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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47477/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "N, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, tenuto conto che, alla luce dell'applicata recidiva, il reato si prescrive con il decorso di dieci anni (25 febbraio 2025), termine ad oggi non perento; rilevato che la censura in ordine al dedotto mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata formulata in sede di gravame, dovendosi, nondimeno, rilevare la manifesta infondatezza del motivo in ragione dei plurimi precedenti penali per fatti di appropriazione indebita - che rispetto al reato contestato ex art.334 cod. pen. sono da ritenersi fattispecie della stessa indole - che fanno ritenere sussistente la condotta abituale ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "N, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, tenuto conto che, alla luce dell'applicata recidiva, il reato si prescrive con il decorso di dieci anni (25 febbraio 2025), termine ad oggi non perento; rilevato che la censura in ordine al dedotto mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata formulata in sede di gravame, dovendosi, nondimeno, rilevare la manifesta infondatezza del motivo in ragione dei plurimi precedenti penali per fatti di appropriazione indebita - che rispetto al reato contestato ex art.334 cod. pen. sono da ritenersi fattispecie della stessa indole - che fanno ritenere sussistente la condotta abituale ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18
Sentenza Cassazione n. 47477/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris