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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33704/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n.9 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -controricorrente – avverso la sentenza n. 2905 / 1 / 20 14 della Co mmissione tributaria regionale delLazio, depositata in data 8 maggio 20 14 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Tributi-[OSCURATO:PERSONA] bancarie Rilevato che: a seguito di indagini bancarie l’Ufficio accertò nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per l’anno di imposta 2006.

Il ricorso proposto avverso l’atto impositivo venne parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, pur riconoscendo la piena legittimità dell’accertamento, ritenne non applicabili le sanzioni in quanto non ritenne comprovata la totale responsabilità del contribuente in ordine alle firme dei numerosi assegni in oggetto dovendo prestarsi fede alle eccezionidel ricorrente secondo cui il padre, detentore di delega in bianco per le operazioni, abbia utilizzato i conti correnti del figlio per fini personali, facendovi transitare i propri movimenti finanziari.

La decisione, appellata dalla parte privata e dall’Agenzia delle entrate, veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi C.T.R.) la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermava la salvezza degli atti impugnati in prima istanza.

In particolare, il Giudice di appello, nel rigettare il gravame proposto dalla parte privata, rilevava che quest’ultima non aveva fornito la prova contraria, idonea a vincere le presunzioni legali, in relazione ad ogni singolo movimento contestato posto in essere sul conto corrente bancario del quale [OSCURATO:PERSONA] risultava essere unico intestatario, a nulla rilevando la circostanza che il genitore dello stesso fosse munito di delega di firma, mentre nessuna querela di falso era stata presentata per le firme degli assegni e delle distinte di versamento in contanti.

In ordine, invece, alle sanzioni la C.T.R. riformava la decisione di primo grado, sia perché emessa con vizio di ultrapetizione (per non avere il contribuente avanzato alcuna richiesta in ordine all’indebita irrogazione delle sanzioni),sia perché, nel caso in esame, trattavasi di violazioni sostanziali e non sussisteva alcun motivo di incertezza.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] si ha proposto ricorso su settemotivi.

L’Agenzia delle entrate ha resistitocon controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ. , in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame di fatti decisivi e, in particolare, di quelli rinvenibili dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio (la denuncia penale presentata nei confronti del padre, la perizia grafotecnica attestante la falsità delle firme apposte sugli assegni versati sul conto corrente, oltre tutta la documentazione bancaria attestante l’assoluta non riconducibilità delle somme in contestazione a [OSCURATO:PERSONA] bensì al di lui padre) dalla quale risultava che tutte le movimentazioni bancarie contestate erano attribuibili al padre del ricorrente il quale aveva utilizzato il conto corrente del figlio per propri fini personali.

1.1. Il mezzo di impugnazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma. cod.proc.civ. ( applicabile al ricorso in quanto l’atto di appello risulta depositato il 7.11.2013) che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado". (v.Cass. n. 26860 del 18/12/2014).

Nel caso in esame, infatti, sia il primo giudice che il giudice di appello hanno rigettato nel merito il ricorso del contribuente, non ritenendoidonei i mezzi di prova offerti. 2.Con il secondo motivo di ricorso, avanzato in subordine al primo, si denuncia la sentenza impugnata di nullità per violazione dell’art.116, primo comma , cod. proc. civ. per l’omessa valutazione da parte del Giudice di appello degli elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di giudizio. 2.1 Anche tale mezzo di impugnazione è inammissibile alla luce del chiaro e costante insegnamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass.1 marzo 2022 n.6774, id. n. 1229 del 2019) secondo cui In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione .

2.2. Nel caso in esame dalla lettura del motivo di ricorso nessuna di tali censure viene mosse al Giudice di appello al quale si rimprovera, esclusivamente di avere omesso di valutare le risultanze delle prove offerte.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione da parte del Giudice di appello dell’art.2697 cod. c iv . laddove la C.T.R. aveva omesso di considerare la valenza probatoria degli elementi fattuali che erano stati offerti in giudizio.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R., tacendo ogni considerazione sull’importanza probatoria della perizia grafotecnica, della documentazione bancaria e della denuncia presentata dal contribuente contro il padre aveva, di fatto, violato il pr incipio dell’onere della prova ne l processo tributario che impone che sia il Fisco a provare il proprio credito. 3.1 La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha fatto buon governo delle regole in materia di onere probatorio (conformemente a quanto statuito da questa Corte in materia) rilevando come, a fronte della presunzione legale apprestata dall’ordinamento tributario in favore dell’Amministrazione erariale dall’art.32 del d.P.R. n.600 del 1973, il contribuente non fosse riuscito, invece, a fornire idonea prova liberatoria.In tema, questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 34638 del 24/11/2022; id. n . 11696 del 2021 ) è ferma nel ritenere che In tema di accertamenti bancari, l'operatività della presunzione "iuris tantum" prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che venga fornita la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, anche intestato a terzi, il cui onere grava sull'Amministrazione finanziaria, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa creditoria specificandosi (v, tra le altre, Cass. n. 13112 del 30/06/2020)che gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze . 4 Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 32 e 39, primo comma, lett . d) del d.P.R. n.600 del 1973 laddove il Giudice di appello nell’ignorare tutti gli elementi fattuali con valenza probatoria forniti in giudizio aveva condiviso del tutto acriticamente l’operato dell’Ufficio, mentre nessuna evasione di imposta poteva essere imputata al sig.Corsi.4.1 Anche il quarto motivo incorre nella sanzione di inammissibilità.

Sotto l’egida della violazione di legge il ricorrente tenta di sottoporre, inammissibilmente in questa sede, a vaglio critico la valutazione in fatto compiuta dal Giudice di appello il quale, peraltro, come già detto, ha correttamente applicato la normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia. 5.La nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.4 cod. proc. civ., per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art.57 d.lgs. n.546 del 1992 viene dedotta con il quinto motivo di ricorso.

Il ricorrente, in particolare, censura la C.T.R. per avere ritenuto che il primo decidente avesse deciso sulla non debenza delle sanzioni in assenza di domanda e, quindi, incorrendo nel vizio di ultrapetizione laddove, con il ricorso introduttivo, si era impugnato l’avviso di accertamento integralmente, contestando in radice l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] delle operazioni contestate. 6 In subordine al quinto, con il sesto motivo, sulla base della stessa prospettazione, il ricorrente deduce, questa volta in relazione al num.3, primo comma, dell’art.360 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. e dell’art. 57 d . lgs. n.546 del 1992.

7. Infine, con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 cod.proc. civ. la violazione dell’art.5 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Il ricorrente si duole che il Giudice di appello, malgrado il contribuente avesse eccepito, e dimostrato aldilà di ogni ragionevole dubbio,di non avere alcuna responsabilità con riferimento alle contestate operazioni di accreditamento in conto corrente riconducibili esclusivamente al di lui padre, avesse egualmente riconosciuto l’applicabilità delle sanzioni ritenendolo responsabile.8.

I motivi, involgendo, sotto diversi profili, la medesima questione ossia la debenza delle sanzioni, possono trattarsi congiuntamente e sono inammissibili.

8.1. Sono inammissibili il quinto e il sesto motivo perché il passo della sentenza oggetto di censura (nel quale la C.T.R. ha rilevato una ultrapetizione nella pronuncia del primo Giudice) è privo di contenuto e valenza decisori, rimanendo un incidenter laddove la C.T.R. ha, poi , affrontato, nel merito , la questione motivando diffusamente sulle ragioni in fatto e in diritto per le quali le sanzioni erano dovute.

8.2. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile.

Anche con tale mezzo di impugnazione il ricorrente, in realtà, non deduce alcuna violazione di legge da parte della sentenza impugnata (che, peraltro, neppure censura specificatamente in ordine all’esatta o meno applicazione delle norme in materia di sanzioni) ma ripropone, per l’ennesima volta, la sua diversa valutazione dei fatti rimasta, peraltro, indimostrata.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente, soccombente, alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Agenzia delle entrate.

10. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.600,00oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n.9 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -controricorrente – avverso la sentenza n. 2905 / 1 / 20 14 della Co mmissione tributaria regionale delLazio, depositata in data 8 maggio 20 14 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Tributi-[OSCURATO:PERSONA] bancarie Rilevato che: a seguito di indagini bancarie l’Ufficio accertò nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per l’anno di imposta 2006. Il ricorso proposto avverso l’atto impositivo venne parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, pur riconoscendo la piena legittimità dell’accertamento, ritenne non applicabili le sanzioni in quanto non ritenne comprovata la totale responsabilità del contribuente in ordine alle firme dei numerosi assegni in oggetto dovendo prestarsi fede alle eccezionidel ricorrente secondo cui il padre, detentore di delega in bianco per le operazioni, abbia utilizzato i conti correnti del figlio per fini personali, facendovi transitare i propri movimenti finanziari. La decisione, appellata dalla parte privata e dall’Agenzia delle entrate, veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi C.T.R.) la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermava la salvezza degli atti impugnati in prima istanza. In particolare, il Giudice di appello, nel rigettare il gravame proposto dalla parte privata, rilevava che quest’ultima non aveva fornito la prova contraria, idonea a vincere le presunzioni legali, in relazione ad ogni singolo movimento contestato posto in essere sul conto corrente bancario del quale [OSCURATO:PERSONA] risultava essere unico intestatario, a nulla rilevando la circostanza che il genitore dello stesso fosse munito di delega di firma, mentre nessuna querela di falso era stata presentata per le firme degli assegni e delle distinte di versamento in contanti. In ordine, invece, alle sanzioni la C.T.R. riformava la decisione di primo grado, sia perché emessa con vizio di ultrapetizione (per non avere il contribuente avanzato alcuna richiesta in ordine all’indebita irrogazione delle sanzioni),sia perché, nel caso in esame, trattavasi di violazioni sostanziali e non sussisteva alcun motivo di incertezza. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] si ha proposto ricorso su settemotivi. L’Agenzia delle entrate ha resistitocon controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ. , in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame di fatti decisivi e, in particolare, di quelli rinvenibili dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio (la denuncia penale presentata nei confronti del padre, la perizia grafotecnica attestante la falsità delle firme apposte sugli assegni versati sul conto corrente, oltre tutta la documentazione bancaria attestante l’assoluta non riconducibilità delle somme in contestazione a [OSCURATO:PERSONA] bensì al di lui padre) dalla quale risultava che tutte le movimentazioni bancarie contestate erano attribuibili al padre del ricorrente il quale aveva utilizzato il conto corrente del figlio per propri fini personali. 1.1. Il mezzo di impugnazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma. cod.proc.civ. ( applicabile al ricorso in quanto l’atto di appello risulta depositato il 7.11.2013) che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado". (v.Cass. n. 26860 del 18/12/2014). Nel caso in esame, infatti, sia il primo giudice che il giudice di appello hanno rigettato nel merito il ricorso del contribuente, non ritenendoidonei i mezzi di prova offerti. 2.Con il secondo motivo di ricorso, avanzato in subordine al primo, si denuncia la sentenza impugnata di nullità per violazione dell’art.116, primo comma , cod. proc. civ. per l’omessa valutazione da parte del Giudice di appello degli elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di giudizio. 2.1 Anche tale mezzo di impugnazione è inammissibile alla luce del chiaro e costante insegnamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass.1 marzo 2022 n.6774, id. n. 1229 del 2019) secondo cui In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione . 2.2. Nel caso in esame dalla lettura del motivo di ricorso nessuna di tali censure viene mosse al Giudice di appello al quale si rimprovera, esclusivamente di avere omesso di valutare le risultanze delle prove offerte. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione da parte del Giudice di appello dell’art.2697 cod. c iv . laddove la C.T.R. aveva omesso di considerare la valenza probatoria degli elementi fattuali che erano stati offerti in giudizio. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R., tacendo ogni considerazione sull’importanza probatoria della perizia grafotecnica, della documentazione bancaria e della denuncia presentata dal contribuente contro il padre aveva, di fatto, violato il pr incipio dell’onere della prova ne l processo tributario che impone che sia il Fisco a provare il proprio credito. 3.1 La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha fatto buon governo delle regole in materia di onere probatorio (conformemente a quanto statuito da questa Corte in materia) rilevando come, a fronte della presunzione legale apprestata dall’ordinamento tributario in favore dell’Amministrazione erariale dall’art.32 del d.P.R. n.600 del 1973, il contribuente non fosse riuscito, invece, a fornire idonea prova liberatoria.In tema, questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 34638 del 24/11/2022; id. n . 11696 del 2021 ) è ferma nel ritenere che In tema di accertamenti bancari, l'operatività della presunzione "iuris tantum" prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che venga fornita la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, anche intestato a terzi, il cui onere grava sull'Amministrazione finanziaria, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa creditoria specificandosi (v, tra le altre, Cass. n. 13112 del 30/06/2020)che gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze . 4 Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 32 e 39, primo comma, lett . d) del d.P.R. n.600 del 1973 laddove il Giudice di appello nell’ignorare tutti gli elementi fattuali con valenza probatoria forniti in giudizio aveva condiviso del tutto acriticamente l’operato dell’Ufficio, mentre nessuna evasione di imposta poteva essere imputata al sig.Corsi.4.1 Anche il quarto motivo incorre nella sanzione di inammissibilità. Sotto l’egida della violazione di legge il ricorrente tenta di sottoporre, inammissibilmente in questa sede, a vaglio critico la valutazione in fatto compiuta dal Giudice di appello il quale, peraltro, come già detto, ha correttamente applicato la normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia. 5.La nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.4 cod. proc. civ., per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art.57 d.lgs. n.546 del 1992 viene dedotta con il quinto motivo di ricorso. Il ricorrente, in particolare, censura la C.T.R. per avere ritenuto che il primo decidente avesse deciso sulla non debenza delle sanzioni in assenza di domanda e, quindi, incorrendo nel vizio di ultrapetizione laddove, con il ricorso introduttivo, si era impugnato l’avviso di accertamento integralmente, contestando in radice l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] delle operazioni contestate. 6 In subordine al quinto, con il sesto motivo, sulla base della stessa prospettazione, il ricorrente deduce, questa volta in relazione al num.3, primo comma, dell’art.360 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. e dell’art. 57 d . lgs. n.546 del 1992. 7. Infine, con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 cod.proc. civ. la violazione dell’art.5 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il ricorrente si duole che il Giudice di appello, malgrado il contribuente avesse eccepito, e dimostrato aldilà di ogni ragionevole dubbio,di non avere alcuna responsabilità con riferimento alle contestate operazioni di accreditamento in conto corrente riconducibili esclusivamente al di lui padre, avesse egualmente riconosciuto l’applicabilità delle sanzioni ritenendolo responsabile.8. I motivi, involgendo, sotto diversi profili, la medesima questione ossia la debenza delle sanzioni, possono trattarsi congiuntamente e sono inammissibili. 8.1. Sono inammissibili il quinto e il sesto motivo perché il passo della sentenza oggetto di censura (nel quale la C.T.R. ha rilevato una ultrapetizione nella pronuncia del primo Giudice) è privo di contenuto e valenza decisori, rimanendo un incidenter laddove la C.T.R. ha, poi , affrontato, nel merito , la questione motivando diffusamente sulle ragioni in fatto e in diritto per le quali le sanzioni erano dovute. 8.2. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile. Anche con tale mezzo di impugnazione il ricorrente, in realtà, non deduce alcuna violazione di legge da parte della sentenza impugnata (che, peraltro, neppure censura specificatamente in ordine all’esatta o meno applicazione delle norme in materia di sanzioni) ma ripropone, per l’ennesima volta, la sua diversa valutazione dei fatti rimasta, peraltro, indimostrata. 9. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente, soccombente, alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Agenzia delle entrate. 10. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigettail ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.600,00oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que
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