Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:796
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0181_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO
(causa T‑181/19)
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva – Clausola che pone fine al contratto nell’ipotesi in cui il nome dell’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva di un concorso – Atto meramente confermativo – Termine per la presentazione del reclamo – Irricevibilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione implicita di rigetto di una domanda non contestata entro i termini – Decisione esplicita successiva – Atto confermativo
(Statuto dei funzionari, art. 91, § 2)
(v. punto 38)
2.
Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Applicazione rigorosa delle norme dell’Unione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 51, 52)
3.
Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni
(Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punti 56, 57)
4.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna della parte vittoriosa alle spese
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 134, § 1, e 135, § 2)
(v. punti 60‑63)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’EUIPO del 4 giugno 2018 recante rigetto delle domande della ricorrente volte alla soppressione della clausola risolutiva contenuta nell’articolo 5 del suo contratto, alla riqualificazione del suo contratto in contratto a tempo indeterminato, alla revoca, per quanto necessario, della decisione del 14 dicembre 2017 e alla concessione di una seconda proroga del suo contratto oltre il 30 settembre 2018 o, quanto meno, al suo inserimento nel procedimento per un secondo rinnovo dei contratti di agenti temporanei conformemente alle linee guida che disciplinano il rinnovo dei contratti di agenti temporanei, del 28 gennaio 2016 e, dall’altro, al risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].