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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2025

Cassazione n. 10544/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26868/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 441-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 1714/2022, depositata il 01/09/2022 e notificata il 14/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Caserta pe proporre opposizione avverso la fattura n. 4676, ruolo idrico 2016/2017, notificatale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada, gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, deducendo la prescrizione del credito ai sensi e per gli effetti della l. n. 205/2017 e successive modificazioni.

Con sentenza n. 1714/2022, depositata il 1°/09/2022 e notificata il 14/09/2022, il Giudice di Pace di Caserta accoglieva la domanda attorea e dichiarava non dovuto l’importo di euro 233,00 di cui alla fattura oggetto di causa.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non svolge attività difensiva in questa sede.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

In vista della Camera di consiglio del 26/09/2024 il Comune ricorrente aveva depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il Comune denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quoapplicato la prescrizione biennale, malamente applicando alla fattispecie per cui è causa l’art. 1, comma 10, della l. n. 205/2017.

Il ricorso è inammissibile.

L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v.

Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769).

Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione si giustifica oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento in forza dell’art.360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo commadell'art. 339 c.p.c. (v.

Cass. 28/1/2025, n. 2035; Cass. 18/12/2024, n. 35311; Cass.20/11/2024, n. 29840; Cass. 11/11/2024, n. 29080; Cass.7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748; Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469).

Va d’altro canto osservato che là dove si trattasse di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è evincibile dagli atti di causa), l’inammissibilità discenderebbe dal trattarsi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ. appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v.

Cass. 7/7/2017, n. 18658). 2) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, in favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26868/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 441-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 1714/2022, depositata il 01/09/2022 e notificata il 14/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Caserta pe proporre opposizione avverso la fattura n. 4676, ruolo idrico 2016/2017, notificatale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada, gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, deducendo la prescrizione del credito ai sensi e per gli effetti della l. n. 205/2017 e successive modificazioni. Con sentenza n. 1714/2022, depositata il 1°/09/2022 e notificata il 14/09/2022, il Giudice di Pace di Caserta accoglieva la domanda attorea e dichiarava non dovuto l’importo di euro 233,00 di cui alla fattura oggetto di causa. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non svolge attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. In vista della Camera di consiglio del 26/09/2024 il Comune ricorrente aveva depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il Comune denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quoapplicato la prescrizione biennale, malamente applicando alla fattispecie per cui è causa l’art. 1, comma 10, della l. n. 205/2017. Il ricorso è inammissibile. L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769). Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione si giustifica oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento in forza dell’art.360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo commadell'art. 339 c.p.c. (v. Cass. 28/1/2025, n. 2035; Cass. 18/12/2024, n. 35311; Cass.20/11/2024, n. 29840; Cass. 11/11/2024, n. 29080; Cass.7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748; Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469). Va d’altro canto osservato che là dove si trattasse di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è evincibile dagli atti di causa), l’inammissibilità discenderebbe dal trattarsi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ. appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/7/2017, n. 18658). 2) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, in favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di
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