CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 28586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 960/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA] 155 SRL, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che le rappresenta e difende - C ontroricorrenti - nonchécontro avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 1936/2019depositata il 09/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 49/2013, il Tribunale di Siracusa, decidendo sulla querela di falso proposta in via incidentale dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antona nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 611/2007 - emesso in data 4 / 12 / 2001, a domanda del [OSCURATO:SOCIETA]., per la somma di lire 460.815.541 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e, quali obbligati in solido, dei predetti opponenti in virtù delle fideiussioni prestate in data 12/06/1992 e 25/01/1993- in ragione del presunto abusivo riempimento di moduli rilasciati all’istituto di credito con firma apposta su foglio parzialmente in bianco, nella parte relativa alla indicazione dell’importo massimo garantito, in mancanza di convenzione: (i) rigettò la proposta querela di falso ; (ii) ordinò la restituzione dei documenti; (iii)ordinò che fosse fatta menzione della sentenza sull’originale dei documenti; (iv) condannò i querelanti al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00 in ossequio al disposto dell’art. 226 c.p.c., e, infine, (v) compensò tra le parti le spese di lite. 2. Avverso tale pronuncia il Poidimani e la D ’ Antona interposero gravame dinnanzi alla Corte d’Appello di Catania, evocando in giudizio sia il Banco di [OSCURATO:PERSONA] per azioni (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) che [OSCURATO:SOCIETA]. (come incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di successore a titolo universale nel diritto controverso), dolendosi dell’ erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure. 2. Costituendosi in giudizio , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestò la fondatezza dell’avverso gravame, si oppose alla rinnovazione della C.T.U. grafologica e chiese il rigetto dell’avversa impugnazione. 3. All ’ udienza del 12 /0 1 / 2018 la Corte, avuto riguardo all ’ oggetto del giudizio (querela di falso), dispose darsi comunicazione della pendenza del procedimento al Procuratore Generale in sede. All’esito il Procuratore rassegnava, con dichiarazione del 18/01/2018, richiesta di rigetto della impugnazione, “risolvendosi le lamentate incertezze delle risultanze probatorie acquisite in primo grado nel mancato assolvimento dell’onere di rigorosa prova della falsità (nella specie di abusivo riempimento di foglio sottoscritto in bianco) che grava sui querelanti”. 4. Si costituì in giudizio, per la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( succeduta nel diritto controverso in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 11 agosto 2016 e modificato in data 7 settembre 2016, con effetto dall’8 settembre 2016), la società [OSCURATO:SOCIETA]., riportandosi integralmente a tutte le domande, difese, eccezioni ed istanze già spiegate in corso di causa dall’appellata costituita, e chiedendo quindi il rigetto dell’interposto appello, “previa estromissione della UniCredits.p.a. (in caso di consenso delle altre parti del processo)”. 5. Con sentenza n. 1936/2019 la Corte di Appello di Catania rigettò in gravame interposto dal Poidimani e dalla D ’ Antona, ritenendo non raggiunta la prova del riempimento in bianco dei fogli da parte della banca,né della mancanza di una convenzione tra le parti. 6. Avverso la predetta sentenza il Poidimani e la D ’ Antona propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resist e c on controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . , e per essa la mandatariasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”,censurando la sentenza laddove ha affermato che il querelante debba fornire prova del riempimento in bianco dei fogli da parte della banca ed il mancato accordo o convenzione, sia nella parte in cui non sono state correttamente apprezzate le prove.I ricorrenti assumono che la prova del mancato accordo tra le parti spettava all’istituto di credito, sulla base del principio della vicinanza della prova. 2. Con il secondo motivo denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, lamentando che la Corte territoriale ha non ha preso in considerazione alcuni elementi fattuali, costituenti indizi attendibili, idonei ad integrare la presunzione semplice di mancato accordo del riempimento in bianco. 3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 4. Va in primo luogo osservato che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non avendoiricorrenti riportato debitamente nel ricorso gli atti e i documentii del giudizio posti a base delle mosse doglianze ( es., la fideiussione prestata a garanzia della società [OSCURATO:SOCIETA].; i 24 pagherò cambiari cduti alla sconto , il modulo datato 12.6.1992 , il modulo datato 25.1.1993; la rinunzia del [OSCURATO:SOCIETA] alla fideiussione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , la nuova fideiussione nelle forme di cui all’art. 1937 c.c. , i moduli stampati, parzialmente in bianco, già predispsoti dalla banca , i due moduli da loro sottoscritti in bianco e datati rispettivamente il 12.6.1992 e il 15.1.1993 , l’ ipoteca giudiziale , le 22 cambiali prescritte , i documenti datati 11.6.2002, 30.12.1992 e 11.1.1993 , la CTU ) né sotto il profilo della relativariproduzione ( diretta o indiretta ) né sotto quello della relativa localizzazione. Quanto a tale profilo, trattandosi di atti processuali, si osserva che non ha nemmeno precisato di voler fare riferimento alla loro eventuale presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata (di cui si sia chiesta la trasmissione, nella vigenza del vecchio testo dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c.), come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011. 4.1E’ infatti pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “ In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (così Cass., Sez. Un., sent. 27/12/2019, n. 34469; conformi Cass., Sez. lav., ord, 03/01/2020, n. 27; Cass., sez. I, ord.31/08/2020, n. 18154). 4.2Va aggiunto che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi, in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto, nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Cass. Sez. Un., Sent. 27/12/2019, n. 34469, cit.; Cass., sez. I, ord.31/08/2020, n. 18154, cit.). 5.7Deve inoltre sottolinearsi che la violazione del precetto di cui all ’ art.2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., Sez. III, ord. 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 6-2, ord. 31/08/2020, n. 18092; Cass., sez. III, sent. 29/05/2018, n. 13395), evenienza che non risulta nel caso di specie. 5.8Va sotto altro profilo posta in rilievo, oltre alla novità della questione, l’incongruenza dell’evocazione del principio di vicinanza alla prova operato dai ricorrenti per sopperire a una cronica debolezza probatoria in sede giudiziaria in tema di convenzione del riempimento in bianco asseritamente da prosi a carico dell’ istituto di credito . 5.10Né può d’altro canto sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la valutazione degli indizi idonei a fondare la prova presuntiva risponde invero ad apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità in presenza come nella specie di congrua motivazione (cfr. Cass., 8/1/2015, n. 101; Cass., 2/472009, n. 8023). 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato