Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27251/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

3/01/2026 dalla Corte di appello dell’Aquila;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata senza rinvio, con elisione della revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena, e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Pubblico Ministero del Tribunale di Chieti ha esercitato l’azione penalenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto ai fini di spaccio due grammi circa dicocaina, suddivisa in sette distinti involucri, a Chieti il 10 agosto 2022.2.

Il Tribunale di Chieti, all’esito del giudizio abbreviato, con sentenzaemessa in data 2 febbraio 2024, ha dichiarato l’imputato colpevole del reatoascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena sospesadi sei mesi di reclusione ed euro 688,00 di multa, oltre al pagamento delle speseprocessuali e alla confisca e alla distruzione della sostanza stupefacente.3.

La Corte di Appello dell’Aquila, con la sentenza impugnata, in parzialeriforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena concessa all’imputato appellante e lo ha condannato alpagamento delle spese processuali del grado.4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, ha proposto ricorsoavverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo cinquemotivi.4.1.

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’inosservanza dell’art. 597,comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte d’appello, in assenza d’impugnazionedel Pubblico Ministero, ha revocato ex officio il beneficio della sospensionecondizionale della pena, determinando un’illegittima reformatio in peius dellasentenza impugnata.Secondo la giurisprudenza di legittimità (e il ricorrente ha citato in propositoSez. 2, n. 36267 del 9/01/2025), in tema di giudizio di appello, viola il divieto direformatio in peius la revoca del beneficio della sospensione condizionale dellapena illegittimamente concesso, disposta in assenza di impugnazione del pubblicoministero, in quanto questa statuizione comporta la lesione del principio devolutivoe di quello del favor rei.Nel caso di specie, peraltro, il giudice di primo grado ha legittimamenteapplicato la sospensione condizionale della pena sulla base di una correttavalutazione discrezionale e la Corte di appello, in assenza di impugnazione delpubblico ministero, non aveva alcun potere di sindacare questo apprezzamento.4.2.

Con il secondo e il terzo motivo il difensore ha eccepito l’errataapplicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio dimotivazione sul punto.La Corte di appello ha, infatti, ritenuto integrato il delitto contestato solosulla base del rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di un quantitativoestremamente modesto di cocaina, pari a circa due grammi complessivi, inassenza di ulteriori elementi sintomatici idonei a dimostrarne la destinazione allospaccio.La suddivisione della sostanza in involucri di cellophane e l’occultamentodegli stessi in un accendino sarebbero, peraltro, elementi ambivalenti sotto ilprofilo indiziario.Il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto sarebbe, peraltro,pienamente compatibile con l’uso personale.Scarsamente credibili sarebbero, inoltre, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cheha dichiarato agli inquirenti di essere stato aggredito dall’imputato, cui si erarivolto per acquistare sostanza stupefacente; [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avrebbe chiaritole ragioni dell’aggressione riferita.Sarebbe, inoltre, assenti quegli elementi che usualmente consentono diaffermare la destinazione a fine di spaccio della sostanza stupefacente, quali ilrinvenimento di somme di danaro incompatibili con le condizioni economichedell’imputato o di strumenti per la pesatura o il confezionamento delle dosi.4.3.

Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente ha censurato la violazionedi legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen., in ragione della modestissima quantità di sostanzastupefacente sequestrata.Ad avviso del difensore, infatti, ricorrono tutti i presupposti di legge perritenere sussistente la particolare tenuità del fatto, non essendo stati rinvenuti néstrumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi, né danaro di provenienzaillecita e non essendo stati dimostrati contatti illeciti del ricorrente con terziriconducibili all’attività di spaccio.La motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe meramenteapparente, in quanto la Corte di appello non avrebbe svolto quel giudizio unitariosulla condotta e sulla sua incidenza effettiva sul bene giuridico protetto che lagiurisprudenza di legittimità richiede.5.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata senza rinvio, con elisione della revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena, e la declaratoria di inammissibilità, nel resto,del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.2.

Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 597,comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte d’appello, in assenza d’impugnazionedel Pubblico Ministero, ha revocato ex officio il beneficio della sospensionecondizionale della pena in violazione del divieto di reformatio in peius.3.

Il motivo è fondato.La Corte di appello, nella sentenza impugnata ha eliminato la sospensionecondizionale della pena riconosciuta dal giudice di primo grado, in quanto dalcertificato del casellario penale risultava che l’imputato ne aveva giù usufruito.Questa statuizione, tuttavia, viola il principio devolutivo dell’appello e ildivieto di reformatio in peius, posto che l’impugnazione era stata propostaesclusivamente dall’imputato; l’eventuale errore nella applicazione dellasospensione condizionale della pena doveva essere emendato in sede diesecuzione.Le Sezioni unite, modificando il precedente orientamento espresso da Sez.U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 – 01, hanno, infatti, negato ognipotere di revoca della sospensione condizionale di ufficio da parte della Corte diappello in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero e hanno affermato cheè legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della penadisposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di unacausa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, noninvestito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere direvoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendoconseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Sez.U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01).Secondo le Sezioni unite, dunque, se il vizio nell’applicazione dellasospensione condizionale della pena è nella decisione del giudice di primo grado equello di secondo grado non è investito della cognizione sul punto, ognideterminazione spetta al giudice dell’esecuzione.La giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia ha dato seguitoai principi affermati dalle Sezioni unite, rilevando che in tema di giudizio di appello,viola il divieto di reformatio in peius la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena illegittimamente concesso, disposta in assenza diimpugnazione del pubblico ministero, in quanto comporta la lesione del principiodevolutivo e di quello del favor rei (Sez. 2, n. 36267 del 09/10/2025,Abdelrahman, Rv. 288881 – 01).4.

Con il secondo e il terzo motivo il difensore ha eccepito l’errataapplicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio dimotivazione sul punto.5.

Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a sollecitare una diversalettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).I giudici di merito hanno non illogicamente ritenuto dimostrata laresponsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni accusatoriedell’acquirente dello stupefacente [OSCURATO:PERSONA], dello stazionamento dell’imputatoin orario notturno nei pressi di un locale frequentato da giovani, dal rinvenimento,all’esito della perquisizione personale dell’imputato, di sette dosi preconfezionatedi sostanza stupefacente di cocaina per un elevato principio attivo (da cui se nepossono ricavare dodici dosi singole) e dal loro occultamento in un finto accendino.6.

Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente ha censurato la violazione dilegge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità dicui all’art. 131-bis cod. pen.7.

I motivi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con lamotivazione delle sentenze impugnata, ma propongono una diversainterpretazione degli elementi fattuali.La Corte di appello ha, peraltro, ritenuto ostative al riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto le modalità della condotta, la qualità della sostanza(cocaina), il numero di dosi, la loro destinazione ai giovani frequentatori di unlocale pubblico nei cui pressi stazionava il prevenuto, oltre che l’abitualità dellasua condotta, come rappresentata dall’acquirente [OSCURATO:PERSONA].Questa valutazione, in quanto motivata in modo non contraddittorio, némanifestamente illogico, si iscrive nel perimetro delle valutazioni del giudice dimerito non sindacabili nel giudizio di legittimità.8.

Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena,revoca che si elimina.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca dellasospensione condizionale della pena, revoca che elimina.

Dichiara inammissibile ilricorso nel resto.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/01/2026 dalla Corte di appello dell’Aquila;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata senza rinvio, con elisione della revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena, e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Chieti ha esercitato l’azione penalenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto ai fini di spaccio due grammi circa dicocaina, suddivisa in sette distinti involucri, a Chieti il 10 agosto 2022.2. Il Tribunale di Chieti, all’esito del giudizio abbreviato, con sentenzaemessa in data 2 febbraio 2024, ha dichiarato l’imputato colpevole del reatoascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena sospesadi sei mesi di reclusione ed euro 688,00 di multa, oltre al pagamento delle speseprocessuali e alla confisca e alla distruzione della sostanza stupefacente.3. La Corte di Appello dell’Aquila, con la sentenza impugnata, in parzialeriforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena concessa all’imputato appellante e lo ha condannato alpagamento delle spese processuali del grado.4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, ha proposto ricorsoavverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo cinquemotivi.4.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’inosservanza dell’art. 597,comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte d’appello, in assenza d’impugnazionedel Pubblico Ministero, ha revocato ex officio il beneficio della sospensionecondizionale della pena, determinando un’illegittima reformatio in peius dellasentenza impugnata.Secondo la giurisprudenza di legittimità (e il ricorrente ha citato in propositoSez. 2, n. 36267 del 9/01/2025), in tema di giudizio di appello, viola il divieto direformatio in peius la revoca del beneficio della sospensione condizionale dellapena illegittimamente concesso, disposta in assenza di impugnazione del pubblicoministero, in quanto questa statuizione comporta la lesione del principio devolutivoe di quello del favor rei.Nel caso di specie, peraltro, il giudice di primo grado ha legittimamenteapplicato la sospensione condizionale della pena sulla base di una correttavalutazione discrezionale e la Corte di appello, in assenza di impugnazione delpubblico ministero, non aveva alcun potere di sindacare questo apprezzamento.4.2. Con il secondo e il terzo motivo il difensore ha eccepito l’errataapplicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio dimotivazione sul punto.La Corte di appello ha, infatti, ritenuto integrato il delitto contestato solosulla base del rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di un quantitativoestremamente modesto di cocaina, pari a circa due grammi complessivi, inassenza di ulteriori elementi sintomatici idonei a dimostrarne la destinazione allospaccio.La suddivisione della sostanza in involucri di cellophane e l’occultamentodegli stessi in un accendino sarebbero, peraltro, elementi ambivalenti sotto ilprofilo indiziario.Il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto sarebbe, peraltro,pienamente compatibile con l’uso personale.Scarsamente credibili sarebbero, inoltre, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cheha dichiarato agli inquirenti di essere stato aggredito dall’imputato, cui si erarivolto per acquistare sostanza stupefacente; [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avrebbe chiaritole ragioni dell’aggressione riferita.Sarebbe, inoltre, assenti quegli elementi che usualmente consentono diaffermare la destinazione a fine di spaccio della sostanza stupefacente, quali ilrinvenimento di somme di danaro incompatibili con le condizioni economichedell’imputato o di strumenti per la pesatura o il confezionamento delle dosi.4.3. Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente ha censurato la violazionedi legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen., in ragione della modestissima quantità di sostanzastupefacente sequestrata.Ad avviso del difensore, infatti, ricorrono tutti i presupposti di legge perritenere sussistente la particolare tenuità del fatto, non essendo stati rinvenuti néstrumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi, né danaro di provenienzaillecita e non essendo stati dimostrati contatti illeciti del ricorrente con terziriconducibili all’attività di spaccio.La motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe meramenteapparente, in quanto la Corte di appello non avrebbe svolto quel giudizio unitariosulla condotta e sulla sua incidenza effettiva sul bene giuridico protetto che lagiurisprudenza di legittimità richiede.5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata senza rinvio, con elisione della revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena, e la declaratoria di inammissibilità, nel resto,del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 597,comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte d’appello, in assenza d’impugnazionedel Pubblico Ministero, ha revocato ex officio il beneficio della sospensionecondizionale della pena in violazione del divieto di reformatio in peius.3. Il motivo è fondato.La Corte di appello, nella sentenza impugnata ha eliminato la sospensionecondizionale della pena riconosciuta dal giudice di primo grado, in quanto dalcertificato del casellario penale risultava che l’imputato ne aveva giù usufruito.Questa statuizione, tuttavia, viola il principio devolutivo dell’appello e ildivieto di reformatio in peius, posto che l’impugnazione era stata propostaesclusivamente dall’imputato; l’eventuale errore nella applicazione dellasospensione condizionale della pena doveva essere emendato in sede diesecuzione.Le Sezioni unite, modificando il precedente orientamento espresso da Sez.U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 – 01, hanno, infatti, negato ognipotere di revoca della sospensione condizionale di ufficio da parte della Corte diappello in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero e hanno affermato cheè legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della penadisposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di unacausa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, noninvestito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere direvoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendoconseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Sez.U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01).Secondo le Sezioni unite, dunque, se il vizio nell’applicazione dellasospensione condizionale della pena è nella decisione del giudice di primo grado equello di secondo grado non è investito della cognizione sul punto, ognideterminazione spetta al giudice dell’esecuzione.La giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia ha dato seguitoai principi affermati dalle Sezioni unite, rilevando che in tema di giudizio di appello,viola il divieto di reformatio in peius la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena illegittimamente concesso, disposta in assenza diimpugnazione del pubblico ministero, in quanto comporta la lesione del principiodevolutivo e di quello del favor rei (Sez. 2, n. 36267 del 09/10/2025,Abdelrahman, Rv. 288881 – 01).4. Con il secondo e il terzo motivo il difensore ha eccepito l’errataapplicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio dimotivazione sul punto.5. Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a sollecitare una diversalettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).I giudici di merito hanno non illogicamente ritenuto dimostrata laresponsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni accusatoriedell’acquirente dello stupefacente [OSCURATO:PERSONA], dello stazionamento dell’imputatoin orario notturno nei pressi di un locale frequentato da giovani, dal rinvenimento,all’esito della perquisizione personale dell’imputato, di sette dosi preconfezionatedi sostanza stupefacente di cocaina per un elevato principio attivo (da cui se nepossono ricavare dodici dosi singole) e dal loro occultamento in un finto accendino.6. Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente ha censurato la violazione dilegge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità dicui all’art. 131-bis cod. pen.7. I motivi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con lamotivazione delle sentenze impugnata, ma propongono una diversainterpretazione degli elementi fattuali.La Corte di appello ha, peraltro, ritenuto ostative al riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto le modalità della condotta, la qualità della sostanza(cocaina), il numero di dosi, la loro destinazione ai giovani frequentatori di unlocale pubblico nei cui pressi stazionava il prevenuto, oltre che l’abitualità dellasua condotta, come rappresentata dall’acquirente [OSCURATO:PERSONA].Questa valutazione, in quanto motivata in modo non contraddittorio, némanifestamente illogico, si iscrive nel perimetro delle valutazioni del giudice dimerito non sindacabili nel giudizio di legittimità.8. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena,revoca che si elimina. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca dellasospensione condizionale della pena, revoca che elimina. Dichiara inammissibile ilricorso nel resto.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris