CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza n. 81/2024 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 23 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7195/2024Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 20753/2026Data pubblicazione 18/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente l’annullamentodella ordinanza ingiunzione n. 3623/2023 emessa, ai sensi della legge24 novembre 1981, n. 689, dalla Regione Calabria – DipartimentoAgricoltura Foreste e Forestazione (recante intimazione di pagamentodella somma di euro 733.612,24, quale recupero contributo finanziarioindebitamente percepito) nonché della cartella di pagamento (n.13320170007383992/00) per euro 1.284.572,98 spiccata dall’[OSCURATO:PERSONA] per la riscossione di detto credito.Dedusse, in estrema sintesi, la estinzione del credito per decorsodel termine quinquennale di prescrizione e l’infondatezza della pretesa.2. All’esito del giudizio di prime cure, celebrato nella resistenzadell’ente di riscossione e nella dichiarata contumacia della Regione, ilTribunale di Crotone, con sentenza n. 1075/2021, accolse le domande.3. La decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’appellodella Regione Calabria avverso tale pronuncia, in quanto proposto (conproc. civ. dalla notifica della sentenza, risalente al 27 dicembre 2021.Per quanto d’interesse, la Corte d’appello, sul rilievo che la causaaveva ad oggetto un’ordinanza ingiunzione, ha ritenuto sussistente lalegittimazione a partecipare al giudizio del Dipartimento regionaleemittente il provvedimento e, quindi, idonea a far decorrere il terminebreve per l’impugnazione la notifica della sentenza di primo gradoeseguita all’indirizzo PEC di detto Dipartimento estratto dall’indice IPA.4. Ricorre per cassazione la Regione Calabria, per quattro motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Non svolge difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle EntrateRiscossione.Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..r.g. n. 7195/2024 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7195/2024Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 20753/2026Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.23 della legge n. 689 del 1981.Ad avviso della ricorrente, la controversia ha natura di opposizionea cartella esattoriale ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., nel cuiàmbito sono state proposte questioni attinenti fatti estintivi del creditoportato dalla ordinanza ingiunzione, ma non già denunciati vizi afferentila notifica della stessa. Erronee, pertanto, sono la qualificazione comeopposizione ad ordinanza ingiunzione operata dalla sentenza gravata el’applicazione del principio della correlazione tra competenza ademanare il provvedimento sanzionatorio e legittimazione a partecipareal giudizio di opposizione.2. Il secondo motivo rileva nullità della sentenza, per violazione efalsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. nonché dell’art.3-bis, comma, 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.Assume la inidoneità a far decorrere il termine breve per impugnaredella notifica della sentenza di prime cure, in quanto non effettuataall’indirizzo PEC della Regione Calabria risultante dal pubblico registrodegli indirizzi elettronici della P.A. di cui all’art. 16-ter del d.l. 18ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.3. I motivi – da scrutinare congiuntamente, attesa l’intrinsecaconnessione che li avvince – sono infondati.La domanda formulata dall’odierno controricorrente con l’originarioricorso di adizione di questa Corte, aveva un duplice petitum: con essa,infatti, si richiedeva di «accertare e dichiarare nulla» tanto l’ordinanzaingiunzione quanto la cartella di pagamento.Oggetto della controversia era, dunque, anche la validità dellaordinanza ingiunzione al pagamento di sanzione amministrativaespressamente adottata ai sensi della legge n. 689 del 1981, comer.g. n. 7195/2024 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7195/2024Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 20753/2026Data pubblicazione 18/06/2026ritenuto nella sentenza impugnata e come è dato riscontrare da questaCorte in veste di giudice del fatto processuale, sulla base degli attiallegati al fascicolo del giudizio di legittimità.Sulla qualificazione dell’azione in tal guisa esperita, diversamenteda quanto opinato dal ricorrente, non incide la deducibilità o meno didoglianze sull’esistenza della pretesa sottesa all’ordinanza ingiunzionein uno alla opposizione proposta avverso l’atto di riscossione costituitodalla cartella di pagamento: si tratta, invero, di questioni rilevanti aifini dell’accoglimento o del rigetto della domanda avanzata, non giàdella definizione del thema decidendum del giudizio.D’altro canto, l’evocazione in lite della Regione Calabria eraunicamente correlata alla richiesta di annullamento del provvedimentoamministrativo, dacché in tema di riscossione di crediti a mezzo ruoloai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispettoalle opposizioni esecutive non recuperatorie (quale, nel caso, quellaproposta avverso la cartella di pagamento) compete in via esclusivaall’agente della riscossione, non anche all’ente titolare del credito dasoddisfare (Cass. 12/02/2024, n. 3870; Cass. 20/09/2024, n. 25272).Corretta, pertanto, l’individuazione dell’oggetto del contenderecompiuta dal giudice territoriale, del pari ineccepibile è l’applicazionealla vicenda del principio, sancito dell’art. 23 della legge n. 689 del1981 e che qui si intende ribadire, della necessaria correlazione tra lacompetenza ad emanare il provvedimento sanzionatorio e lalegittimazione a partecipare al giudizio di opposizione avverso lo stesso(sul tema, cfr. Cass. 10/10/2018, n. 24935).Pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] e Forestazione,emittente l’ordinanza ingiunzione in discorso, sia organo munito dilegittimazione esterna della Regione Calabria, ben legittimamentedetto Dipartimento poteva essere destinatario della notificazione dellasentenza di prime cure.r.g. n. 7195/2024 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7195/2024Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 20753/2026Data pubblicazione 18/06/2026Conforme a diritto è, in definitiva, la sentenza in scrutinio per averreputato la validità della notifica della sentenza di primo grado edindividuato nella data di essa il dies a quo del termine breve per laproposizione dell’impugnazione.4. Tra le restanti censure sollevate, logicamente preliminare è ladisamina del quarto motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 28del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020,n. 120) per aver la Corte territoriale considerato valida la notificaeseguita all’indirizzo estratto dall’indice IPA benché la Regione Calabriafosse titolare di indirizzo PEC indicato e risultante nel sistema RegIndE.4.1. La doglianza è inammissibile.A prescindere dalla corretta esegesi del citato art. 28, è dirimenteosservare come la inosservanza di siffatta norma (per difetto delpresupposto della mancata indicazione di un indirizzo PEC al RegistroP.A.) sia stata prospettata con riferimento alla Regione Calabria e nongià del Dipartimento (legittimo) destinatario della contestata notifica.Ora, la circostanza che la Regione Calabria abbia o meno adempiutol’onere di comunicare un proprio indirizzo PEC al registro P.A. previstodall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 è, in tutta evidenza,irrilevante qualora (come nella specie) si tratti di accertare la validitàdi una notifica eseguita ad altro destinatario, ovvero un organo dotatodi legittimazione esterna della Regione.5. Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.354 cod. proc. civ., parte ricorrente sostiene che il giudice di appelloavrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado, atteso checon l’impugnazione era stata dedotta la nullità o inesistenza dellanotifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di prime dure.5.1. La disamina del motivo (inerente la fondatezza dell’appello)resta assorbita dalla definitività della statuizione di inammissibilitàdell’appello stesso, conseguenza della reiezione dei precedenti motivi.r.g. n. 7195/2024 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7195/2024Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 20753/2026Data pubblicazione 18/06/20266. Il ricorso è complessivamente rigettato.7. La disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue ilprincipio di soccombenza, con liquidazione secondo tariffa e distrazionein favore del difensore di parte controricorrente, stante la dichiarazionedi anticipo resa.8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdell’art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore della partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro10.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge, e distrazione in favore deldifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticipo resa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 7195/2024 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]