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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 19102/2026

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bunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso,udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 29/10/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione digiudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale è stata applicata aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltreai gravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) e b) cod.proc. pen. in relazione al reato di tentata estorsione continuata aggravata(art. 628 comma 3nn.1 e 3, 416-bis.1., 99 comma 2, cod. pen.) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ai dannidiSalvatore [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] da agosto 2024 al 20 febbraio 2025,avente per oggetto, in sintesi, plurime minacce volte ad impedire a [OSCURATO:PERSONA] di acquisire e diavviare la nuova gestione del distributore di carburante [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del precedentegestore [OSCURATO:PERSONA], nonché a costringere [OSCURATO:PERSONA] al versamento della somma di120.000,00 euro per assentire l’apertura dell’impianto.2.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, affidandolo a quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc.pen., 56 e 629 commi 1 e 2 cod. pen., 192 commi 2 e 3 cod. proc. pen.

In particolare,assume la difesa che il giudizio di gravità indiziaria appare fondato esclusivamente sulledichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], di cui si censura la valutazione diacritica adesione alla versione dei fatti resa della p.o. nonostante plurimi elementi che,secondo la difesa, ne minano la credibilità.

Nel dettaglio, si sarebbe omesso di considerarel’esistenza di un interesse personale del [OSCURATO:PERSONA] nel contenzioso civile tra il Vezzana e lasocietà EG Italia ed il suo coinvolgimento anche economico in virtù delle clausole contrattualiche legavano la buona riuscita dell'operazione commerciale di acquisizione dell’impiantoEsso agli esiti giudiziali della causa intentata da [OSCURATO:PERSONA] contro la EG Italia in seguito allarisoluzione del contratto di comodato; infatti, il contratto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la EG Italias.p.a. prevedeva una clausola risolutiva espressa in caso di esito del contenzioso civilefavorevole al [OSCURATO:PERSONA]; tale conflitto di interesse avrebbe imposto una valutazioneparticolarmente rigorosa delle dichiarazioni della persona offesa, omessa invece daltribunale.

Analoga carenza motivazionale viene lamentata in relazione al contenutodell’intercettazione telefonica (progr. 1087 del 20/12/2024 Rit 2704/24), che rivelerebbe una“strategia” concordata tra Bolchini, dirigente della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest’ultimodice “..comunque, se poi vi servono man mano nel tempo tutte le situazioni con la Questura,me lo dite vi giro, quelli che mi hanno staccato le telecamere, tutte queste cose, se vipossono servire per la causa, me lo dite”.

Minerebbero il giudizio di attendibilità della p.o.[OSCURATO:PERSONA], anche omissioni e le contraddizioni nella ricostruzione del fatto, individuabilinell’avere inizialmente citato la famiglia Audino, quale referente territoriale a cui rendereconto della gestione dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel successivo verbale del30/01/2025 si fa riferimento soltanto all’interesse, di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA],“smentendo la causale mafiosa della presunta richiesta estorsiva” (p.5 ricorso): osserva ladifesa che su tale punto decisivo il tribunale, per conciliare le due versioni, con motivazioneillogica, ritiene plausibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto sovrapporre nel ricordo quanto appresopoco prima dall’ignoto latore della minaccia (mettersi “a posto con gli Audino”) presso ildistributore Agip sito in via Missori (da lui già gestito), con quanto più tardi appreso nel corsodell'incontro presso l'impianto [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA], ossia che gli interessati fosseroPostorino e [OSCURATO:PERSONA]; si censura anche l’omessa motivazione del tribunale sulle dichiarazionidel teste [OSCURATO:PERSONA], escusso dalla difesa in sede di indagini difensive, secondo il qualeera stata la stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] al fine diparlare con lui dell’acquisizione del distributore.Sarebbe poi illogica, secondo la difesa, anche la valutazione degli elementierroneamente indicati nell’ordinanza quali riscontri al narrato della p.o.; la conversazionetelefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultima sembra raccontare almarito l'intenzione di boicottare la gestione del [OSCURATO:PERSONA], inducendo gli utenti a non farebenzina presso l'impianto da lui gestito; intenzione alla quale il marito risponde in manieraperentoria di farsi gli affari suoi; le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (dirigente di EG Italia), ilquale riferisce di non avere partecipato all’incontro nell’agosto 2024, e di avere saputo soloda [OSCURATO:PERSONA] che era stata avanzata una richiesta di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA]; unasserito inseguimento in macchina della p.o. ad opera di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe statosmentito dal sistema di videosorveglianza; l’occupazione dell’area antistante il distributore daparte di [OSCURATO:PERSONA] con un chiosco, che tuttavia, sarebbe stata preesistente e, quindi, senzaintenti ostruzionistici.2.2.

Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629 e 393cod. pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto.

In particolare, sul punto la difesaosserva quanto segue: il tribunale del riesame ha escluso l’invocata riqualificazione del fattonel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, affermando erroneamenteche [OSCURATO:PERSONA] “non risulta vantare alcun diritto azionabile in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],bensì, al più, nei confronti di diverso soggetto quale la società [OSCURATO:PERSONA]”; è pacifico edocumentato che [OSCURATO:PERSONA] vantasse una pretesa creditoria nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], oggetto di un contenzioso civile; [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo gestore, è parte di uncontratto la cui esistenza dipendeva dall'esito di quel contenzioso e quindi era il soggettoche, in quel momento, rappresentava di fatto gli interessi della società sul territorio.2.3.

Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza delleaggravanti di cui all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen. e 416.bis 1, cod. pen.; motivazionecarente, illogica e basata su congetture.

Assume la difesa che, in punto aggravante delmetodo e dell'agevolazione mafiosa, il tribunale, come già il G.i.p., ha valorizzato unacircostanza inesistente, ossia la necessità di “mettersi a posto” con il referente mafiosolocale, ossia la famiglia Audino (prospetta sia dai due soggetti ignoti sia subito dopo dagliindagati nell’agosto 2024), che la stessa persona offesa avrebbe smentito nella versionedella vicenda fornita nella successiva denuncia del 30 gennaio 2025, laddove ha riferito,invece, che, nei mesi precedenti era stato avvicinato da un soggetto il quale l’aveva avvisatoche l'impianto [OSCURATO:PERSONA] interessava a [OSCURATO:PERSONA], cognato del precedente titolare [OSCURATO:PERSONA],consigliandogli di non prenderlo, senza riferimenti ad una cosca ‘ndranghetistica locale,come dimostrerebbe anche l'espressione usata nella denuncia del 30/01/2025 dalla stessap.o., ossia “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sentono i padroni della zona”, espressiva di unconvincimento personale sfornito di riscontri fattuali; l’intento degli indagati [OSCURATO:PERSONA] ePostorino, pertanto, sarebbe stato quello di tutelare un investimento meramentepersonale.

Parimenti, appare carente la motivazione la ritenuta sussistenzadell'aggravante di cui all'art 628, comma 3 n. 3 cod. pen. che presuppone l'appartenenzaconto che il precedente valorizzato si riferisce a condotte partecipative mafiose risalenti al2008 e che nessun valore attualizzante assumono le generiche dichiarazioni deicollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla ‘ndrangheta locale.

Infine,si censura la ritenuta configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite (art. 628 co. 3n. 1, cod. pen.), assumendo che è stata affermata soltanto sulla base della versione resa daMelissari, ignorando le versioni alternative e le contraddizioni emerse.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. artt. 274 lett. a) e c), 275, co. 3 e 275 bis cod.proc. pen., in ordine alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, nonchéall’adeguatezza della misura applicata.

Nel dettaglio, si osserva che il Tribunale del riesameha omesso di considerare circostanze fattuali decisive che depongono per la mancanza disono esaurite tra ottobre e novembre 2024; le condotte positive dell’indagato, che in data 20febbraio 2025 l'indagato ha spontaneamente smontato il chiosco per la vendita di prodottiortofrutticoli, allontanandosi definitivamente dall'area adiacente al distributore in questione; lacessazione delle condotte dopo il novembre 2024, riferita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ecomunque l’assenza di intimidazioni o pressioni dopo la ripresa dell'attività del distributoreavvenuta nel gennaio 2025.

Si censura la carenza di motivazione anche sull’attualità delpericolo di inquinamento probatorio, a fronte di una piattaforma indiziaria ormai solidamenteacquisita e, quindi, difficilmente condizionabile dall'azione dell'indagato, essendo anche statonotificato l'avviso ex art 415 bis cod. proc. pen.

Parimenti, si censura la carenza dimotivazione sull’adeguatezza della sola misura cautelare massima, ai sensi dell’art. 275comma 3, cod. proc. pen., in contraddizione con il dato positivo dell'assenza di condottemotivazione sull’inidoneità della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari con dispositivoelettronico di controllo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici, reiterativi ecomunque manifestamente infondati, affrontati e risolti dal Tribunale del riesame conmotivazione esaustiva, non illogica e giuridicamente corretta.2.

Ritiene il Collegio - in ragione della natura delle doglianze proposte - di doverechiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale.

In primo luogo, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelaripersonali, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovverola manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e iprincipi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione deifatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez.

F, n. 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).

Si è efficacemente affermato che «il controllo dilogicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibileprocedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diversoesame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025,Valente, non mass.).

Nel caso di specie, il ricorrente, reiterando in larga parte leargomentazioni proposte in sede di riesame, ha offerto una lettura alternativa degli elementiprobatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di unaricostruzione precisa della vicenda contenuta nell’ordinanza impugnata.2.1.

E’ d’uopo ricordare anche il principio affermato dalla costante giurisprudenza diquesta Corte, secondo il quale, in tema di dichiarazioni della persona offesa, il giudice dimerito deve effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva dellastessa, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza lanecessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc.pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214 – 01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 – 01; Sez. 5, n.12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.275312 – 01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489 – 01).

Va anche ribaditoche «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questionedi fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice enon può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni» (così Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente vds.Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01), circostanza insussistente nel caso dispecie.3.

Tanto premesso, va detto che il primo motivo di ricorso, avente per oggettol’attendibilità della p.o., ancorché formulato sotto il profilo della violazione di legge e dellamancanza di motivazione, di fatto è volto ad ottenere, in questa sede, una non consentitalettura alternativa di risultanze investigative già esaminate dal giudice della cautela, il quale,confrontandosi direttamente con le doglianze difensive proposte in sede di riesame e senzaincorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanzedi indagine, riconducendolo correttamente allo schema legale dell’estorsione tentata, conconseguente esclusione della meno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprieragioni.

L’ordinanza impugnata ha puntualmente analizzato le dichiarazioni rese dallapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] (titolare di impianto di carburanti Agip in via Missori, ilquale stava assumendo la gestione anche dell’impianto [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] 27), che hafornito una versione dei fatti precisa e dettagliata, descrivendo a più riprese gli episodi in cuisi è estrinsecata l'azione estorsiva. [OSCURATO:PERSONA], dapprima mediante spontanee dichiarazioni,nell’ottobre 2024, datando il fatto alla fine del mese di agosto, e poi in due distinte denunce esuccessive escussioni in sede di s.i.t. il 22/11/2024, il 26/11/2025 e il 30/01/2025, ha resodichiarazioni ritenute dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame intrinsecamente attendibili esupportate da plurimi e pregnanti riscontri documentali e dichiarativi illustrati alle pp. 6-9 e11-17 dell’ordinanza impugnata: conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dirigente “[OSCURATO:PERSONA]” epresente ai primi due episodi narrati dalla p.o., ossia la visita nell’agosto 2024 di un soggettoche gli intimava di “mettersi a posto con quelli della zona” con esplicito riferimento allafamiglia Audino e all’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del distributore e la visitanello stesso giorno dei due indagati, i quali ribadivano “questa è zona nostra”), dalle qualiemergono il timore dei due interlocutori per atti ritorsivi da parte degli indagati e la confermadei soprusi da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva occupato lo spazio antistante all’impianto conun banco per la vendita di ortofrutta e utilizzava indebitamente il magazzino dell’impianto;dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale confermava che, mentre si trovava presso ildistributore insieme a [OSCURATO:PERSONA], costui era stato raggiunto da soggetti con cui si eraappartato a parlare e, subito dopo, gli aveva riferito delle pretese anche economicheaccampate da questi, quali soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA], per la gestione dell’impianto, nonchédelle successive pressioni subite a tal fine; immagini acquisite dalle telecamere divideosorveglianza che ritraggono la costante presenza, per mesi, di [OSCURATO:PERSONA] con il suopunto vendita ambulante presso l'impianto e l'utilizzo da parte sua delle pertinenze dellostesso, accertati e documentati dalla p.g.; conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, nelle qualisi parla della richiesta di “mazzette” per la gestione dell’impianto, facendo anche il nome diVazzana (all’epoca delle conversazioni ancora taciuto agli investigatori); conversazionitelefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA], dalle qualiemerge la volontà di intralciare l'attività di [OSCURATO:PERSONA] presso il distributore anche allontanandoi potenziali clienti che si fossero fermati per fare rifornimento di carburante; identificazionefotografica degli indagati da parte di [OSCURATO:PERSONA].

A supporto della censurata attendibilità dellapersona offesa, il Tribunale del riesame, conformemente al G.ip., ha ulteriormente chiarito, inmodo convincente e non illogico, che la stessa non è scalfita dall’inziale reticenza nel riferirel’identità dei propri estorsori, poi individuati nei due indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo lastessa spiegabile alla luce del contesto criminale di provenienza degli indagati stessi nelterritorio reggino e in particolare la loro appartenenza, o comunque vicinanza, alla coscaAudino, famiglia storicamente e notoriamente di peso ‘ndranghetistico ed egemone nellazona, inglobante anche la via in cui si trovava l’impianto in questione (p. 15-16 ordinanza).4.

Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, ricostruita lavicenda nei termini riportati nell’ordinanza genetica e nel provvedimento impugnato, del tuttocorrettamente il Tribunale del riesame ha ritenuto integrato, sul piano della gravità indiziaria,il delitto di tentata estorsione realizzato dall’odierno ricorrente in concorso con il coindagatoVazzana, reputando infondata la richiesta difensiva di riqualificazione nella fattispecie deldelitto di ragion fattasi.

Le circostanze descritte nel provvedimento impugnato danno conto diuna condotta inequivocabilmente minacciosa messa in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volta adottenere il soddisfacimento di una pretesa ingiusta e, come tale, sussumibile nell’alveo dellafattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen., anziché in quella di esercizio arbitrario delleproprie ragioni.

Il Tribunale del riesame ha infatti dato conto che la pretesa di non assumerela gestione dell’impianto di via [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in alternativa, di versare la somma di120.000,00 euro era così arbitraria e sfornita di fondamento giuridico da essere, infatti,esercitata in base ad una pretesa “signoria mafiosa” sulla zona.

Correttamente, poi, ilTribunale del riesame ha escluso l’incidenza, ai fini dell’invocata riqualificazione, dellapendenza di un contenzioso giudiziario tra [OSCURATO:PERSONA] e la EG Italia - avente ad oggetto larisoluzione del precedente rapporto di gestione dell'impianto in capo a [OSCURATO:PERSONA] - e dellaspecifica clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di comodato stipulato tra Melissarie la Eg Italia per il caso di soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] nella causa pendente.

A tal fine, iltribunale ha evidenziando l’alterità del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la EG Italia, oggetto di giudiziocivile in corso tra i due, rispetto al quale ha sottolineato l’estranea della posizione diMelissari, quale vittima della sequenza di condotte minacciose poste in essere dagli indagati,desumendone, del tutto logicamente, la consapevolezza dell’ingiustizia della pretesa in capoagli indagati, collegata proprio all’impossibilità di fare valere giudizialmente nei confronti diMelissari alcuna delle pretese azionate nel giudizio verso la EG Italia (pp. 17-18 ordinanzaimpugnata).A tanto deve aggiungersi che l’applicazione dei principi enunziati dalle Sez.

U. "Filardo"impone di escludere la riconducibilità dei fatti nell’alveo del delitto ex art. 393 cod. pen.anche in ragione delle modalità plurisoggettive di esercizio della asserita pretesa.

IlTribunale del riesame, sul piano oggettivo e soggettivo del dolo del reato di tentataestorsione, ha bene delineato la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con giudiziofattuale non rivalutabile in questa sede, fornendo compiuta motivazione con riferimento allamateriale condotta minacciosa messa in atto in concertazione dai due indagati con il precisoscopo di impedire a [OSCURATO:PERSONA] la gestione dell’impianto di loro interesse (pp.12-16 ordinanza).Il Tribunale del riesame ha pertanto fatto buon governo dei principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte, la quale ha autorevolmente precisato, in tema di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, che il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si differenziano tra loro, non per lamaterialità del fatto, bensì in relazione essenzialmente all'elemento psicologico: nel primo,l'agente mira al conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta edarbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovverodi soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;nel secondo, invece, la condotta è connotata dall’intento di conseguire un profitto nella pienaconsapevolezza della sua ingiustizia.

Si è anche precisato che la pretesa arbitrariamenteconcreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso checiò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quelloprivato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto dellapretesa gli possa competere giuridicamente (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo e altri,Rv. 280027–01, in motivazione; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883–03; Sez. 2, n.46288 del 28/6/2016, Rv. 268362–01).

Inoltre, il già richiamato arresto nomofilattico (S.

Uniteproprio e il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire uncontributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità.Nella specie, posto che il preteso diritto sull’impianto farebbe esclusivamente capo alVazzana, il ricorrente - al di là della generica asserzione di essersi limitato a “perorare leragioni del cognato”, neanche corrispondente ai fatti accertati non ha spiegato le ragioni delsuo coinvolgimento nella pretesa esautorazione di [OSCURATO:PERSONA] dall’impianto ovveronell’esazione della somma di euro 120.000,00 euro e le risultanze processuali, per comeillustrate dalle conformi ordinanze cautelari, denotano la stretta cointeressenza rispetto alcoattivo adempimento della vittima, che mina in radice la possibilità di ricondurre la vicendaalla più lieve fattispecie del delitto di ragion fattasi.5.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso con il quale si deduconola violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen., nella duplice declinazione del “metodo mafioso” e “dell’agevolazionemafiosa”, e all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3) (l’essere stata la violenza ominaccia posta in essere da persona che fa parte dell’associazione mafiosa), entrambeconcordemente riconosciute sia dal G.i.p. sia dal collegio cautelare.5.1.

E’ d’uopo preliminarmente richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza diquesta Corte in tema di aggravante del c.d. metodo mafioso secondo cui, ai fini della suaconfigurazione, è sufficiente una condotta connotata dal ricorso a modalità che evochino laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppureostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazionee conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi lavittima in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficacerispetto a quella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando allamente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincoloassociativo (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione;successivamente Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del15/05/2024, Loliva, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723).Si è anche stabilito che, in tema di estorsione, la circostanza aggravante dellacommissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiedeche tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato - nellaspecie al coindagato [OSCURATO:PERSONA] - trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attienealla qualità personale del colpevole (v., ex multis, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025,Arapi, Rv. 287482-04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365-01).5.2.

Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione incensurabile, pienamenteesaustiva e conforme ai principi richiamati (pp. 18-21), ha inserito l’episodio di cui si tratta inun più ampio contesto mafioso ben noto nel territorio, ricordando che il coindagato DiegoPostorino è già stato condannato con sentenza definitiva (il 14/07/2009) per associazionemafiosa e che la sua perdurante ed attuale intraneità alla ‘ndrangheta, cosca di SanGiovanni, è stata confermata da recenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, oltrea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pp. 20-21 dell’ordinanza).

Della caratura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avevasubito avuto contezza (a fronte dell’intimazione “ti devi sistemare con quelli della zona” conla specificazione che la persona interessata era [OSCURATO:PERSONA], poco dopo presentatosicon [OSCURATO:PERSONA], ribadendo “questa è zona nostra” con riferimento al luogo dove insisteva ildistributore preteso), tanto che, per il forte timore, in un primo momento non denunciava ifatti (sporgeva la prima denuncia ad ottobre 2024 per fatti avvenuti ad agosto 2024) e poi,anche successivamente, evitava di fare i nomi degli indagati, cedendo solo a seguito dellareiterazione dei soprusi, tra i quali il fattivo ostacolo dell’attività del distributore da parte diVazzana, mediante l’abusiva occupazione del suolo antistante e l’utilizzo delle pertinenzedell’impianto, trovandosi a fronteggiare un vero e proprio condizionamento, quale forma diespressione dell’agire mafioso (p. 18 ordinanza), con la prospettazione di ripercussioniimportanti (come annunciato da Vazzani, se non avesse aperto lui quell’impianto, non loavrebbe aperto nessuno: “se non apro ieu l’impiantu savi a perdiri”).

Il descritto contesto èstato correttamente rimarcato nell’ordinanza del collegio cautelare per affermare lasussistenza, nella specie, della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nelle duedeclinazioni del “metodo mafioso” e della “agevolazione mafiosa”.

La prima, in quantoriferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed èvalutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodomafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n.5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini,Rv. 271103 – 01).

La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolospecifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che però nonpresuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodaliziocriminoso; l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare unvantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti,inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche dicui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita rientri tra le possibiliutilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione delsoggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez.U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01).

Ebbene, le modalitàdella condotta tenuta dagli indagati sono state tali da «incutere nella vittima il timore di uncoinvolgimento del gruppo criminale e non del solo agente uti singuli» (così Sez. 2, n. 15724del 27/03/2025, Trovato, Rv. 287947 – 02), ovvero da «creare nella vittima la peculiarecondizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare leistanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso» (Sez. 2,n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01).

Come detto in precedenza, Melissariera a conoscenza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalle dichiarazioni reseda diversi collaboratori di giustizia, riportate nell’ordinanza impugnata (pagg. 20-21),sull’esistenza nella zona della locale di ‘ndrangheta ancora attiva e impegnata a difendere leproprie prerogative mafiose nell’area di pertinenza, come quella in cui insisteva l’impianto inquestione.

La difesa, nel prospettare un interesse meramente personale degli indagati allagestione dell’impianto, non si confronta con tale apparato motivazionale, in linea con iprincipi di diritto sopra richiamati e aderente alle risultanze investigative.

Del tutto generica è,poi, la censura sulla ricorrenza, pacifica, dell’aggravante delle più persone riunite, formulatacon riferimento alla non credibilità della versione del fatto resa dalla persona offesa.6.

Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si deducevizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità in relazione agli artt. 274 lett. a) e c)e 275, comma 3, e 275 bis cod. proc. pen. con riferimento agli elementi dedotti dalla difesacomprovanti il superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari e di inidoneità di misure diverse da quella carceraria.

Il collegio della cautela haaffermato, con motivazione non illogica e non apparente, l’assenza di elementi idonei asuperare tale presunzione, richiamando la rilevante gravità del fatto per il contesto dicriminalità organizzata in cui l’azione estorsiva si colloca, nonché la caratura criminale delcoindagato [OSCURATO:PERSONA] (p. 23 ordinanza) con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha operato insinergia con modalità tipicamente mafiose, unitamente anche ad altri soggetti rimasti allostato ignoti.

Contrariamente a quanto dedotto, la motivazione utilizzata dal Tribunale anchenel prescegliere il massimo presidio cautelare non risulta affatto apodittica o apparente,fondandosi sulla valutazione della concreta inidoneità, nella specie, di misure meno afflittive(compresi gli arresti domiciliari con controllo elettronico).

A fronte di tali valutazioni, la difesaindica, peraltro in modo generico e senza specifiche argomentazioni, elementi inidonei adincidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura applicata,quali il fattore del tempo trascorso di circa un anno tra i fatti commessi, cessati nell’agosto2024 (secondo l’ordinanza invece protrattisi fino a febbraio 2025), e l’applicazione dellamisura cautelare, che, in quanto tale, non assume rilevanza, nonché l’allontanamentodall’area adiacente al distributore, avendo [OSCURATO:PERSONA] smontato il chiosco per la vendita diprodotti ortofrutticoli, oltre all’astratta non corruttibilità del materiale probatorio.7.

All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione delcodice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma1-bis del citato articolo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso,udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29/10/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione digiudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale è stata applicata aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltreai gravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) e b) cod.proc. pen. in relazione al reato di tentata estorsione continuata aggravata(art. 628 comma 3nn.1 e 3, 416-bis.1., 99 comma 2, cod. pen.) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ai dannidiSalvatore [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] da agosto 2024 al 20 febbraio 2025,avente per oggetto, in sintesi, plurime minacce volte ad impedire a [OSCURATO:PERSONA] di acquisire e diavviare la nuova gestione del distributore di carburante [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del precedentegestore [OSCURATO:PERSONA], nonché a costringere [OSCURATO:PERSONA] al versamento della somma di120.000,00 euro per assentire l’apertura dell’impianto.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, affidandolo a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc.pen., 56 e 629 commi 1 e 2 cod. pen., 192 commi 2 e 3 cod. proc. pen. In particolare,assume la difesa che il giudizio di gravità indiziaria appare fondato esclusivamente sulledichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], di cui si censura la valutazione diacritica adesione alla versione dei fatti resa della p.o. nonostante plurimi elementi che,secondo la difesa, ne minano la credibilità. Nel dettaglio, si sarebbe omesso di considerarel’esistenza di un interesse personale del [OSCURATO:PERSONA] nel contenzioso civile tra il Vezzana e lasocietà EG Italia ed il suo coinvolgimento anche economico in virtù delle clausole contrattualiche legavano la buona riuscita dell'operazione commerciale di acquisizione dell’impiantoEsso agli esiti giudiziali della causa intentata da [OSCURATO:PERSONA] contro la EG Italia in seguito allarisoluzione del contratto di comodato; infatti, il contratto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la EG Italias.p.a. prevedeva una clausola risolutiva espressa in caso di esito del contenzioso civilefavorevole al [OSCURATO:PERSONA]; tale conflitto di interesse avrebbe imposto una valutazioneparticolarmente rigorosa delle dichiarazioni della persona offesa, omessa invece daltribunale. Analoga carenza motivazionale viene lamentata in relazione al contenutodell’intercettazione telefonica (progr. 1087 del 20/12/2024 Rit 2704/24), che rivelerebbe una“strategia” concordata tra Bolchini, dirigente della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest’ultimodice “..comunque, se poi vi servono man mano nel tempo tutte le situazioni con la Questura,me lo dite vi giro, quelli che mi hanno staccato le telecamere, tutte queste cose, se vipossono servire per la causa, me lo dite”. Minerebbero il giudizio di attendibilità della p.o.[OSCURATO:PERSONA], anche omissioni e le contraddizioni nella ricostruzione del fatto, individuabilinell’avere inizialmente citato la famiglia Audino, quale referente territoriale a cui rendereconto della gestione dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel successivo verbale del30/01/2025 si fa riferimento soltanto all’interesse, di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA],“smentendo la causale mafiosa della presunta richiesta estorsiva” (p.5 ricorso): osserva ladifesa che su tale punto decisivo il tribunale, per conciliare le due versioni, con motivazioneillogica, ritiene plausibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto sovrapporre nel ricordo quanto appresopoco prima dall’ignoto latore della minaccia (mettersi “a posto con gli Audino”) presso ildistributore Agip sito in via Missori (da lui già gestito), con quanto più tardi appreso nel corsodell'incontro presso l'impianto [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA], ossia che gli interessati fosseroPostorino e [OSCURATO:PERSONA]; si censura anche l’omessa motivazione del tribunale sulle dichiarazionidel teste [OSCURATO:PERSONA], escusso dalla difesa in sede di indagini difensive, secondo il qualeera stata la stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] al fine diparlare con lui dell’acquisizione del distributore.Sarebbe poi illogica, secondo la difesa, anche la valutazione degli elementierroneamente indicati nell’ordinanza quali riscontri al narrato della p.o.; la conversazionetelefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultima sembra raccontare almarito l'intenzione di boicottare la gestione del [OSCURATO:PERSONA], inducendo gli utenti a non farebenzina presso l'impianto da lui gestito; intenzione alla quale il marito risponde in manieraperentoria di farsi gli affari suoi; le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (dirigente di EG Italia), ilquale riferisce di non avere partecipato all’incontro nell’agosto 2024, e di avere saputo soloda [OSCURATO:PERSONA] che era stata avanzata una richiesta di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA]; unasserito inseguimento in macchina della p.o. ad opera di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe statosmentito dal sistema di videosorveglianza; l’occupazione dell’area antistante il distributore daparte di [OSCURATO:PERSONA] con un chiosco, che tuttavia, sarebbe stata preesistente e, quindi, senzaintenti ostruzionistici.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629 e 393cod. pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto. In particolare, sul punto la difesaosserva quanto segue: il tribunale del riesame ha escluso l’invocata riqualificazione del fattonel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, affermando erroneamenteche [OSCURATO:PERSONA] “non risulta vantare alcun diritto azionabile in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],bensì, al più, nei confronti di diverso soggetto quale la società [OSCURATO:PERSONA]”; è pacifico edocumentato che [OSCURATO:PERSONA] vantasse una pretesa creditoria nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], oggetto di un contenzioso civile; [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo gestore, è parte di uncontratto la cui esistenza dipendeva dall'esito di quel contenzioso e quindi era il soggettoche, in quel momento, rappresentava di fatto gli interessi della società sul territorio.2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza delleaggravanti di cui all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen. e 416.bis 1, cod. pen.; motivazionecarente, illogica e basata su congetture. Assume la difesa che, in punto aggravante delmetodo e dell'agevolazione mafiosa, il tribunale, come già il G.i.p., ha valorizzato unacircostanza inesistente, ossia la necessità di “mettersi a posto” con il referente mafiosolocale, ossia la famiglia Audino (prospetta sia dai due soggetti ignoti sia subito dopo dagliindagati nell’agosto 2024), che la stessa persona offesa avrebbe smentito nella versionedella vicenda fornita nella successiva denuncia del 30 gennaio 2025, laddove ha riferito,invece, che, nei mesi precedenti era stato avvicinato da un soggetto il quale l’aveva avvisatoche l'impianto [OSCURATO:PERSONA] interessava a [OSCURATO:PERSONA], cognato del precedente titolare [OSCURATO:PERSONA],consigliandogli di non prenderlo, senza riferimenti ad una cosca ‘ndranghetistica locale,come dimostrerebbe anche l'espressione usata nella denuncia del 30/01/2025 dalla stessap.o., ossia “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sentono i padroni della zona”, espressiva di unconvincimento personale sfornito di riscontri fattuali; l’intento degli indagati [OSCURATO:PERSONA] ePostorino, pertanto, sarebbe stato quello di tutelare un investimento meramentepersonale. Parimenti, appare carente la motivazione la ritenuta sussistenzadell'aggravante di cui all'art 628, comma 3 n. 3 cod. pen. che presuppone l'appartenenzaconto che il precedente valorizzato si riferisce a condotte partecipative mafiose risalenti al2008 e che nessun valore attualizzante assumono le generiche dichiarazioni deicollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla ‘ndrangheta locale. Infine,si censura la ritenuta configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite (art. 628 co. 3n. 1, cod. pen.), assumendo che è stata affermata soltanto sulla base della versione resa daMelissari, ignorando le versioni alternative e le contraddizioni emerse.2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. artt. 274 lett. a) e c), 275, co. 3 e 275 bis cod.proc. pen., in ordine alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, nonchéall’adeguatezza della misura applicata. Nel dettaglio, si osserva che il Tribunale del riesameha omesso di considerare circostanze fattuali decisive che depongono per la mancanza disono esaurite tra ottobre e novembre 2024; le condotte positive dell’indagato, che in data 20febbraio 2025 l'indagato ha spontaneamente smontato il chiosco per la vendita di prodottiortofrutticoli, allontanandosi definitivamente dall'area adiacente al distributore in questione; lacessazione delle condotte dopo il novembre 2024, riferita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ecomunque l’assenza di intimidazioni o pressioni dopo la ripresa dell'attività del distributoreavvenuta nel gennaio 2025. Si censura la carenza di motivazione anche sull’attualità delpericolo di inquinamento probatorio, a fronte di una piattaforma indiziaria ormai solidamenteacquisita e, quindi, difficilmente condizionabile dall'azione dell'indagato, essendo anche statonotificato l'avviso ex art 415 bis cod. proc. pen. Parimenti, si censura la carenza dimotivazione sull’adeguatezza della sola misura cautelare massima, ai sensi dell’art. 275comma 3, cod. proc. pen., in contraddizione con il dato positivo dell'assenza di condottemotivazione sull’inidoneità della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari con dispositivoelettronico di controllo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici, reiterativi ecomunque manifestamente infondati, affrontati e risolti dal Tribunale del riesame conmotivazione esaustiva, non illogica e giuridicamente corretta.2. Ritiene il Collegio - in ragione della natura delle doglianze proposte - di doverechiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale. In primo luogo, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelaripersonali, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovverola manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e iprincipi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione deifatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez. F, n. 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Si è efficacemente affermato che «il controllo dilogicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibileprocedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diversoesame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025,Valente, non mass.). Nel caso di specie, il ricorrente, reiterando in larga parte leargomentazioni proposte in sede di riesame, ha offerto una lettura alternativa degli elementiprobatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di unaricostruzione precisa della vicenda contenuta nell’ordinanza impugnata.2.1. E’ d’uopo ricordare anche il principio affermato dalla costante giurisprudenza diquesta Corte, secondo il quale, in tema di dichiarazioni della persona offesa, il giudice dimerito deve effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva dellastessa, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza lanecessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc.pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214 – 01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 – 01; Sez. 5, n.12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.275312 – 01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489 – 01). Va anche ribaditoche «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questionedi fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice enon può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente vds.Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01), circostanza insussistente nel caso dispecie.3. Tanto premesso, va detto che il primo motivo di ricorso, avente per oggettol’attendibilità della p.o., ancorché formulato sotto il profilo della violazione di legge e dellamancanza di motivazione, di fatto è volto ad ottenere, in questa sede, una non consentitalettura alternativa di risultanze investigative già esaminate dal giudice della cautela, il quale,confrontandosi direttamente con le doglianze difensive proposte in sede di riesame e senzaincorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanzedi indagine, riconducendolo correttamente allo schema legale dell’estorsione tentata, conconseguente esclusione della meno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprieragioni. L’ordinanza impugnata ha puntualmente analizzato le dichiarazioni rese dallapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] (titolare di impianto di carburanti Agip in via Missori, ilquale stava assumendo la gestione anche dell’impianto [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] 27), che hafornito una versione dei fatti precisa e dettagliata, descrivendo a più riprese gli episodi in cuisi è estrinsecata l'azione estorsiva. [OSCURATO:PERSONA], dapprima mediante spontanee dichiarazioni,nell’ottobre 2024, datando il fatto alla fine del mese di agosto, e poi in due distinte denunce esuccessive escussioni in sede di s.i.t. il 22/11/2024, il 26/11/2025 e il 30/01/2025, ha resodichiarazioni ritenute dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame intrinsecamente attendibili esupportate da plurimi e pregnanti riscontri documentali e dichiarativi illustrati alle pp. 6-9 e11-17 dell’ordinanza impugnata: conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dirigente “[OSCURATO:PERSONA]” epresente ai primi due episodi narrati dalla p.o., ossia la visita nell’agosto 2024 di un soggettoche gli intimava di “mettersi a posto con quelli della zona” con esplicito riferimento allafamiglia Audino e all’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del distributore e la visitanello stesso giorno dei due indagati, i quali ribadivano “questa è zona nostra”), dalle qualiemergono il timore dei due interlocutori per atti ritorsivi da parte degli indagati e la confermadei soprusi da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva occupato lo spazio antistante all’impianto conun banco per la vendita di ortofrutta e utilizzava indebitamente il magazzino dell’impianto;dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale confermava che, mentre si trovava presso ildistributore insieme a [OSCURATO:PERSONA], costui era stato raggiunto da soggetti con cui si eraappartato a parlare e, subito dopo, gli aveva riferito delle pretese anche economicheaccampate da questi, quali soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA], per la gestione dell’impianto, nonchédelle successive pressioni subite a tal fine; immagini acquisite dalle telecamere divideosorveglianza che ritraggono la costante presenza, per mesi, di [OSCURATO:PERSONA] con il suopunto vendita ambulante presso l'impianto e l'utilizzo da parte sua delle pertinenze dellostesso, accertati e documentati dalla p.g.; conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, nelle qualisi parla della richiesta di “mazzette” per la gestione dell’impianto, facendo anche il nome diVazzana (all’epoca delle conversazioni ancora taciuto agli investigatori); conversazionitelefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA], dalle qualiemerge la volontà di intralciare l'attività di [OSCURATO:PERSONA] presso il distributore anche allontanandoi potenziali clienti che si fossero fermati per fare rifornimento di carburante; identificazionefotografica degli indagati da parte di [OSCURATO:PERSONA]. A supporto della censurata attendibilità dellapersona offesa, il Tribunale del riesame, conformemente al G.ip., ha ulteriormente chiarito, inmodo convincente e non illogico, che la stessa non è scalfita dall’inziale reticenza nel riferirel’identità dei propri estorsori, poi individuati nei due indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo lastessa spiegabile alla luce del contesto criminale di provenienza degli indagati stessi nelterritorio reggino e in particolare la loro appartenenza, o comunque vicinanza, alla coscaAudino, famiglia storicamente e notoriamente di peso ‘ndranghetistico ed egemone nellazona, inglobante anche la via in cui si trovava l’impianto in questione (p. 15-16 ordinanza).4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Ed invero, ricostruita lavicenda nei termini riportati nell’ordinanza genetica e nel provvedimento impugnato, del tuttocorrettamente il Tribunale del riesame ha ritenuto integrato, sul piano della gravità indiziaria,il delitto di tentata estorsione realizzato dall’odierno ricorrente in concorso con il coindagatoVazzana, reputando infondata la richiesta difensiva di riqualificazione nella fattispecie deldelitto di ragion fattasi. Le circostanze descritte nel provvedimento impugnato danno conto diuna condotta inequivocabilmente minacciosa messa in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volta adottenere il soddisfacimento di una pretesa ingiusta e, come tale, sussumibile nell’alveo dellafattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen., anziché in quella di esercizio arbitrario delleproprie ragioni. Il Tribunale del riesame ha infatti dato conto che la pretesa di non assumerela gestione dell’impianto di via [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in alternativa, di versare la somma di120.000,00 euro era così arbitraria e sfornita di fondamento giuridico da essere, infatti,esercitata in base ad una pretesa “signoria mafiosa” sulla zona. Correttamente, poi, ilTribunale del riesame ha escluso l’incidenza, ai fini dell’invocata riqualificazione, dellapendenza di un contenzioso giudiziario tra [OSCURATO:PERSONA] e la EG Italia - avente ad oggetto larisoluzione del precedente rapporto di gestione dell'impianto in capo a [OSCURATO:PERSONA] - e dellaspecifica clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di comodato stipulato tra Melissarie la Eg Italia per il caso di soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] nella causa pendente. A tal fine, iltribunale ha evidenziando l’alterità del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la EG Italia, oggetto di giudiziocivile in corso tra i due, rispetto al quale ha sottolineato l’estranea della posizione diMelissari, quale vittima della sequenza di condotte minacciose poste in essere dagli indagati,desumendone, del tutto logicamente, la consapevolezza dell’ingiustizia della pretesa in capoagli indagati, collegata proprio all’impossibilità di fare valere giudizialmente nei confronti diMelissari alcuna delle pretese azionate nel giudizio verso la EG Italia (pp. 17-18 ordinanzaimpugnata).A tanto deve aggiungersi che l’applicazione dei principi enunziati dalle Sez. U. "Filardo"impone di escludere la riconducibilità dei fatti nell’alveo del delitto ex art. 393 cod. pen.anche in ragione delle modalità plurisoggettive di esercizio della asserita pretesa. IlTribunale del riesame, sul piano oggettivo e soggettivo del dolo del reato di tentataestorsione, ha bene delineato la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con giudiziofattuale non rivalutabile in questa sede, fornendo compiuta motivazione con riferimento allamateriale condotta minacciosa messa in atto in concertazione dai due indagati con il precisoscopo di impedire a [OSCURATO:PERSONA] la gestione dell’impianto di loro interesse (pp.12-16 ordinanza).Il Tribunale del riesame ha pertanto fatto buon governo dei principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte, la quale ha autorevolmente precisato, in tema di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, che il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si differenziano tra loro, non per lamaterialità del fatto, bensì in relazione essenzialmente all'elemento psicologico: nel primo,l'agente mira al conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta edarbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovverodi soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;nel secondo, invece, la condotta è connotata dall’intento di conseguire un profitto nella pienaconsapevolezza della sua ingiustizia. Si è anche precisato che la pretesa arbitrariamenteconcreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso checiò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quelloprivato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto dellapretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo e altri,Rv. 280027–01, in motivazione; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883–03; Sez. 2, n.46288 del 28/6/2016, Rv. 268362–01). Inoltre, il già richiamato arresto nomofilattico (S. Uniteproprio e il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire uncontributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità.Nella specie, posto che il preteso diritto sull’impianto farebbe esclusivamente capo alVazzana, il ricorrente - al di là della generica asserzione di essersi limitato a “perorare leragioni del cognato”, neanche corrispondente ai fatti accertati non ha spiegato le ragioni delsuo coinvolgimento nella pretesa esautorazione di [OSCURATO:PERSONA] dall’impianto ovveronell’esazione della somma di euro 120.000,00 euro e le risultanze processuali, per comeillustrate dalle conformi ordinanze cautelari, denotano la stretta cointeressenza rispetto alcoattivo adempimento della vittima, che mina in radice la possibilità di ricondurre la vicendaalla più lieve fattispecie del delitto di ragion fattasi.5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso con il quale si deduconola violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen., nella duplice declinazione del “metodo mafioso” e “dell’agevolazionemafiosa”, e all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3) (l’essere stata la violenza ominaccia posta in essere da persona che fa parte dell’associazione mafiosa), entrambeconcordemente riconosciute sia dal G.i.p. sia dal collegio cautelare.5.1. E’ d’uopo preliminarmente richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza diquesta Corte in tema di aggravante del c.d. metodo mafioso secondo cui, ai fini della suaconfigurazione, è sufficiente una condotta connotata dal ricorso a modalità che evochino laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppureostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazionee conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi lavittima in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficacerispetto a quella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando allamente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincoloassociativo (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione;successivamente Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del15/05/2024, Loliva, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723).Si è anche stabilito che, in tema di estorsione, la circostanza aggravante dellacommissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiedeche tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato - nellaspecie al coindagato [OSCURATO:PERSONA] - trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attienealla qualità personale del colpevole (v., ex multis, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025,Arapi, Rv. 287482-04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365-01).5.2. Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione incensurabile, pienamenteesaustiva e conforme ai principi richiamati (pp. 18-21), ha inserito l’episodio di cui si tratta inun più ampio contesto mafioso ben noto nel territorio, ricordando che il coindagato DiegoPostorino è già stato condannato con sentenza definitiva (il 14/07/2009) per associazionemafiosa e che la sua perdurante ed attuale intraneità alla ‘ndrangheta, cosca di SanGiovanni, è stata confermata da recenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, oltrea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pp. 20-21 dell’ordinanza). Della caratura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avevasubito avuto contezza (a fronte dell’intimazione “ti devi sistemare con quelli della zona” conla specificazione che la persona interessata era [OSCURATO:PERSONA], poco dopo presentatosicon [OSCURATO:PERSONA], ribadendo “questa è zona nostra” con riferimento al luogo dove insisteva ildistributore preteso), tanto che, per il forte timore, in un primo momento non denunciava ifatti (sporgeva la prima denuncia ad ottobre 2024 per fatti avvenuti ad agosto 2024) e poi,anche successivamente, evitava di fare i nomi degli indagati, cedendo solo a seguito dellareiterazione dei soprusi, tra i quali il fattivo ostacolo dell’attività del distributore da parte diVazzana, mediante l’abusiva occupazione del suolo antistante e l’utilizzo delle pertinenzedell’impianto, trovandosi a fronteggiare un vero e proprio condizionamento, quale forma diespressione dell’agire mafioso (p. 18 ordinanza), con la prospettazione di ripercussioniimportanti (come annunciato da Vazzani, se non avesse aperto lui quell’impianto, non loavrebbe aperto nessuno: “se non apro ieu l’impiantu savi a perdiri”). Il descritto contesto èstato correttamente rimarcato nell’ordinanza del collegio cautelare per affermare lasussistenza, nella specie, della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nelle duedeclinazioni del “metodo mafioso” e della “agevolazione mafiosa”. La prima, in quantoriferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed èvalutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodomafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n.5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini,Rv. 271103 – 01). La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolospecifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che però nonpresuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodaliziocriminoso; l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare unvantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti,inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche dicui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita rientri tra le possibiliutilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione delsoggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez.U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01). Ebbene, le modalitàdella condotta tenuta dagli indagati sono state tali da «incutere nella vittima il timore di uncoinvolgimento del gruppo criminale e non del solo agente uti singuli» (così Sez. 2, n. 15724del 27/03/2025, Trovato, Rv. 287947 – 02), ovvero da «creare nella vittima la peculiarecondizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare leistanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso» (Sez. 2,n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01). Come detto in precedenza, Melissariera a conoscenza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalle dichiarazioni reseda diversi collaboratori di giustizia, riportate nell’ordinanza impugnata (pagg. 20-21),sull’esistenza nella zona della locale di ‘ndrangheta ancora attiva e impegnata a difendere leproprie prerogative mafiose nell’area di pertinenza, come quella in cui insisteva l’impianto inquestione. La difesa, nel prospettare un interesse meramente personale degli indagati allagestione dell’impianto, non si confronta con tale apparato motivazionale, in linea con iprincipi di diritto sopra richiamati e aderente alle risultanze investigative. Del tutto generica è,poi, la censura sulla ricorrenza, pacifica, dell’aggravante delle più persone riunite, formulatacon riferimento alla non credibilità della versione del fatto resa dalla persona offesa.6. Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si deducevizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità in relazione agli artt. 274 lett. a) e c)e 275, comma 3, e 275 bis cod. proc. pen. con riferimento agli elementi dedotti dalla difesacomprovanti il superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari e di inidoneità di misure diverse da quella carceraria. Il collegio della cautela haaffermato, con motivazione non illogica e non apparente, l’assenza di elementi idonei asuperare tale presunzione, richiamando la rilevante gravità del fatto per il contesto dicriminalità organizzata in cui l’azione estorsiva si colloca, nonché la caratura criminale delcoindagato [OSCURATO:PERSONA] (p. 23 ordinanza) con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha operato insinergia con modalità tipicamente mafiose, unitamente anche ad altri soggetti rimasti allostato ignoti. Contrariamente a quanto dedotto, la motivazione utilizzata dal Tribunale anchenel prescegliere il massimo presidio cautelare non risulta affatto apodittica o apparente,fondandosi sulla valutazione della concreta inidoneità, nella specie, di misure meno afflittive(compresi gli arresti domiciliari con controllo elettronico). A fronte di tali valutazioni, la difesaindica, peraltro in modo generico e senza specifiche argomentazioni, elementi inidonei adincidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura applicata,quali il fattore del tempo trascorso di circa un anno tra i fatti commessi, cessati nell’agosto2024 (secondo l’ordinanza invece protrattisi fino a febbraio 2025), e l’applicazione dellamisura cautelare, che, in quanto tale, non assume rilevanza, nonché l’allontanamentodall’area adiacente al distributore, avendo [OSCURATO:PERSONA] smontato il chiosco per la vendita diprodotti ortofrutticoli, oltre all’astratta non corruttibilità del materiale probatorio.7. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione delcodice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma1-bis del citato articolo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19102/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris