CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serreite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 14 giugno 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata, relativamente ai semestri ricompresi nel periodo tra il 14 maggio 2015 e il 24 marzo 2016. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza ha affermato che il detenuto avrebbe partecipato all'associazione di tipo mafioso di riferimento sino al 2017, quando, dalla lettura della sentenza di condanna, si evinceva che le condotte accertate (l'aver consentito che le riunioni del sodalizio si svolgessero all'interno dei locali della propria concessionaria) erano state commesse nell'anno 2008 (al più, negli anni 2011 e 2012). Il Tribunale di sorveglianza, quindi, non si sarebbe dovuto limitare a considerare che il reato era astrattamente permanente e a contestazione c.d. aperta, ma avrebbe dovuto vagliare il contenuto della sentenza di condanna, in modo da verificare le esatte date cui dovevano essere riferite in concreto le condotte di partecipazione attribuite al condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre invece che concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete che evidenzino la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali, cioè comportamenti specifici che siano significativi di una volontaria cooperazione del condannato tesa al suo più efficace reinserimento nella società.Il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone infatti un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo che può essere desunto da una valutazione globale del suo comportamento. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che specifica la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione costituente il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. 1.2. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il condannato non si era dissociato dall'associazione di tipo mafioso di riferimento, non risultando agli atti elementi sintomatici di un suo allontanamento da tale realtà associativa. Inoltre, il condannato il 26 marzo 2016 si era reso responsabile di un episodio a valenza disciplinare per traffico e possesso di beni non consentiti (vino) per il quale era stato sanzionato con sette giorni di esclusione da attività ricreative e sportive. Il giudice di merito, quindi, fornendo sul punto una motivazione sufficiente, ha ritenuto che il condannato si era dimostrato non osservante delle regole penitenziarie e, quindi, immeritevole del beneficio richiesto per un periodo successivo e contiguo a quello in esame. Rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag