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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16384/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARI Dato avviso alle parti-;-\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Domenico GALLICO ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato il suo reclamo in tema di sanzioni disciplinari.

2. Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato a mezzo PEC, in data 13 luglio 2021, utilizzando la casella di posta elettronica certificata del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:EMAIL]".

3. Tuttavia, a far data dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è stata esclusa, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

3.1. Non muta la natura personale del ricorso l'autenticazione, effettuata ad opera dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], della sottoscrizione apposta dal condannato, atteso che detta autenticazione, eseguita ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair, Rv. 274636).

Del resto, nello stesso allegato alla mail inviata, con il ricorso, dal GALLICO a mezzo del suo difensore, si riportano le parole "ricorso per cassazione personale".

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI Dato avviso alle parti-;-\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Domenico GALLICO ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato il suo reclamo in tema di sanzioni disciplinari. 2. Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato a mezzo PEC, in data 13 luglio 2021, utilizzando la casella di posta elettronica certificata del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:EMAIL]". 3. Tuttavia, a far data dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è stata esclusa, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). 3.1. Non muta la natura personale del ricorso l'autenticazione, effettuata ad opera dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], della sottoscrizione apposta dal condannato, atteso che detta autenticazione, eseguita ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair, Rv. 274636). Del resto, nello stesso allegato alla mail inviata, con il ricorso, dal GALLICO a mezzo del suo difensore, si riportano le parole "ricorso per cassazione personale". 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 16384/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris