CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14374/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Cagliari, via Dante 32 elettivamente domiciliata; - controricorrente- avverso la sentenza n. 68/2016 della Corte d’Appello di Cagliari, depositata il 25.3.2016, N.R.G. 12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.3.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14374/2016 Numero sezionale 839/2022 Numero di raccolta generale 18130/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 1. la Corte d’Appello di Cagliari, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha condannato l’Università degli Studi di Cagliari al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 277.202,70 in ragione dei rapporti di lettorato e poi quale collaboratrice esperta linguistica (CEL), intercorsi tra le parti e riqualificati dal Tribunale di Cagliari, con sentenza resa in altro giudizio e passata in giudicato, come un unitario rapporto di lavoro, a titolo di ricercatrice confermata a tempo definito, dal 1989 al 2009, con condanna dell’Università alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive; la Corte d‘Appello riteneva in sostanza che quel giudicato rendesse il rapporto insensibile all’evoluzione normativa dei rapporti di lettorato e di CEL e che dunque alla ricorrente spettassero gli interi emolumenti previsti per il ricercatore a tempo definito, per tutto il periodo di causa; 2. la sentenza è stata impugnata dall’Università con un unico motivo, resistito da controricorso della Kolf; la controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico articolato motivo di ricorso l’Università afferma la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2909 c.c., sul presupposto che la sentenza passata in giudicato di cui aveva fatto applicazione la Corte territoriale avesse riconosciuto l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione della normativa di cui al d.l. 2/2004 fin dalla stipulazione del primo contratto e per l’intera durata del rapporto, ma senza prendere posizione sul come F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14374/2016 Numero sezionale 839/2022 sarebbe stato applicato il criterio della retribuzione così individuato Numero di raccolta generale 18130/2022Data pubblicazione 06/06/2022 e quindi sul quantum, anche perché questo aspetto non era stato oggetto di alcuna domanda e delibazione del corso del precedente giudizio intercorso tra le parti; in altre parole, secondo la ricorrente il giudicato doveva ritenersi formato soltanto sull’illegittimità della reiterazione dei rapporti a termine, ma non anche nel senso che non vi sarebbero state due diverse tipologia di inquadramento professionale (prima lettore e, poi, CEL), profilo su cui la pronuncia non aveva preso posizione, sicché il calcolo del dovuto avrebbe dovuto tenere comunque presente il disposto dell’art. 26, co. 3, L. 240/2010, riconoscendo come satisfattivi gli importi complessivamente corrisposti alla Koch, attribuendo solo fino all’instaurazione del rapporto di CEL il compenso del ricercatore a tempo definito, in proporzione all’impegno orario e quindi, successivamente, la differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettrice e il trattamento spettante secondo la contrattazione collettiva con riguardo ai CEL; 2. il motivo è infondato; 2.1 è pacifico che la sentenza di cui si assume il passaggio in giudicato conseguisse alla pretesa giudiziale della Koch di far accertare che l’attività da essa svolta avesse avuto, oltre a carattere continuativo e durata indeterminata, anche caratura superiore rispetto agli inquadramenti come lettore o CEL susseguitisi nel tempo; è altresì pacifico che la causa riguardasse anche la domanda, calibrata anche sul richiamo all’art. 36 Cost. ed alla quantità e qualità del lavoro prestato, di individuazione della retribuzione, pretesa esercitata richiamando la retribuzione del professore o del ricercatore a tempo pieno e poi accolta dichiarando il diritto con riferimento alla minor retribuzione del ricercatore a tempo definito; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14374/2016 Numero sezionale 839/2022 tutto ciò rende insostenibile l’assunto secondo cui quellNumero di raccolta generale 18130/2022a pronuncia Data pubblicazione 06/06/2022 non contenesse i criteri di calcolo del quantum e che essi possano ora essere rideterminati sulla base del disposto dell’art. 26 L. 240/2010, norma, tra l’altro, che è anteriore alla sentenza da cui deriva il giudicato posto a base della decisione di appello, sicché non si giustifica in alcun modo una rivisitazione in base ad essa della pronuncia, rispetto a quanto attribuito con la sentenza sul piano retributivo; 2.2 null’altro vi è da aggiungere ed alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U