CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 31166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 12584-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale e resistente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da se medesimo; con troricorrente principale e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 121/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 121 del 2021, per quanto qui di interesse, ha dichiarato non prescritti i contributi dovuti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (iscritto all'albo degli avvocati e non alla [OSCURATO:PERSONA]) alla gestione separata presso l'INPS per gli anni 2010 e 2011 e prescritti quelli relativi all'anno 2009, ritenendo che il d.p.c.m. 10 giugno 2010 per l'anno 2009 aveva prorogato i termini di pagamento dal 16 giugno al 6 luglio 2010 solamente con riferimento ai contribuenti, tra i quali non rientrava il Merino, che avevano aderito agli studi di settore di cui all'art. 62 bis d.l. n. 331 del 1993 conv. con mod. dalla legge n. 427 del 1993; invece, il differimento al 6 luglio 2011, operato con il d.p.c.m. 12.5.2011 per l'anno 2010, era riferito a tutti i contribuenti per cui il termine di prescrizione era stato validamente interrotto dalla richiesta pervenuta il giorno 1.7. 2016; quanto all'anno 2011, infine, la Corte territoriale ha rilevato la prescrizione in quanto la richiesta era stata comunicata il 30 agosto 2017 mentre il termine di pagamento, con d.p.cm. 6.6.2012 n. 61171, era stato prorogato al 9.7.2012 e non rilevando la circostanza della mancata compilazione del quadro RR in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi; avverso tale sentenza, ricorre in via principale l'Inps sulla base di un motivo; Ric. 2021 n. 12584 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- resiste l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e propone ricorso incidentale con un motivo illustrato da successiva memoria al quale l'INPS non ha opposto difese; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata; CONSIDERATO che: con l'unico motivo di ricorso principale, l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 2631, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, in relazione all'art.360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con nota ricevuta dal professionista in data 30 giugno 2015 senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2010 disposto dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 in favore di tutti "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis convertito con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (...) , con l'unico motivo del ricorso incidentale, il professionista denuncia la violazione di legge perché il d.p.c.m. non sarebbe fonte del diritto e non sarebbe stato prodotto in giudizio, per cui erroneamente si era ritenuto per l'anno 2010 validamente interrotta la prescrizione; il motivo del ricorso principale è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, Ric. 2021 n. 12584 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08/11/2021, n. 32467, 20500 del 2022 pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.; in particolare, si è affermato che in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami); questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (v. Cass. 19/4/2021, n. 10273); inoltre, si è chiarito che "il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 1997, art. 1, comma 96 e ss.," (Cass. 19/4/2021, n. 10273); il motivo del ricorso incidentale è invece infondato, essendo stato già affermato (Cass. n. 17970 del 2022) che ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativi o Ric. 2021 n. 12584 sez. ML - ud. 13-07-2022 -4- integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. 10 giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5), per cui esso integra a pieno titolo la concreta disciplina che deve essere conosciuta ed applicata dal giudice; in definitiva, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, quanto al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.