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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31692/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Salerno ha confermato la P-N sentenza del 22 marzo 2019 del Giudice di pace di yìco Equense; che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che il motivo di ricorso dell'imputata, con il quale ella contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e della mancata assunzione di una prova decisiva, è inammissibile, essendo il ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Salerno ha confermato la P-N sentenza del 22 marzo 2019 del Giudice di pace di yìco Equense; che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che il motivo di ricorso dell'imputata, con il quale ella contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e della mancata assunzione di una prova decisiva, è inammissibile, essendo il ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 31692/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris