CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 08149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTELOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 11576/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Oggetto: operazionisoggettiva- menteinesistenti dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio delprof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Liegi n. 32; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ia Regionale della To- scanan.1916/29/15 depositata il 2 novembre 2015, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal con- siglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] della Toscana, accoglieva par- zialmente sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate che l’ap- pelloincidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] attiva nel commercio di autoveicoli, pro- postiavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Luccan.133/5/12 la quale, previa riunione, aveva accolto i distinti ri- corsi introduttivi proposti dal contribuente. Essi avevano ad oggetto treavvisi di accertament o relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, emessi aseguito di verifica fiscale e redazione di p.v.c., nel quadro di opera- zionioggettivamente e soggettivamente inesistenti, con i quali l’Agen- ziadelle entrate contestava al contribuente un maggiore imponibile ai finiIRPEF e IRAP e l’indebita detrazione di IVA, oltre accessori. 2.In particolare, il giudice di prime cure preliminarmente respingeva l’eccezionedi inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art.12, co. 7, della L. n.212/2000 e, nel merito, accoglieva i ricorsi aventiad oggetto i menzionati avvisi, ritenendo le operazioni intratte- nute dalla ditta del contribuente effettivamente svolte, sia sotto il puntodi vista oggettivo che soggettivo, valutando a tal fine dirimente l’intervenutarichiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero pressoil Tribunale di Lucca nei confronti del ricorrente per il reato di utilizzodi fatture per operazioni inesistenti. 3.Il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieval’appello principale dell’Ufficio limitatamente alle annualità 2006e 2007, ritenendo le operazioni contestate inesistenti e imputabili alcontribuente la mancanza di diligenza per non aver acquisito suffi- cientiinformazioni sulle ditte fornitri ci, risultate cartiere e prive della minimastruttura imprenditoriale. Di contro, la sentenza di appello ac- coglieval’appello incidentale di parte contribuente per l’anno 2005 con ilquale veniva contestato il mancato rispetto del termine dilatorio di sessantagiorni ai sensi dell’art. 12, co. 7, della L. 212/2000. 4.Avverso la sentenza propone ricorso il contribuente, affidato a tre motivi,cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Daultimo il contribuente deposita istanza di estinzione del g iudizio per intervenutacessazione della materia del contendere a seguito di defi- nizioneagevolata ex art.6 d.l. 193/2016, convertito con modificazioni inlegge n.225/2016. Consideratoche: 5.Con il p rimo motivo di ricorso, parte ricorrente prospetta, in re la- zioneall’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., che la motivazione resa dalla CTR sia meramente apparente, in violazione degli artt. 1 comma2, 36 comma 2 n.4, 61 d.lgs. n.546/92, 112, 132 comma 2 n.4cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1 11 commi 6 e 7 Cost.. 6.In particolare, non sarebbe specificato in motivazione sulla scorta di quali concrete avvisaglie il contribuente avrebbe dovuto dubitare dell’esistenzadelle operazioni; su quali elementi specifici si fonderebbe il richiamato “serio quadro indiziario” elaborato dall’Ufficio; in cosa consisterebbe la documentazione la cui regolarità non sarebbe suffi- cientea provare l’esistenza delle operazioni; per quali ragioni le giu- stificazioniaddotte dal contribuente siano insufficienti a provare la sua buonafede e la sua inconsapevolezza circa l’inesistenza delle fornitrici e,dunque, la relativa partecipazione alla frode dell’IVA intracomunita- ria. 7.Con il secondo motivo di ricorso - ai sensi dell ’ art. 360, comma l, n. 5cod. proc. civ. - parte ricorrente denuncia che la CTR abbia omesso diesaminare fatti storici gi à oggetto di discussione e aventi carattere decisivocirca l ’ estraneit à e l ’ incolpevole inconsapevolezza del contri- buentedi partecipare a frodi carosello. 8.A tal riguardo, l’A genzia controricorrente solleva due eccezioni di inammissibilità,la prima ritiene che la ricorrente con il mezzo di im- pugnazione in disamina si sarebbe limitata a riproporre argomenta- zionigià svolte nei precedenti gradi di giudizio e la seconda deduce cheil motivo sia affetto da difetto di autosufficienza. 9.Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente ritiene - ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - che la sentenza impugnata sia viziatada violazione di legge, ed in particolare degli articoli 2697, 2727 e2729, comma 1 cod. civ., in relazione agli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, artt. 17 e ss. della direttiva del Consiglio n. 77/388/CE e artt.168 ss. della direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE, nonché dei principigenerali di n eutralità dell’imposta sul valore aggiunto, di ap- prezzamentodelle prove da parte del giudice e dei principi della giuri- sprudenzanazionale e comunitaria circa l’onere della prova in materia difatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 10. Il co ntribuente, con memoria depositata in data 11.1.2023 ante- riormenteall’adunanza camerale, ha reso noto di essersi avvalsa della definizione agevolata dei ruoli di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016 e deduceinoltre di aver interamente versato gli importi dovuti a seguito delladomanda di definizione agevolata, allegando alla memoria copia dipagamenti. 11.Ritenuto opportuno che l’Agenzia prenda posizione in ordine al con- tenutodella memoria da ultimo depositata dal contribuente, al fine di verificarenel contraddittorio se la materia del contenere sia c