CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11395/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Polito -Ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3574/23 pronunciata della Corte di Giustiziatributaria di II grado della Lombardia, depositata il 4.12.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,RGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12622/2024Numero sezionale 6820 2/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/2026La controversia trova genesi in una un avviso d’accertamento, che seguedue verifiche, conclusesi con altrettanti pvc relativi agli anni d’imposta2009/2016, con cui era contestato alla società, e allo [OSCURATO:PERSONA] quale soggettoritenuto amministratore di fatto della medesima, la partecipazione adoperazioni oggettivamente inesistenti. L’Agenzia delle entrate avevacontestato la messa in atto tra da parte della L'ISOLANTE K-[OSCURATO:PERSONA], societàspecializzata nella produzione di isolanti elastomerici per isolamento termicoe acustico, di operazioni cartolari deputate alla creazione e all’utilizzo didocumentazione fiscale prodotta e redatta al precipuo fine di simulareoperazioni commerciali mai poste in essere, mediante le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Il ciclo documentale postoin essere da L’ISOLANTE, tramite le società cartiere CLEAN E MACH,permetteva alla stessa di beneficiare di un rilevante risparmio di imposta e diaccumulare disponibilità liquide attraverso un meccanismo di factoring chesfruttava la falsa fatturazione.Con riferimento all’anno 2016 alla Clean, società interponente quanto alleoperazioni contestate, fu pertanto richiesta l’I.V.A. per € 1.373.425, l’IRAPper € 25.513, l’IRES per € 179.492, nonché applicate sanzioni per €2.781.185. Tale avviso di accertamento fu notificato anche allo [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore di fatto sia di CLEAN che di MACH.Seguì il contenzioso, introdotto dalla società e dallo [OSCURATO:PERSONA] con attidistinti, definito dinanzi alla CTP di Milano con sentenza n. 1156/19/2022,previa riunione dei ricorsi, che rigettò le ragioni dei contribuenti.Ciascuna delle parti soccombenti appellò la sentenza dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Lombardia, che, previa riunione delleimpugnazioni, con sentenza n. 3574/2023, li rigettò.Il giudice regionale respinse tanto le censure della società (carenza dimotivazione della sentenza, mancata valutazione degli elementi addotti dallacontribuente ai fini della ricostruzione e degli addebiti delle condotte fiscaliillegittime), quanto quelle del contribuente quale amministratore di fatto(errata notificazione e identificazione della legittimazione processuale e dellaRGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12622/2024Numero sezionale 6830 2/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/2026soggettività passiva all’imposta; mancanza di prova del ruolo diamministratore di fatto ad esso addebitato).Ciascuna delle parti ha anche in questo caso impugnato separatamentela medesima decisione, la società con due motivi, per il quale è stata propostadefinizione anticipata opposta; lo [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi, ulteriormenteillustrati con memorie. L’Agenzia delle entrate si è costituita avverso entrambicon controricorso.Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025 le cause riunite sono statedecise.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve preliminarmente procedersi alla riunione del procedimento n.13896/2024 a quello più vecchio n. 12622/2024, perché entrambi i ricorsisono indirizzati avverso la medesima pronuncia e le questioni trattate sonosostanzialmente comuni o connesse.Esaminando quindi il ricorso della società, che, nell’insieme di motivi dicensura articolati da entrambe le parti, costituisce antecedente logico sulpiano della verifica conseguenziale delle responsabilità giuridiche deicontribuenti, oltre che un antecedente giuridico in ragione della censuraindirizzata a denunciare la nullità della sentenza, con il primo motivo lasocietà si duole della violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.,118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. La sentenza d’appellosarebbe nulla per assenza di motivazione in ordine alle questioni propostedalla difesa della contribuente sin dal primo grado per contrastare l’addebitodel coinvolgimento in operazioni oggettivamente inesistenti, e sulle quali laCommissione provinciale avrebbe omesso a sua volta di decidere.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzoRGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12622/2024Numero sezionale 6840 2/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/20262022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze,di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché ilrinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dandoconto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparenteogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio(Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio difatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto(Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzoRGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12622/2024Numero sezionale 6850 2/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/20262022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie, a fronte della doglianza espressa in sede d’appellodalla società, quanto alla presunta omissione di risposta addebitata allacommissione di primo grado in ordine alla carenza di motivazione, il collegioregionale ha affermato che: a) tale la carenza non può confondersi con unadifformità di apprezzamento delle prove allegate agli atti, b) spetta solo algiudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutando le prove, c)il giudice non è obbligato a rispondere e motivare su ogni singola eccezione,d) infine, nel caso di specie il giudice aveva valutato la documentazioneversata in atti, giungendo alla conclusione che le tesi della ricorrente nonfossero state sufficientemente supportate dalle prove addotte.A differenza di quanto la società lamenta, la motivazione del giudiceregionale è tutt’altro che omessa o carente, sicché il motivo va rigettato.Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia la falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c. La sentenza d’appello sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto chegli indizi assunti dai Giudici di primo grado fossero sufficienti per sostenere lecontestazioni nei confronti della Clean.Anche questo motivo è infondato.La giurisprudenza di legittimità ha avvertito come, in riferimento alleoperazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria checontesti al contribuente l'indebita detrazione, ha l'onere di provare chel'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi,anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare lamala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenzadell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sacertamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o laprestazione per la quale ha versato il corrispettivo. Peraltro, una volta chel'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici,l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini delladetrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, offrire la controprovadell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onereRGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12622/2024Numero sezionale 6860 2/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/2026ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione dellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamentoadoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di farapparire reale un'operazione fittizia (Cass., 13 marzo 2013, n. 6229; 14settembre 2016, n. 18118; 18 ottobre 2021, n. 28628; 10 aprile 2024, n.9723).Ebbene, nel caso di specie la motivazione della sentenza d’appello si èIn essa si rinviene l’esame degli elementi allegati dall’amministrazionefinanziaria a dimostrazione della inesistenza assoluta delle operazionicommerciali tra le società coinvolte nell’accertamento. Richiamando glielementi sui quali il giudice di prime cure si era soffermato e che avevavalorizzato, sollevando le critiche della difesa della società, ha infatti rilevatoche, sulla premessa che le critiche avessero attinto alcuni riscontri allegatidagli accertatori (la vendita di un macchinario da Clean a L’[OSCURATO:PERSONA]Flex,lo stoccaggio del masterbatch, la struttura di Mach e Clean, la cessione diMach e Clean, l’incremento delle vendite avvenuto nel 2009, gli appunti deldott. Guaita, la fase genetica di Mach e Clean, la dichiarazione del Sig. [OSCURATO:PERSONA],la messa in liquidazione di Mach e Clean), ha sostenuto che le difese dellasocietà non coglievano nel segno. A tal fine ha evidenziato che «Per quantoriguarda la vendita di un macchinario da Clean a L’[OSCURATO:PERSONA]Flex per unvalore di 4.910.500,00 euro sostiene che non è stata valutata la complessivaconsiderare come cartiera. In realtà tale attività non è mai stata esplicitataed è proprio questa mancanza che i primi giudici contestano. Per quantodocumentazione depositata non emerge lo svolgimento di alcuna attività néil possesso di alcuna struttura operativa e di dipendenti da parte della Cleanche giustifichino una concreta attività d’impresa. Per quanto attiene allacessione di Mach e Clean, l’appellante sostiene che “la gestione delle societàè stata affidata a soggetti terzi immediatamente dopo la stipula dell’accordo;evidentemente, la cessione delle partecipazioni è avvenuta soltanto nel 2013quando è stato stipulato l’atto notarile di compravendita”. AppareRGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12622/2024Numero sezionale 6870 2/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/2026francamente improbabile che la cessione a imprenditori di nazionalità russaed ucraina sia stata effettuata nell’anno 2019 e regolarizzata soltanto nel2013. A tutto quanto sopra si deve aggiungere la lettera di manleva del luglio2009 con la quale [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a manlevare e tenereindenne il soggetto nominato quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA],le dichiarazioni del consulente dr. Guaita e quelle del liquidatore che, dopoaver affermato di non aver svolto attività alcuna, precisa di avere percepito icompensi dalla società L’isolante (e non da Clean e dagli imprenditori chehanno asseritamente acquistato le quote della società)».Il percorso logico seguito dal giudice d’appello è, oltre chesufficientemente argomentato, puntuale sotto l’aspetto dei dati valorizzati,così che le conclusioni, che si concretizzano in una valutazione in fatto, nelrispetto delle regole di governo delle prove presuntive, non possono esserecertamente messe in discussione dinanzi al giudice di legittimità,diversamente pretendendosi un riesame del merito della vicenda,inammissibile in questa sede.Il ricorso della società va in definitiva rigettato.Con il ricorso proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], attinto dall’atto impositivo perchéritenuto l’amministratore di fatto della Clean, sono stati sviluppati sei motivi.Con il primo ci si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c. perultrapetizione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. La sentenzadi appello sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato la responsabilitàdel Sig. [OSCURATO:PERSONA] per le sanzioni irrogate alla società, sull’assunto che lo Spinellisarebbe stato l’effettivo beneficiato delle violazioni contestate, sebbene talerilievo fosse assente nell’atto impositivo.Al contrario, assume la difesa del contribuente, non emergerebbe daalcun dato, tanto meno dall’avviso d’accertamento, che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbebeneficiato dei proventi dell’attività illecita, emergendo dall’avvisod’accertamento che lo stesso si poneva nei riguardi della società comeamministratore di fatto.Il motivo è infondato.Questa Corte ha chiarito che in tema di sanzioni tributarie,nell'interposizione del gestore "uti dominus" alla società di capitali interposta,RGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12682 2/2024Numero sezionale 6802/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/2026ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo ilrapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamenteall'interponente, in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa, sicché,risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula daldisposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, purformalmente dell'ente collettivo, vanno riferite alla sua attività (Cass., 25luglio 2022, n. 23231). Si è ancora ulteriormente chiarito che in tema diimposte dirette e IVA, ai fini della traslazione dell'imponibile dalla società alsoggetto che l'ha gestita uti dominus, tale da assicurare la ripresa atassazione nei confronti di quest'ultimo delle imposte dovute, non è decisivoclassificare la funzione del soggetto operante dietro la medesima società e,quindi, comprendere se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratoreformale o un amministratore di fatto, in quanto ciò che rileva é se il soggettoterzo si comporta uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige lerisorse - autonomamente dalla società e, se del caso, indipendentementedagli interessi di questa - ideando e ponendo in essere le condotte illecite dacui deriva un credito erariale (Cass., 27 agosto 2025, n. 23987).Tenendo conto dei principi enunciati in materia di sanzioni relative alrapporto tributario, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha intantoritenuto che esse siano a carico della società dotata di personalità giuridica,ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, anche quando gestita da un amministratoredi fatto, salvo che nelle ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, sitratterebbe di una mera “fictio”, utilizzata quale schermo per sottrarsi alleconseguenze degli illeciti tributari, commessi a personale vantaggiodell'amministratore di fatto, con il conseguente venir meno della stessa ratioche giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la solasocietà con personalità giuridica, dovendosi pertanto ripristinare la regolagenerale, secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce lapersona fisica autrice dell'illecito (Cass., 20 ottobre 2021, n. 29038; 22novembre 2021, n. 36003). L’irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi dicartiere, dunque, trova il suo diretto riferimento nella condottadell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenutatraslazione dei tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione ancheRGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12692 2/2024Numero sezionale 6802/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/2026delle condotte evasive. L’attenzione speculare alla compagine sociale haconsentito pertanto di affermare che, perché difetti la ratio dell'art. 7, d.l. n.269 del 2003, che sanziona la sola società dotata di personalità giuridica, esia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la personafisica autrice dell'illecito, è necessario acquisire riscontri probatori, anchepresuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società medesima,quand'anche gestita da un amministratore di fatto (Cass., 23 gennaio 2023,n. 1946). La vitalità, infatti si contrappone alla sua gestione e direzione daparte di un soggetto terzo uti dominus.Ebbene, la sentenza qui al vaglio non si discosta dai principi appenaenunciati. L’intera ricostruzione della vicenda qui considerata si imperniaproprio sull’utilizzo di una società cartiera, della quale il Sig. [OSCURATO:PERSONA] è statoindividuato non come l’amministratore di fatto di una società dotata di vitalità,ma proprio come colui che ha esercitato un dominio velato dalla formaleesistenza di una società, che nella realtà era del tutto asservita e strumentaleai suoi interessi. Mediante il dominio esercitato, la sua posizione si è tradottadunque nell’esercizio dell’attività di interponente, per cui è conseguente,secondo i principi dispensati dalla giurisprudenza di legittimità, che rispondadelle sanzioni irrogate.Non vi è dunque alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 132, commasecondo, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. La sentenza d’appellosarebbe erronea nella parte in cui, a fronte dell’affermata insussistenza disoggettività passiva e di potere rappresentativo del Sig. [OSCURATO:PERSONA], non essendol’avviso di accertamento stato emesso nei suoi confronti, i Giudici di secondogrado hanno affermato che la notifica alla società si sarebbe perfezionata.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 73 del [OSCURATO:PERSONA] imposte sui redditi, dell’art. 3 del d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 17 deld.P.R. n. 633/1972, dell’art. 7 del decreto-legge n. 269/2003, dell’art. 2462c.c., dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3) c.p.c. La sentenza di appello sarebbe erronea laddove haimplicitamente affermato la soggettività passiva del Sig. [OSCURATO:PERSONA].RGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 121602 2/2024Numero sezionale 6802/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/2026Le ragioni appena esplicitate nell’esame del primo motivo consentono direspingere il secondo ed il terzo motivo. La posizione di amministratore difatto, nei termini appena chiariti, ha quale conseguenza la riferibilità dell’attoimpositivo alla persona del ricorrente. E d’altronde, la giurisprudenza che ladifesa del ricorrente richiama nelle memorie illustrative (Cass., 16454/2025)afferisce ad una fattispecie nella quale la società dotata di personalitàgiuridica non costituiva un mero schermo, dietro il quale si celava l’effettivodominus. Si tratta cioè di un precedente relativo ad ipotesi esattamenteinversa a quella qui al vaglio della Corte.Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 132, commasecondo, n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. La sentenza sarebbe nullaper intima contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo, perché inmotivazione si attribuisce allo [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per le sole sanzioni,laddove il dispositivo, confermando la validità dell’atto impositivo, postula cheil Sig. [OSCURATO:PERSONA] sia responsabile anche per le maggiori imposte ed i relativiinteressi.Anche il quarto motivo va rigettato tenendo conto delle argomentazionigià sopra sviluppate.Premesso che questa controversia riguarda le sole sanzioni, e ad esseoccorre limitarsi, per completezza va rammentato che la giurisprudenza haspiegato che nelle ipotesi del dominus di una società schermo, alla personafisica vanno ricondotte non solo le sanzioni ma gli stessi tributi.Si è in particolare affermato che «[…] quanto all’imposizione sul reddito,la richiamata giurisprudenza ha chiarito che, ferma l’effettività della societàdi capitali -al di là del proposito dei soci e ideatori di realizzare con essa unmero schermo rispetto ad eventuali attività illecite–, il fatto costitutivodell’imposizione tributaria è rappresentato dal possesso effettivo di un reddito«per interposta persona», secondo lo schema disciplinato dall’art. 37, comma3, del d.P.R. n. 600/73, ossia di soggetto che disponga delle risorse delsoggetto interposto (Cass., 23231/2022 cit.). La traslazione del redditod’impresa dall’interposto (società) all’interponente ai sensi dell’art. 37, terzocomma, d.P.R. n. 600 del 1973 è idonea ad assicurare la ripresa a tassazioneRGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 121612 2/2024Numero sezionale 6802/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/2026nei confronti di quest’ultimo per le imposte dovute. L’oggetto della provaincombente sull’Amministrazione finanziaria, peraltro, non attiene aglielementi costitutivi dell’interposizione, ma solo – come precisa la norma – alriscontro del dato che «egli [il soggetto terzo] ne è l’effettivo possessore perinterposta persona»: la funzione della norma, dunque, è quella di evitare cheil contribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultandoall’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente, ricorrendoa interposizioni negoziali tali da attribuire a terzi il possesso del reddito. Ciòsignifica che la posizione dell’interponente non è quella di mero gestoreamministratore dell’ente collettivo, ma di soggetto che disponga uti dominusdelle risorse del soggetto interposto. A fronte di tale prova, che può esserefornita anche solo in via presuntiva, incomberà poi al contribuente fornire laprova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancatapercezione dei redditi del soggetto interposto (Cass. n. 29228 del20/10/2021; Cass. n. 5276 del 17/02/2022). A ben vedere, allora, l’esegesidella disciplina positiva, pur originariamente focalizzata sulla verifica dellaeffettiva operatività della società, della sua vitalità, dietro la quale puònascondersi un amministratore di fatto, ha opportunamente perso interessea “classificare” il ruolo, ossia la funzione del soggetto operante “dietro” lamedesima società. Non è cioè utile comprendere se ci si trovi o meno alcospetto di un amministratore formale o un amministratore di fatto. Quelloche invece deve emergere è che il soggetto terzo si comporti uti dominus,ossia come colui che ne gestisce e dirige le risorse -autonomamente dallasocietà e anche, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa-,ideando e ponendo in essere le condotte (illecite) dalle quali e per le qualipossa insorgere un credito erariale. In tali ipotesi assume rilevanza non ilrapporto fiscale della società, ma quello che fa capo direttamenteall'interponente, che dunque è l’effettivo possessore del reddito d'impresa edal quale dunque l’amministrazione finanziaria ha diritto di chiedere conto»(Cass., 23987/2025, cit.).Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 7 del d.l. n.269/2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. La sentenza diappello sarebbe nulla nella parte in cui ha pronunciato sulla soggezione delRGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12622/2024Numero sezionale 61820 2/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/2026Sig. [OSCURATO:PERSONA] alle sanzioni irrogate a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tal fine sipropone questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto legge n.269/2003.Il motivo va rigettato per quanto chiarito nelle precedentiargomentazioni, né, proprio alla luce della giurisprudenza ormai consolidatache ha ricostruito la vicenda giuridica, la questione può essere sottoposta allaCorte Costituzionale.Con il sesto motivo il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 2727e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. Il giudiced’appello avrebbe erroneamente ritenuto il Sig. [OSCURATO:PERSONA] amministratore difatto di CLEAN, così violando le norme codicistiche in materia di provepresuntive per aver valorizzato elementi irrilevanti e, comunque, collocati inun tempo ampiamente antecedente all’annualità oggetto dell’atto impositivo.Il motivo è inammissibile, perché la critica indirizzata al malgoverno delleprove presuntive sottende al tentativo di rimettere in discussione i fattiaccertati dal giudice regionale; accertamento in fatto che costituisce peraltroprerogativa dei gradi di merito e inibito in sede di legittimità.In definitiva anche il ricorso del Sig. [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Tenendo conto, inoltre che per il ricorso della società era stata formulataproposta di definizione accelerata, per la quale la società ha invece insistitoper la decisione ai sensi dell’art. 380 bis, terzo comma, questa va anchecondannata ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. P.Q.MLa Corte, previa riunione del procedimento n. 13896/2024 alprocedimento n. 12622/2024, definitivamente pronunciando, rigetta i ricorsiriuniti; condanna in solido i ricorrenti alla rifusione in favore dell’Agenzia delleentrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di €23.000,00 oltre spese prenotate a debito. Condanna la sola società alpagamento in favore della controricorrente della somma di € 11.500,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna la sola società al pagamentoin favore della Cassa delle ammende dell’importo di € 5.000,00 ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.RGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12622/2024Numero sezionale 61830 2/2025Numero di raccolta generale 11395/2026Data pubblicazione 27/04/202630 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 12622/2024 e 13896/2024Consigliere rel. Federici