CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 16248/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di CROTONEdato avyfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 14.000 di multa), emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale di Crotone, in relazione al reato di cui agli art. 633-639 bis cod. pen. e a vari reati edilizi, accertati in data 16 marzo 2022 in Isola di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, in cui è stato dedotto un presunto vizio di motivazione in termini palesemente generici e assertivi. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024.