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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20171/2026

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e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controCOMUNE di CASTELFORTE, in persona del Sindaco in carica;- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO,Sezione staccata di LATINA, n. 4599/18/2019, depositata in data23/07/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12giugno 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2011 che l’Agenzia delleentrate emise nei confronti del Comune di Castelforte per il recuperoNumero registro generale 8407/2020Numero sezionale 4925/2026Numero di raccolta generale 20171/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell'IVA dovuta sul pagamento degli oneri derivanti dai mutui in corso,stipulati dallo stesso Comune con la Cassa depositi e prestiti, effettuatodall'ente gestore del servizio idrico, [OSCURATO:SOCIETA]1.1.

Invero, in attuazione della legge n. 36 del 1994, il Comune diCastelforte, tramite l'[OSCURATO:PERSONA] n. 4 [OSCURATO:PERSONA](AT04) di appartenenza, aveva affidato la gestione del servizio idricointegrato alla [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva assunto il ruolo di gestore, conConvenzione stipulata in data 2 agosto 2002 successivamente sostituita dauno schema di convenzione approvato nel 2011.1.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva previsto, in particolare, la cessione in uso daparte del Comune all'Ente gestore delle infrastrutture e dei beni relativi alservizio idrico e il rimborso da parte del gestore delle passività per i mutuipregressi stipulati dal Comune in relazione agli impianti.1.3.

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ritenendo il pagamento di queglioneri rilevante ai fini IVA, emise l’avviso di accertamento impugnato dalComune che contestò la natura di corrispettivo del pagamento dei ratei dimutuo che sosteneva costituire mera cessione di denaro, esente da IVA.2. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Latinaaccolse il ricorso e l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate vennerigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che, conla sentenza in epigrafe indicata, ha escluso un rapporto sinallagmatico trala cessione in uso degli impianti e l'obbligo di pagamento dei ratei di mutuo,posto che l'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, che aveva sostituito l'art. 12della legge n. 36 del 1994, aveva espressamente definito come gratuita laconcessione d'uso delle infrastrutture.

Secondo i giudici d'appello, l'accollodei ratei di mutuo costituiva un atto interno che non modificava l'originariaobbligazione, la quale restava in capo al Comune, e il pagamento delle ratecostituiva mera cessione di denaro estranea dal campo dell'IVA secondoquanto stabilito dall'art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972.3.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un motivo cui replica l’intimato con controricorso.Numero registro generale 8407/2020Numero sezionale 4925/2026Numero di raccolta generale 20171/2026Data pubblicazione 16/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006,per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'accollo delle rate diammortamento del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti alComune di Castelforte per la concessione in uso della rete idrica allaAcqualatina s.p.a. non costituisse corrispettivo assoggettabile ad IVA.2.

Il motivo è fondato alla stregua del consolidato orientamento diquesta corte di legittimità secondo cui, in tema di IVA, l'accollo (interno)delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comuneper investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestoredel servizio idrico integrato in forza della convenzione di gestione stipulataex artt. 11 della l. n. 36 del 1994 e 12 della l. reg.

Lazio n. 6 del 1996(vigenti "ratione temporis"), ha natura di corrispettivo per la prestazione diun servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto,soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del1972 (Cass. n. 39055/2021; in senso analogo le successive argomentatesentenze di questa Corte n. 5330/2023 e n. 13936/2023).2.1.

Ancor più recentemente Cass. n. 18198/2025 ha precisato che, intema di IVA, l'accollo interno delle passività pregresse per l'ammortamentodei mutui accesi dal Comune per investimenti relativi a impianti e opereconcessi in uso al gestore del servizio idrico integrato riveste natura dicorrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attivitàimprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13,comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, salvo che, da una ricostruzione inconcreto degli assetti finanziari stabiliti nella convenzione di gestione, nonemerga che di tali passività si era già tenuto conto al momento delladeterminazione degli oneri finanziari addebitati al concessionario.2.2.

In buona sostanza, secondo tale pronuncia, ai fini delladeterminazione della natura di corrispettivo dell’accollo delle passivitàNumero registro generale 8407/2020Numero sezionale 4925/2026Numero di raccolta generale 20171/2026Data pubblicazione 16/06/2026pregresse, deve aversi riguardo ad una complessiva ricostruzione, inconcreto, degli assetti finanziari discendenti dalla convenzione, ondeverificare se gli oneri finanziari addossati al concessionario già tenganoconto, o meno, di siffatte passività: ciò perché un’autonoma considerazionedelle passività pregresse in termini di corrispettivo presuppone, di converso,che le stesse non siano già considerate, espressamente o meno (ancorchépur sempre in ragione di atti, precontrattuali o più latamente prodromici,obiettivamente verificabili), nella dinamica della determinazioneconvenzionale degli oneri finanziari addossati al concessionario; invero, intanto le passività pregresse sono suscettibili di essere inquadrate comecorrispettivo in quanto la tariffa concessoria di per sé non tenga già contodel vantaggio che il corrispettivo per le passività pregresse, perciò tassabile,è inteso a remunerare.3.

Il motivo va pertanto accolto e la sentenza impugnata, che non si ètributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame e per laregolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 12 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controCOMUNE di CASTELFORTE, in persona del Sindaco in carica;- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO,Sezione staccata di LATINA, n. 4599/18/2019, depositata in data23/07/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12giugno 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2011 che l’Agenzia delleentrate emise nei confronti del Comune di Castelforte per il recuperoNumero registro generale 8407/2020Numero sezionale 4925/2026Numero di raccolta generale 20171/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell'IVA dovuta sul pagamento degli oneri derivanti dai mutui in corso,stipulati dallo stesso Comune con la Cassa depositi e prestiti, effettuatodall'ente gestore del servizio idrico, [OSCURATO:SOCIETA]1.1. Invero, in attuazione della legge n. 36 del 1994, il Comune diCastelforte, tramite l'[OSCURATO:PERSONA] n. 4 [OSCURATO:PERSONA](AT04) di appartenenza, aveva affidato la gestione del servizio idricointegrato alla [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva assunto il ruolo di gestore, conConvenzione stipulata in data 2 agosto 2002 successivamente sostituita dauno schema di convenzione approvato nel 2011.1.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva previsto, in particolare, la cessione in uso daparte del Comune all'Ente gestore delle infrastrutture e dei beni relativi alservizio idrico e il rimborso da parte del gestore delle passività per i mutuipregressi stipulati dal Comune in relazione agli impianti.1.3. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ritenendo il pagamento di queglioneri rilevante ai fini IVA, emise l’avviso di accertamento impugnato dalComune che contestò la natura di corrispettivo del pagamento dei ratei dimutuo che sosteneva costituire mera cessione di denaro, esente da IVA.2. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Latinaaccolse il ricorso e l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate vennerigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che, conla sentenza in epigrafe indicata, ha escluso un rapporto sinallagmatico trala cessione in uso degli impianti e l'obbligo di pagamento dei ratei di mutuo,posto che l'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, che aveva sostituito l'art. 12della legge n. 36 del 1994, aveva espressamente definito come gratuita laconcessione d'uso delle infrastrutture. Secondo i giudici d'appello, l'accollodei ratei di mutuo costituiva un atto interno che non modificava l'originariaobbligazione, la quale restava in capo al Comune, e il pagamento delle ratecostituiva mera cessione di denaro estranea dal campo dell'IVA secondoquanto stabilito dall'art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972.3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un motivo cui replica l’intimato con controricorso.Numero registro generale 8407/2020Numero sezionale 4925/2026Numero di raccolta generale 20171/2026Data pubblicazione 16/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006,per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'accollo delle rate diammortamento del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti alComune di Castelforte per la concessione in uso della rete idrica allaAcqualatina s.p.a. non costituisse corrispettivo assoggettabile ad IVA.2. Il motivo è fondato alla stregua del consolidato orientamento diquesta corte di legittimità secondo cui, in tema di IVA, l'accollo (interno)delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comuneper investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestoredel servizio idrico integrato in forza della convenzione di gestione stipulataex artt. 11 della l. n. 36 del 1994 e 12 della l. reg. Lazio n. 6 del 1996(vigenti "ratione temporis"), ha natura di corrispettivo per la prestazione diun servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto,soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del1972 (Cass. n. 39055/2021; in senso analogo le successive argomentatesentenze di questa Corte n. 5330/2023 e n. 13936/2023).2.1. Ancor più recentemente Cass. n. 18198/2025 ha precisato che, intema di IVA, l'accollo interno delle passività pregresse per l'ammortamentodei mutui accesi dal Comune per investimenti relativi a impianti e opereconcessi in uso al gestore del servizio idrico integrato riveste natura dicorrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attivitàimprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13,comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, salvo che, da una ricostruzione inconcreto degli assetti finanziari stabiliti nella convenzione di gestione, nonemerga che di tali passività si era già tenuto conto al momento delladeterminazione degli oneri finanziari addebitati al concessionario.2.2. In buona sostanza, secondo tale pronuncia, ai fini delladeterminazione della natura di corrispettivo dell’accollo delle passivitàNumero registro generale 8407/2020Numero sezionale 4925/2026Numero di raccolta generale 20171/2026Data pubblicazione 16/06/2026pregresse, deve aversi riguardo ad una complessiva ricostruzione, inconcreto, degli assetti finanziari discendenti dalla convenzione, ondeverificare se gli oneri finanziari addossati al concessionario già tenganoconto, o meno, di siffatte passività: ciò perché un’autonoma considerazionedelle passività pregresse in termini di corrispettivo presuppone, di converso,che le stesse non siano già considerate, espressamente o meno (ancorchépur sempre in ragione di atti, precontrattuali o più latamente prodromici,obiettivamente verificabili), nella dinamica della determinazioneconvenzionale degli oneri finanziari addossati al concessionario; invero, intanto le passività pregresse sono suscettibili di essere inquadrate comecorrispettivo in quanto la tariffa concessoria di per sé non tenga già contodel vantaggio che il corrispettivo per le passività pregresse, perciò tassabile,è inteso a remunerare.3. Il motivo va pertanto accolto e la sentenza impugnata, che non si ètributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame e per laregolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 12 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]