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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 gennaio 2021

Cassazione n. 38868/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di L'Aquila 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato il decreto con cui è stata rigettata la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni individuati.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; si articola un unico motivo con cui si deduce la illegittimità costituzionale della normativa in tema di confisca di prevenzione (art. 1, comma 2,

I. 27 dicembre 1956 n. 1423) applicata al defunto [OSCURATO:PERSONA] per contrasto con gli artt. 117 Cost. e 2 Protocollo addizionale 4 CEDU.

Dopo aver riportato un ampio stralcio della motivazione del decreto impugnato, si assume sostanzialmente che non sarebbe condivisibile l'assunto della Corte di appello secondo cui, la declaratoria di incostituzionalità affermata con la sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, così come precisata dalla Corte di cassazione, non intaccherebbe, nemmeno sotto il profilo della prevedibilità, l'art. 1, lett. b), del d.

Igs n. 159 del 2011 (sulla base anche del quale era stata disposta la confisca, di cui si chiede la revoca a [OSCURATO:PERSONA]) i casi, come quello in esame, in cui sia stato comunque effettivamente accertato che il proposto abbia commesso delitti abitualmente - in un significativo arco temporale - da cui abbia tratto un profitto che abbia costituito, anche in parte, per un determinato periodo di tempo una componente significativa del suo reddito.

Secondo il ricorrente, invece, la confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata sì disposta anche sul presupposto che i beni fossero stati acquistati con i proventi dell'attività delittuosa, ma l'opera di tassativizzazione compiuta dalla Corte di cassazione sarebbe successiva all'applicazione della norma al caso di specie e dunque, al momento in cui fu disposta la confisca, il dettato normativo non aveva quei requisiti di precisione, di determinatezza e di prevedibilità tali da superare il vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge 1423 del 1956, attualmente trasfuso nell'art. 1, lett. b), d.

Igs n. 159 del 2011.

Sotto ulteriore profilo sarebbe viziato l'assunto della Corte secondo cui nel caso di specie difetterebbe il requisito della "novità" del fatto ai fini della revoca della confisca, atteso che invece l'istanza di revoca sarebbe fondata sulla incostituzionalità genetica della norma applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso,,, è inammissibile.

2. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

3. Con una puntuale motivazione, la Corte ha spiegato come: a) il giudice del procedimento con cui fu disposta la confisca avesse accertato, anche sulla base di specifiche circostanze fattuali e di accertamenti peritali, che il proposto si era reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale e che dunque avesse vissuto, anche solo in parte, con i proventi della sua attività delittuosa; b) l'accertamento all'epoca compiuto avesse evidenziato la correlazione temporale tra l'acquisto dei beni confiscati e le condotte criminose commesse.

4. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre una questione di legittimità costituzionale la cui valenza è stata già correttamente vagliata dai giudici di merito anche alla luce dei principi affermati da questa Corte da cui questo Collegio non ha alcuna ragione per discostarsi.

Si è infatti affermato che le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo. (Cfr., fra le altre, Sez. 1, n. 12001, del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681)

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di L'Aquila 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato il decreto con cui è stata rigettata la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni individuati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; si articola un unico motivo con cui si deduce la illegittimità costituzionale della normativa in tema di confisca di prevenzione (art. 1, comma 2, I. 27 dicembre 1956 n. 1423) applicata al defunto [OSCURATO:PERSONA] per contrasto con gli artt. 117 Cost. e 2 Protocollo addizionale 4 CEDU. Dopo aver riportato un ampio stralcio della motivazione del decreto impugnato, si assume sostanzialmente che non sarebbe condivisibile l'assunto della Corte di appello secondo cui, la declaratoria di incostituzionalità affermata con la sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, così come precisata dalla Corte di cassazione, non intaccherebbe, nemmeno sotto il profilo della prevedibilità, l'art. 1, lett. b), del d. Igs n. 159 del 2011 (sulla base anche del quale era stata disposta la confisca, di cui si chiede la revoca a [OSCURATO:PERSONA]) i casi, come quello in esame, in cui sia stato comunque effettivamente accertato che il proposto abbia commesso delitti abitualmente - in un significativo arco temporale - da cui abbia tratto un profitto che abbia costituito, anche in parte, per un determinato periodo di tempo una componente significativa del suo reddito. Secondo il ricorrente, invece, la confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata sì disposta anche sul presupposto che i beni fossero stati acquistati con i proventi dell'attività delittuosa, ma l'opera di tassativizzazione compiuta dalla Corte di cassazione sarebbe successiva all'applicazione della norma al caso di specie e dunque, al momento in cui fu disposta la confisca, il dettato normativo non aveva quei requisiti di precisione, di determinatezza e di prevedibilità tali da superare il vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge 1423 del 1956, attualmente trasfuso nell'art. 1, lett. b), d. Igs n. 159 del 2011. Sotto ulteriore profilo sarebbe viziato l'assunto della Corte secondo cui nel caso di specie difetterebbe il requisito della "novità" del fatto ai fini della revoca della confisca, atteso che invece l'istanza di revoca sarebbe fondata sulla incostituzionalità genetica della norma applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso,,, è inammissibile. 2. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 3. Con una puntuale motivazione, la Corte ha spiegato come: a) il giudice del procedimento con cui fu disposta la confisca avesse accertato, anche sulla base di specifiche circostanze fattuali e di accertamenti peritali, che il proposto si era reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale e che dunque avesse vissuto, anche solo in parte, con i proventi della sua attività delittuosa; b) l'accertamento all'epoca compiuto avesse evidenziato la correlazione temporale tra l'acquisto dei beni confiscati e le condotte criminose commesse. 4. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre una questione di legittimità costituzionale la cui valenza è stata già correttamente vagliata dai giudici di merito anche alla luce dei principi affermati da questa Corte da cui questo Collegio non ha alcuna ragione per discostarsi. Si è infatti affermato che le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo. (Cfr., fra le altre, Sez. 1, n. 12001, del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681) 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am