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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14812/2026

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l Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmenteconfermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Romain data 1° dicembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodiain carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore,deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza.Il Tribunale si sarebbe limitato a valorizzare «una mera sommatoria dicoincidenze temporali e di inferenze logiche non necessitate», in una valutazioneparcellizzata degli elementi raccolti che non avrebbe tenuto conto delle deduzionidifensive dirette a offrire valide interpretazioni alternative ai diversi elementi diprova.

In particolare, la conservazione dei cellulari delle vittime nel bauletto delloscooter dell’indagato confliggerebbe con la sua presunta professionalità ecomunque nulla dimostrerebbe in concreto, in difetto di tracce biologiche opapillari riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA]; chiunque, in effetti, avrebbe potuto depositare itelefoni nel motociclo e la tardività con cui è stata redatta l’annotazione di poliziagiudiziaria sul punto ha impedito ogni utile verifica della difesa.

Analogamente,non potrebbero definirsi dirimenti le conversazioni, di contenuto ambiguo, e leimmagini rinvenute sul cellulare del ricorrente, giustificabili anche dal contenziosoesistente tra Tusha e le persone offese; in ogni caso, le modalità di estrazione deidati non sarebbero state adeguatamente precisate, e ciò assumerebbe particolaresignificato in relazione alle chat di Signal, non provenienti direttamentedall’applicazione, «ma da screenshot rinvenuti nella galleria immagini».

Del pari,risulterebbero inconsistenti le deduzioni derivanti dai tabulati telefonici, cheevidenzierebbero soltanto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] vicino alla casa delprimo e lo spegnimento del cellulare del ricorrente per soli sette minuti in oraastrattamente compatibile con la commissione del delitto (evidentementeprotrattasi per un tempo assai superiore).

Neutri probatoriamente dovrebberoritenersi anche gli acquisti effettuati presso Decathlon (con pagamento tracciabilee concernenti indumenti assai diffusi nella stagione fredda), le ricerche su GoogleMaps (attività comunissima, come la successiva cancellazione della cronologia), lamera compatibilità fisica (riferibile a un numero indeterminato di soggetti) el’accento meridionale con cui si sarebbero espressi i rapinatori (del tutto estraneoall’indagato, nato e vissuto a Roma).2.2.

Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicitàdella motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.Ugualmente incongrue apparirebbero le ragioni poste dai giudici del meritoalla base della prognosi di reiterazione: il violento modus operandi nulladimostrerebbe, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e del correttocomportamento tenuto dal ricorrente dopo la notifica dell’avviso orale; i precedentipenali, solo genericamente richiamati, non ricomprenderebbero altri delitti dirapina a mano armata; la presunta professionalità della condotta sarebbe smentitadai plurimi comportamenti maldestri che, in ipotesi, avrebbero lasciato traccerilevanti poi rinvenute dagli inquirenti.

Inoltre, sarebbero stati completamentetrascurati gli effetti positivi del sereno radicamento territoriale e familiare.2.3.

Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura.Difetterebbe ogni proporzionalità nella misura applicata, giustificata conargomenti stereotipati, laddove, anche tenuto conto della disponibilità dellacompagna a ospitarlo nella propria abitazione, analoga efficacia avrebbe dovutoriconoscersi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.3.

All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come daepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti.2.

Il primo motivo non è consentito, nella parte in cui sollecita un nuovoapprezzamento circa la rilevanza e concludenza dei dati indiziari, e risulta,comunque, infondato in punto di diritto, nei termini di seguito illustrati.2.1.

Il Tribunale del riesame, confermando le conclusioni a cui era giàpervenuto il Giudice per le indagini preliminari, ha proceduto, sulla scortadell’amplissimo compendio indiziario agli atti, prima a ricostruire la dinamica dellarapina e i suoi antefatti (affidamento dei gioielli a [OSCURATO:PERSONA] da parte diDenisa Tusha, in una sorta di informale “conto vendita”; lite tra le due donne – ei rispettivi compagni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – a causa della nonancora avvenuta monetizzazione, con rifiuto della restituzione dei preziosi eminacce in caso di mancato versamento del prezzo; ingresso di tre uomini travisatinell’abitazione delle persone offese, che hanno aperto la porta usando le chiavi,hanno legato e bendato le persone offese, le hanno costrette a rivelare dove eranocustoditi i gioielli e ad aprire la cassaforte e poi si sono impossessati anche di altrioggetti delle vittime, tra cui i cellulari e i notebook) e poi a descrivere la dinamicainvestigativa (gli operanti, nella nottata seguente, sono stati avvisati da Marzulliche la geolocalizzazione del suo cellulare ne aveva evidenziato la posizione attualesotto casa di [OSCURATO:PERSONA]; i due telefoni, avvolti nella carta stagnola presa a casa dellevittime, sono stati rinvenuti all’interno del motociclo dell’indagato, insieme a unpaio di guanti analoghi a quelli utilizzati da uno dei rapinatori; dal telefonino diquest’ultimo è stata immediatamente estratta una copia forense, che ha permessodi rinvenire non solo comunicazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva foto dettagliatedei gioielli, del computer e dell’appartamento delle persone offese, dandoindicazioni sul dove recuperarne una chiave; altri contatti con l’amico [OSCURATO:PERSONA] che i due, materiali esecutori del delitto con un terzo soggetto nonidentificato, si erano incontrati nei pressi dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimoaveva comunicato alla propria compagna che sarebbe stato “in riunione” per ledue ore successive e in effetti per diversi minuti il telefono era stato spento, perpoi essere riacceso al fine di contattare [OSCURATO:PERSONA]; gli indirizzi della casa dellevittime e del luogo di recupero delle chiavi erano stati oggetto di ricercheinformatiche da parte dell’indagato, che, il giorno della rapina, aveva comprato unpassamontagna e dei guanti neri, accessori in effetti utilizzati anche dairapinatori).Tutte le deduzioni difensive, poi reiterate anche in questa sede, sono statepuntualmente disattese con ampio corredo motivazionale, che in generalesottolinea la mancanza di collegamenti delle tesi alternative con la concretaprovvista indiziaria (data anche il legittimo avvalimento della facoltà di nonrispondere), e chiarisce poi come le modalità di rinvenimento dei telefoni e deiguanti siano state descritte solo successivamente in una formale annotazione, surichiesta orale del Pubblico Ministero, ma che il materiale svolgimento delle attivitàinvestigative era stato – ritualmente e per tempo – già compendiato nel verbaledi perquisizione e sequestro; inoltre, la figura di uno dei soggetti raffigurati neifotogrammi della videosorveglianza, interpretati anche grazie al racconto diMarzulli, era conciliabile con la struttura fisica dell’indagato (con analoghecompatibilità per gli altri còrrei).

Il rapinatore che aveva imprecato in napoletanodoveva essere verosimilmente identificato nel terzo concorrente ancora ignoto;non è stato ritenuto decisivo il riferimento a un generico accento meridionale fattosentire dagli altri due.2.2.

L’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hannodeterminato il provvedimento cautelare è stata, pertanto, del tutto adeguata aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dellerisultanze probatorie, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie.L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrentein ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Il controllo dilegittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento delgiudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza deidati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01;Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).In tema di misure cautelari personali, invero, il ricorso per cassazione èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni dellalogica e i principi di diritto (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016,Berlingeri, Rv. 266939-0101).

Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere“all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a unanuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).D’altronde, come correttamente già ricordato dal Tribunale, ai finidell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reatiaddebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondonoagli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudiziofinale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessicriteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022,Tiganciuc, Rv. 284299-02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbullà, Rv.281019-01).2.3.

In punto di diritto, deve solo osservarsi come nessuna compressione deldiritto di difesa e, comunque, nessuna causa di nullità o inutilizzabilità derivino dallasso temporale intercorso tra il rinvenimento della refurtiva e l’annotazione dipolizia giudiziaria e dalla mancata minuziosa specificazione delle modalità direalizzazione della copia forense.2.3.1.

La documentazione dell’attività di indagine è disciplinata diversamentein relazione alle singole tipologie di atti.

In generale, ai sensi dell’art. 357, comma1, cod. proc. pen., la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idoneeai fini delle indagini, anche sommariamente (con il rispetto dei requisiti minimi dicui all’art. 115 disp. att. cod. proc. pen.), tutte le attività svolte, comprese quelledirette alla individuazione delle fonti di prova.

La redazione delle annotazioni, inassenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente (Sez. 5,n. 16929 del 01/02/2023, Autore, Rv. 284654-01).

La lettera d) del secondocomma della medesima disposizione prevede, invece, una diversa e più accuratamodalità di redazione («verbale») per le operazioni di perquisizione e sequestro,oltretutto soggette a rigorosi termini per la convalida, in ragione della loroinvasività rispetto a situazioni costituzionalmente tutelate.2.3.2.

L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è lamemoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile,e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che haintrodotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantirela conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali.

Di conseguenza, né lamancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delleparti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, fermala necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei datioriginali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti – ciò che nel caso di specienon è stato minimamente dedotto (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano,Rv. 282072-01; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477-01; Sez.5, n. 27918 del 28/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281603-01).3.

Il secondo e il terzo motivo risultano parimenti fattuali e, altresì, generici,in quanto fondati su una lettura parziale dell’ordinanza impugnata.3.1.

Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenzecautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di leggeo la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anchequando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).Quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato, l’attualità e laconcretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa conl’attualità e la concretezza delle condotte criminose.

Il pericolo di reiterazione dicui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pertanto, può esserelegittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche serisalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; Sez.2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01), nonché dai criteri stabilitidall’art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, seppure non iltipo di reato o la sua astratta gravità (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013,Scortechini, Rv. 257974-01).Risulta, pertanto, incensurabile in questa sede l’apparato motivazionale chefonda congruamente il pericolo di reiterazione di reati analoghi sulle brutalimodalità commissive (con minaccia di violente rappresaglie anche in caso didenuncia), sulla muscolare professionalità dimostrata nella pianificazione e nellaconduzione dell’azione criminosa (che non equivale a perfetta conoscenza delletecniche di indagine) e sulla personalità antisociale dell’indagato (desumibile dainumerosissimi precedenti della medesima indole e dagli stabili rapporti conpregiudicati).3.2.

Dalle considerazioni che precedono, che escludono completamente unaprevisione di spontanea ottemperanza alle prescrizioni che accompagnano misureautocustodiali, discende anche l’impossibilità di applicare una misuraextramuraria, anche tenuto conto della mancata documentazione relativa aldedotto regolare contesto lavorativo e al mancato effetto deterrente delleprecedenti plurime condanne.4.

Il ricorso, concludendo, deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione inlibertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmenteconfermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Romain data 1° dicembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodiain carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen.2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore,deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza.Il Tribunale si sarebbe limitato a valorizzare «una mera sommatoria dicoincidenze temporali e di inferenze logiche non necessitate», in una valutazioneparcellizzata degli elementi raccolti che non avrebbe tenuto conto delle deduzionidifensive dirette a offrire valide interpretazioni alternative ai diversi elementi diprova. In particolare, la conservazione dei cellulari delle vittime nel bauletto delloscooter dell’indagato confliggerebbe con la sua presunta professionalità ecomunque nulla dimostrerebbe in concreto, in difetto di tracce biologiche opapillari riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA]; chiunque, in effetti, avrebbe potuto depositare itelefoni nel motociclo e la tardività con cui è stata redatta l’annotazione di poliziagiudiziaria sul punto ha impedito ogni utile verifica della difesa. Analogamente,non potrebbero definirsi dirimenti le conversazioni, di contenuto ambiguo, e leimmagini rinvenute sul cellulare del ricorrente, giustificabili anche dal contenziosoesistente tra Tusha e le persone offese; in ogni caso, le modalità di estrazione deidati non sarebbero state adeguatamente precisate, e ciò assumerebbe particolaresignificato in relazione alle chat di Signal, non provenienti direttamentedall’applicazione, «ma da screenshot rinvenuti nella galleria immagini». Del pari,risulterebbero inconsistenti le deduzioni derivanti dai tabulati telefonici, cheevidenzierebbero soltanto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] vicino alla casa delprimo e lo spegnimento del cellulare del ricorrente per soli sette minuti in oraastrattamente compatibile con la commissione del delitto (evidentementeprotrattasi per un tempo assai superiore). Neutri probatoriamente dovrebberoritenersi anche gli acquisti effettuati presso Decathlon (con pagamento tracciabilee concernenti indumenti assai diffusi nella stagione fredda), le ricerche su GoogleMaps (attività comunissima, come la successiva cancellazione della cronologia), lamera compatibilità fisica (riferibile a un numero indeterminato di soggetti) el’accento meridionale con cui si sarebbero espressi i rapinatori (del tutto estraneoall’indagato, nato e vissuto a Roma).2.2. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicitàdella motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.Ugualmente incongrue apparirebbero le ragioni poste dai giudici del meritoalla base della prognosi di reiterazione: il violento modus operandi nulladimostrerebbe, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e del correttocomportamento tenuto dal ricorrente dopo la notifica dell’avviso orale; i precedentipenali, solo genericamente richiamati, non ricomprenderebbero altri delitti dirapina a mano armata; la presunta professionalità della condotta sarebbe smentitadai plurimi comportamenti maldestri che, in ipotesi, avrebbero lasciato traccerilevanti poi rinvenute dagli inquirenti. Inoltre, sarebbero stati completamentetrascurati gli effetti positivi del sereno radicamento territoriale e familiare.2.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura.Difetterebbe ogni proporzionalità nella misura applicata, giustificata conargomenti stereotipati, laddove, anche tenuto conto della disponibilità dellacompagna a ospitarlo nella propria abitazione, analoga efficacia avrebbe dovutoriconoscersi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come daepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti.2. Il primo motivo non è consentito, nella parte in cui sollecita un nuovoapprezzamento circa la rilevanza e concludenza dei dati indiziari, e risulta,comunque, infondato in punto di diritto, nei termini di seguito illustrati.2.1. Il Tribunale del riesame, confermando le conclusioni a cui era giàpervenuto il Giudice per le indagini preliminari, ha proceduto, sulla scortadell’amplissimo compendio indiziario agli atti, prima a ricostruire la dinamica dellarapina e i suoi antefatti (affidamento dei gioielli a [OSCURATO:PERSONA] da parte diDenisa Tusha, in una sorta di informale “conto vendita”; lite tra le due donne – ei rispettivi compagni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – a causa della nonancora avvenuta monetizzazione, con rifiuto della restituzione dei preziosi eminacce in caso di mancato versamento del prezzo; ingresso di tre uomini travisatinell’abitazione delle persone offese, che hanno aperto la porta usando le chiavi,hanno legato e bendato le persone offese, le hanno costrette a rivelare dove eranocustoditi i gioielli e ad aprire la cassaforte e poi si sono impossessati anche di altrioggetti delle vittime, tra cui i cellulari e i notebook) e poi a descrivere la dinamicainvestigativa (gli operanti, nella nottata seguente, sono stati avvisati da Marzulliche la geolocalizzazione del suo cellulare ne aveva evidenziato la posizione attualesotto casa di [OSCURATO:PERSONA]; i due telefoni, avvolti nella carta stagnola presa a casa dellevittime, sono stati rinvenuti all’interno del motociclo dell’indagato, insieme a unpaio di guanti analoghi a quelli utilizzati da uno dei rapinatori; dal telefonino diquest’ultimo è stata immediatamente estratta una copia forense, che ha permessodi rinvenire non solo comunicazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva foto dettagliatedei gioielli, del computer e dell’appartamento delle persone offese, dandoindicazioni sul dove recuperarne una chiave; altri contatti con l’amico [OSCURATO:PERSONA] che i due, materiali esecutori del delitto con un terzo soggetto nonidentificato, si erano incontrati nei pressi dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimoaveva comunicato alla propria compagna che sarebbe stato “in riunione” per ledue ore successive e in effetti per diversi minuti il telefono era stato spento, perpoi essere riacceso al fine di contattare [OSCURATO:PERSONA]; gli indirizzi della casa dellevittime e del luogo di recupero delle chiavi erano stati oggetto di ricercheinformatiche da parte dell’indagato, che, il giorno della rapina, aveva comprato unpassamontagna e dei guanti neri, accessori in effetti utilizzati anche dairapinatori).Tutte le deduzioni difensive, poi reiterate anche in questa sede, sono statepuntualmente disattese con ampio corredo motivazionale, che in generalesottolinea la mancanza di collegamenti delle tesi alternative con la concretaprovvista indiziaria (data anche il legittimo avvalimento della facoltà di nonrispondere), e chiarisce poi come le modalità di rinvenimento dei telefoni e deiguanti siano state descritte solo successivamente in una formale annotazione, surichiesta orale del Pubblico Ministero, ma che il materiale svolgimento delle attivitàinvestigative era stato – ritualmente e per tempo – già compendiato nel verbaledi perquisizione e sequestro; inoltre, la figura di uno dei soggetti raffigurati neifotogrammi della videosorveglianza, interpretati anche grazie al racconto diMarzulli, era conciliabile con la struttura fisica dell’indagato (con analoghecompatibilità per gli altri còrrei). Il rapinatore che aveva imprecato in napoletanodoveva essere verosimilmente identificato nel terzo concorrente ancora ignoto;non è stato ritenuto decisivo il riferimento a un generico accento meridionale fattosentire dagli altri due.2.2. L’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hannodeterminato il provvedimento cautelare è stata, pertanto, del tutto adeguata aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dellerisultanze probatorie, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie.L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrentein ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il controllo dilegittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento delgiudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza deidati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01;Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).In tema di misure cautelari personali, invero, il ricorso per cassazione èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni dellalogica e i principi di diritto (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016,Berlingeri, Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere“all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a unanuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).D’altronde, come correttamente già ricordato dal Tribunale, ai finidell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reatiaddebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondonoagli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudiziofinale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessicriteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022,Tiganciuc, Rv. 284299-02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbullà, Rv.281019-01).2.3. In punto di diritto, deve solo osservarsi come nessuna compressione deldiritto di difesa e, comunque, nessuna causa di nullità o inutilizzabilità derivino dallasso temporale intercorso tra il rinvenimento della refurtiva e l’annotazione dipolizia giudiziaria e dalla mancata minuziosa specificazione delle modalità direalizzazione della copia forense.2.3.1. La documentazione dell’attività di indagine è disciplinata diversamentein relazione alle singole tipologie di atti. In generale, ai sensi dell’art. 357, comma1, cod. proc. pen., la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idoneeai fini delle indagini, anche sommariamente (con il rispetto dei requisiti minimi dicui all’art. 115 disp. att. cod. proc. pen.), tutte le attività svolte, comprese quelledirette alla individuazione delle fonti di prova. La redazione delle annotazioni, inassenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente (Sez. 5,n. 16929 del 01/02/2023, Autore, Rv. 284654-01). La lettera d) del secondocomma della medesima disposizione prevede, invece, una diversa e più accuratamodalità di redazione («verbale») per le operazioni di perquisizione e sequestro,oltretutto soggette a rigorosi termini per la convalida, in ragione della loroinvasività rispetto a situazioni costituzionalmente tutelate.2.3.2. L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è lamemoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile,e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che haintrodotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantirela conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali. Di conseguenza, né lamancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delleparti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, fermala necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei datioriginali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti – ciò che nel caso di specienon è stato minimamente dedotto (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano,Rv. 282072-01; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477-01; Sez.5, n. 27918 del 28/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281603-01).3. Il secondo e il terzo motivo risultano parimenti fattuali e, altresì, generici,in quanto fondati su una lettura parziale dell’ordinanza impugnata.3.1. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenzecautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di leggeo la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anchequando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).Quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato, l’attualità e laconcretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa conl’attualità e la concretezza delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione dicui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pertanto, può esserelegittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche serisalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; Sez.2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01), nonché dai criteri stabilitidall’art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, seppure non iltipo di reato o la sua astratta gravità (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013,Scortechini, Rv. 257974-01).Risulta, pertanto, incensurabile in questa sede l’apparato motivazionale chefonda congruamente il pericolo di reiterazione di reati analoghi sulle brutalimodalità commissive (con minaccia di violente rappresaglie anche in caso didenuncia), sulla muscolare professionalità dimostrata nella pianificazione e nellaconduzione dell’azione criminosa (che non equivale a perfetta conoscenza delletecniche di indagine) e sulla personalità antisociale dell’indagato (desumibile dainumerosissimi precedenti della medesima indole e dagli stabili rapporti conpregiudicati).3.2. Dalle considerazioni che precedono, che escludono completamente unaprevisione di spontanea ottemperanza alle prescrizioni che accompagnano misureautocustodiali, discende anche l’impossibilità di applicare una misuraextramuraria, anche tenuto conto della mancata documentazione relativa aldedotto regolare contesto lavorativo e al mancato effetto deterrente delleprecedenti plurime condanne.4. Il ricorso, concludendo, deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione inlibertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 14812/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris