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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 34694/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22401/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentatae difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- Avverso la sentenza n. 720/2024 della sez.7 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, depositata e pubblicata il 11.3.2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate riscossione relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: 1) Cartella n. 09420100028239916000 relativa a tassa automobilistica anno 2004; 2) Cartella n. 09420110023928133000 relativa a tassa automobilistica anno 2011; 3) Cartella n. 09420120003545546000 solo per i crediti sottesi e relativi a tassa automobilistica anno 2006; 4) Cartella n. 09420120005625413000 relativa a tassa automobilistica anno 2007.

2. Con sentenza n. 5675/0 5/2022, depositata in cancelleria il 02/12/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di [OSCURATO:PERSONA], sezione n. 5, accoglieva parzialmente il ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 09420179010429972, dichiarando illegittima l’intimazione ad eccezione delle sole pretese relative alle cartelle n. 09420120003545546000 e n. 09420120005625413000, ritenendo di non essere maturato il termine prescrizionale triennale, per dette due ultime cartelle, compensando le spese ed i compensi di lite.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha accolto l’appello, sul rilievo del giudicato esterno e, in applicazione del principio della soccombenza ha liquidato le spese di lite (quantificate in euro 200,00 per ciascun grado giudizio).

4. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria.

5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione, senza spiegare difese.

Ragioni della decisione

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato “errata statuizione in ordine alla liquidazione delle spese e dei compensi di primo e secondo grado - violazione e falsa applicazione degli articoli 91,92 e del decreto ministeriale n. 55 del 2014, articoli 4 e 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere il giudice regionale mancato di rapportare la liquidazione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, al valore della causa, determinandone l’importo in una misura simbolica, non confacente al decoro professionale del difensore, e di molto inferiore ai minimi previsti dai parametri di riferimento.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Ai fini della decisione, si deve dare conto che la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in atti, ha effettivamente provveduto alla liquidazione di due gradi del giudizio in modo forfettario ed immotivato.

Nella decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, infatti, si afferma che: “All'esito della trattazione questa Corte osserva che l'appello va esaminato alla luce del giudicato esterno di cui alla sentenza 1643/2018, confermata in appello.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato l'annullamento dell'atto impugnato con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 09420120003545546000 e 09420120005625413000.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per il doppio grado di giudizio” (pag. 3 della sentenza).

Tanto premesso, il giudice di secondo grado ha accolto l’appello condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 200,00 per ogni grado di giudizio, “oltre accessori di legge, se dovuti”.

2.2. In diritto, si può richiamare innanzitutto la più recente Sez. 2, sent. n. 14146 del 27/05/2025, secondo cui l'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.

Ed ancora, Sez. 2, ord. n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. 664685 - 01), ha stabilito che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.

Costituisce poi principio al quale questo collegio intende dare continuità quello secondo cui in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata. (Così da ultimo Sez. 3, ord. n. 19718 del 16/07/2025; in precedenza vds. anche Sez. 2, ord. n. 22762 del 27/07/2023).

Occorre inoltre ribadire che qualora –come nel caso di specie è avvenuto, trattandosi di sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avviene in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023).

3. La pronuncia impugnata va quindi cassata.

4. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con condanna della resistente alla rifusione delle spese di in favore del contribuente, liquidandole (valore della causa: euro € 31.513,75) nella misura di euro 5.807,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, per il primo grado, ed in euro 7.010,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge per il secondo grado, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore del contribuente liquidandole nella misura di euro 5.807,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, per il primo grado, ed in euro 7.010,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge per il secondo grado, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.513,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22401/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentatae difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- Avverso la sentenza n. 720/2024 della sez.7 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, depositata e pubblicata il 11.3.2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate riscossione relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: 1) Cartella n. 09420100028239916000 relativa a tassa automobilistica anno 2004; 2) Cartella n. 09420110023928133000 relativa a tassa automobilistica anno 2011; 3) Cartella n. 09420120003545546000 solo per i crediti sottesi e relativi a tassa automobilistica anno 2006; 4) Cartella n. 09420120005625413000 relativa a tassa automobilistica anno 2007. 2. Con sentenza n. 5675/0 5/2022, depositata in cancelleria il 02/12/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di [OSCURATO:PERSONA], sezione n. 5, accoglieva parzialmente il ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 09420179010429972, dichiarando illegittima l’intimazione ad eccezione delle sole pretese relative alle cartelle n. 09420120003545546000 e n. 09420120005625413000, ritenendo di non essere maturato il termine prescrizionale triennale, per dette due ultime cartelle, compensando le spese ed i compensi di lite. 3. Sull’impugnazione del contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha accolto l’appello, sul rilievo del giudicato esterno e, in applicazione del principio della soccombenza ha liquidato le spese di lite (quantificate in euro 200,00 per ciascun grado giudizio). 4. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria. 5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione, senza spiegare difese. Ragioni della decisione 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato “errata statuizione in ordine alla liquidazione delle spese e dei compensi di primo e secondo grado - violazione e falsa applicazione degli articoli 91,92 e del decreto ministeriale n. 55 del 2014, articoli 4 e 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere il giudice regionale mancato di rapportare la liquidazione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, al valore della causa, determinandone l’importo in una misura simbolica, non confacente al decoro professionale del difensore, e di molto inferiore ai minimi previsti dai parametri di riferimento. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Ai fini della decisione, si deve dare conto che la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in atti, ha effettivamente provveduto alla liquidazione di due gradi del giudizio in modo forfettario ed immotivato. Nella decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, infatti, si afferma che: “All'esito della trattazione questa Corte osserva che l'appello va esaminato alla luce del giudicato esterno di cui alla sentenza 1643/2018, confermata in appello. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato l'annullamento dell'atto impugnato con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 09420120003545546000 e 09420120005625413000. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per il doppio grado di giudizio” (pag. 3 della sentenza). Tanto premesso, il giudice di secondo grado ha accolto l’appello condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 200,00 per ogni grado di giudizio, “oltre accessori di legge, se dovuti”. 2.2. In diritto, si può richiamare innanzitutto la più recente Sez. 2, sent. n. 14146 del 27/05/2025, secondo cui l'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ed ancora, Sez. 2, ord. n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. 664685 - 01), ha stabilito che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. Costituisce poi principio al quale questo collegio intende dare continuità quello secondo cui in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata. (Così da ultimo Sez. 3, ord. n. 19718 del 16/07/2025; in precedenza vds. anche Sez. 2, ord. n. 22762 del 27/07/2023). Occorre inoltre ribadire che qualora –come nel caso di specie è avvenuto, trattandosi di sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avviene in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023). 3. La pronuncia impugnata va quindi cassata. 4. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con condanna della resistente alla rifusione delle spese di in favore del contribuente, liquidandole (valore della causa: euro € 31.513,75) nella misura di euro 5.807,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, per il primo grado, ed in euro 7.010,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge per il secondo grado, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario. 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore del contribuente liquidandole nella misura di euro 5.807,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, per il primo grado, ed in euro 7.010,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge per il secondo grado, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario. Condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.513,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compens
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