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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 02922/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01HTAA9 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 21/1/2022 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 16/10/2018 dal Tribunale di Livorno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 2mila euro di multa.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, per essere stato erroneamente negato l'uso personale della sostanza, almeno nell'ottica dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; si lamenta, poi, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.

3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato la Corte di appello si è infatti pronunciata su tutti i punti censurati, ed ha redatto una motivazione del tutto congrua, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

3.1. Con riguardo alla destinazione della sostanza, la sentenza ha evidenziato che l'imputato deteneva una dose di eroina sulla pubblica via, ed era venuto in contatto con due giovani, uno dei quali aveva una banconota di 20 euro e, alla vista dei militari, si era disfatto della sostanza.

La Corte di merito ha anche esaminato la tesi difensiva dell'uso personale, evidenziando, tuttavia, che non era stata fornita un'effettiva versione diversa dei fatti, se non rnere ed inverosimili illazioni.

Un apparato argomentativo solido ed affidabile, dunque, al quale il ricorso oppone soltanto generici argomenti in fatto ("lo Chakri deteneva lo stupefacente per proprio uso personale e non ha commesso alcun reato, anc:he ove un possibile acquirente monito di denaro glielo avesse richiesto in acquisto").

3.2. In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio, la sentenza ha rilevato che la pena erogata era prossima ai minimi edittali e che non potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in quanto la difesa non aveva indicato elementi positivi valutabili in tal senso (elementi, peraltro, neppure accennati nel ricorso).

Quanto invece alla recidiva, questa non è stata trattata in sentenza poiché non aveva costituito effettivo motivo di gravame: alle pagg. 5-7 dell'atto di appello, infatti, l'Amri aveva chiesto soltanto che fossero riconosciute le circostanze attenuanti generiche "in misura equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata o l'esclusione della recidiva", senza però argomentare in alcun modo quest'ultima istanza.

4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01HTAA9 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 21/1/2022 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 16/10/2018 dal Tribunale di Livorno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 2mila euro di multa. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, per essere stato erroneamente negato l'uso personale della sostanza, almeno nell'ottica dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; si lamenta, poi, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato la Corte di appello si è infatti pronunciata su tutti i punti censurati, ed ha redatto una motivazione del tutto congrua, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 3.1. Con riguardo alla destinazione della sostanza, la sentenza ha evidenziato che l'imputato deteneva una dose di eroina sulla pubblica via, ed era venuto in contatto con due giovani, uno dei quali aveva una banconota di 20 euro e, alla vista dei militari, si era disfatto della sostanza. La Corte di merito ha anche esaminato la tesi difensiva dell'uso personale, evidenziando, tuttavia, che non era stata fornita un'effettiva versione diversa dei fatti, se non rnere ed inverosimili illazioni. Un apparato argomentativo solido ed affidabile, dunque, al quale il ricorso oppone soltanto generici argomenti in fatto ("lo Chakri deteneva lo stupefacente per proprio uso personale e non ha commesso alcun reato, anc:he ove un possibile acquirente monito di denaro glielo avesse richiesto in acquisto"). 3.2. In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio, la sentenza ha rilevato che la pena erogata era prossima ai minimi edittali e che non potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in quanto la difesa non aveva indicato elementi positivi valutabili in tal senso (elementi, peraltro, neppure accennati nel ricorso). Quanto invece alla recidiva, questa non è stata trattata in sentenza poiché non aveva costituito effettivo motivo di gravame: alle pagg. 5-7 dell'atto di appello, infatti, l'Amri aveva chiesto soltanto che fossero riconosciute le circostanze attenuanti generiche "in misura equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata o l'esclusione della recidiva", senza però argomentare in alcun modo quest'ultima istanza. 4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022
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