29/01/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentenza resa in data 29/1/2020, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimentodella domanda proposta dal Banco popolare società coo- perativa(ora Banco BPM), ha accertato la risoluzione del contratto di leasingimmobiliare concluso tra il Banco BPM (in qualità di concedente) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di utilizzatrice) per inadempimento di quest’ultima,con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] rilascio dell’immobile con- cessoin leasing ; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato la correttezza della decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva escluso che al con- trattodi leasing fosse estensibile la disciplin a stabilita dalle disposizioni dellaBanca d’Italia con riguardo all’applicazione del TAEG/ISC (indica- tore sintetico di costo) ai fini della rilevazione del carattere usurario degliinteressi di mora applicati; alriguardo, il giudice d’appello ha sottolin eato l’erroneità del cal- coloproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini della determinazione del tasso - sogliarilevante ai fini dell’usura, avendo la stessa proceduto ad un’er- roneasommatoria, del tasso relativo agli interessi moratori, ai costi di istruttoria,agli oneri accessori contrattuali, ai costi di assicurazione e allepenalità per risoluzione anticipata; daultimo, la corte territoriale ha rilevato il carattere meramente astrattodelle censure avanzate dall’appellante avverso la (in tesi, er- ronea)decisione del primo giudice – secondo cui ‘allo stato’ non sa- rebbe possibile procedere all’accertamento in concreto del carattere usurario degli interessi di mora, avuto riguardo alla circostanza se- condocui la Banca d’Italia calcola il tasso - soglia sulla ba se del TEGM nelcui ambito non viene rilevato il tasso di mora – non avendo la Vil- lanovas.r.l. indicato, non solo se di fatto gli interessi di mora fossero Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri staticorrisposti o pretesi dalla controparte, ma neppure di che misura percentualeconsistessero, sì da impedire l’apprezzamento del relativo carattereusurario, con la conseguente prospettabilità in termini mera- menteesplorativi della rivendicata c.t.u. contabile; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; ilBanco BPM resiste con controricorso; laVillanova s.r.l. ha depositato memoria; consideratoche conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione della legge n . 108/96 e dell’art.644 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato come la metodologia di calcolo dell’ISC/TAEGnon fosse applicabile al contratto di leasing , atteso che ledisposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza bancaria (sul punto richiamatedai giudici di merito) erano state emesse (in data 29 luglio 2009) successivamente alla conclusione del contratto di leasing in esame (sottoscritto il 23 febbraio 2007), al quale pertanto dovevano trovareapplicazione le Istruzioni di Vigilanza per le banche (adottate inattuazione della delibera CICR del 4 marzo 2003) da cui era possibile desumerecome il leasing rientrasse tra le operazioni di servizi per i quali “in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligatia rendere noto un indicatore sintetico di costo”, con la conse- guentepiena riconducibilità del leasing ai contratti per i quali era im- postol’obbligo di indicare l’ISC/TAEG ai fini della trasparenza e in re- lazionealla verifica dell’usurarietà del rapporto; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione della legge n. 108/96, dell’art. 644 c.p.e dell’art. 1 d.l. n. 394/2000 convertito nella legge n. 24/2001 (i n Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente ritenuto di dover escludere dal calcolo del tasso di mora i costiconnessi all’erogazione del credito, atteso che questi ultimi avreb- berodovuto computarsi in sede di deter minazione del tasso di leasing , ritenendo contestualmente contrastante con l’orientamento della giu- risprudenzadi legittimità l’affermazione del giudice di primo grado circa l’impossibilità di procedere all’accertamento in concreto del carattere usurariodegli interessi di mora (atteso il calcolo di tale tasso, da parte dellaBanca d’Italia, sulla base del TEGM nel cui ambito non viene rile- vatoil tasso di mora), salvo il carattere meramente astratto della cri- ticasul punto sollevate dalla società appellant e; la corte territoriale avrebbe peraltro errato nella parte in cui ha impostoall’utilizzatrice la prova dell’avvenuto pagamento di interessi usurari,o dell’avvenuta pretesa di tale pagamento ad opera di contro- parte,atteso il carattere consolidato dell’ insegnamento della giurispru- denzadi legittimità secondo cui il carattere usurario degli interessi con- venutidev’essere accertato con riferimento al momento della conclu- sionedel contratto, indipendentemente dall’effettivo pagamento degli stessi; ciòposto, secondo la ricorrente, “delle due, l’una”: o la società ap- pellante non ha indicato in che misura percentuale consistessero gli interessimoratori (al fine di apprezzarne l’assunta usurarietà), oppure lastessa ha errato nella determinazione del carattere usurario del tasso dimora; conil terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 117, co. 4, d.lgs. n. 385/93(in relazione all’art. 360 n, 3 c.p.c.), per avere la corte territo- rialeerroneamente disatteso il motivo di appello avanzato dalla Villa- nova s.r.l. in ordine alla denunciata indeterminatezza del tasso nella specieapplicato (avuto riguardo al carattere generico della deduzione Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri formulatadall’appellante senza alcun ancoraggio alla se ntenza di primo grado); alriguardo, posto che, secondo art. 117 cit., “ i contratti indicano il tassodi interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora ”, il richiamo o perato dalla corte territoriale alle argomentazioni relative all’ISC/TAEGinducono a ritenere che, per la stessa corte, la semplice indicazionedel tasso leasing valesse a integrare il rispetto dei requisiti impostidalla norma richiamata, là dove, al cont rario, il tasso leasing contiene unicamente la componente finanziaria dell’operazione con esclusionedi tutti gli altri costi, con la conseguenza che, la non corretta indicazionedel tasso effettivamente praticato avrebbe comportato la diretta applicazione del richiamato art. 117, co. 4, non essendosi la corteterritoriale minimamente preoccupat a di verificare se il tasso lea- singesposto in contratto fosse quello realmente applicato dalla banca nelrispetto delle norme sulla trasparenza; ilricorso è fondat o per quanto di ragione ; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione de i motivi di appello,l’odierna società ricorrente ha avuto cura di contestare , in sede dig ravame, le specifiche modalità di calcolo degli interessi effettiva- mentepraticati da lla banca concedente nel corso del rapporto, al fine didesumerne il relativo carattere usurario; inparticolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proceduto, in sede di appello, adesemplificare uno specifico sviluppo del calcolo relativo al costo del finanziamentoconnesso al leas i ng con riferimento all’ipotesi dell’estin- zione anticipata del rapporto ( dalla stessa considerata come espres- sione di una fase ipoteticamente fisiologica dello stesso), giungendo all’accertamentodi un costo complessivo dell’operazione che appare di gran lunga superiore al tasso - soglia , rilevant e ai fini dell’usura , Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’epocadella conclusi one del contratto (cfr. motivo B dell’atto di ap- pello); analogheconsiderazioni risultano illustrat e dalla società appellante conriguardo all’entità degli interessi di mora pretesi dalla concedente (con specifico riferimento al principio che impone la val utazione del relativo, eventuale , carattere usurario al momento della relativa pat- tuizione),con l’ulteriore contestazione del carattere meramente teorico eastratto delle considerazioni sviluppate dal giudice di primo grado nel rigettare le eccezioni soll evate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nella specie non corroborateda un’analisi tecnica reale sul funzionamento del rapporto eventualmenterealizzabile attraverso una consulenza tecnica d’ufficio (cfr.motivo C dell’atto d’appello) ; daultimo, la [OSCURATO:SOCIETA]. si è doluta della radicale indetermina- tezza del tasso di interesse applicato dalla controparte, non avendo quest’ultimaspecificato il TAEG, ma il solo tasso leasing (cfr. motivo E dell’attod’appello); afronte di tali speci fiche e concrete deduzioni , connesse all’effet- tivadeterminazione dei costi concreti dell’operazione contrattuale de- dottain giudizio (al fine di attestarne la sostanziale natura usurari a ) , lacorte territoriale si è limitata all’esposizione di argoment azi oni di ca- rattere meramente astratto o teorico, sostanzialmente ripetitive di quantoosservato dal giudice di primo grado (peraltro attraverso la ri- proposizione di passaggi non sufficientemente espliciti o esaurienti) , astenendosidal fornire una compiuta e soddisfacente risposta ai motivi digravame sinteticamente richiamati e, pertanto, di rendere ragione, in termini concreti, del reale funzionamento del rapporto dedotto in giudizioattraverso l’indispensabile corroborazione di un’ analisi tecnica , dalla stessa corte territoriale immotivatamente ritenuta di carattere meramenteesplorativo (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) ;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a tale riguardo, vale considerare l’erroneità della sentenza impu- gnatanella parte in cui ha affermato l’impossibilità di stabilir e il carat- tereusurario degli interessi praticati nel caso di specie poiché la socie - tàutilizzatrice (odierna ricorrente) ha omesso, nel corso del giudizio, diindicare, “non solo se di fatto gli interessi di mora (non indicati nel contratto)fossero stat i corrisposti o pretesi dalla controparte, ma nep - puredi che misura percentuale consistessero” (con la conseguente pro- spettabilità in termini meramente esplorativi della rivendicata c.t.u. contabile:cfr. pag. 9 della sentenza impugnata ), dovendo, da un l ato, affermarsiil principio secondo cui il carattere usurario del tasso di mora dev’essereaccertato al momento della conclusione del contratto , e do- vendo,dall’altro, rilevarsi propriamente l’assenza di alcuna specifica e concretaanalisi tecnica dello s viluppo del rapporto in esame per come comunquedesumibile dalla documentazione prodotta o allegata al giu- dizio; vale,dunque, sottolineare come la motivazione posta dalla corte territoriale a fondamento del rigetto dell'istanza istruttoria formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (con riguardo all’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio) risult i del tutto insufficiente e incongrua, sia perch é non ̀ stata spiegata la ragione per la quale i dati gi à acquisiti non consentisserodi verificare quanto invocato dall’appellante , sia perch é non ̀ stato chiarito quali ulteriori fatti dovessero essere provati, sia perchénon si ̀ tenuto conto della possibilit à di assegnare all'indagine peritale funzione ‘ pe rcipiente ’ , quando si verte su elementi allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico ̀ in grado di accertare, per mezzodelle conoscenze e degli strumenti di cui dispone [ v., ex pluri- mis, Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013 , Rv. 627911 – 01 , secondocui, b enché le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio aloro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una con- sulenzatecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 15304/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sensostretto, è tuttavia consentito al giudic e fare ricorso a quest'ul- tima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario(c.d. consulenza percipiente) purch é la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corri- spondentifatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamentorichieda specifiche cognizioni tecniche . V. altresì Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020 , Rv. 658504 – 01 ; Sez. 2, Sentenzan. 1190 del 22/01/2015 , Rv. 633974 - 01 ]; devedunque ri tenersi ingiustificatamente assiomatica la qualifica- zionecome ‘ esplorativa ’ ( ed elusiva dell ’ onere della prova ) attribuita dalgiudice a quo alla consulenza tecnica invocata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr.sul punto Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015 ); sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza per quanto di ragionenelle censure proposte, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo,deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, conil conseguente rinvio alla C or te d’ A ppello di Milano, in diversa com- posizione, cui è altresì rimesso di
Sentenza Cassazione n. 29057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris